Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 9 maggio 2019, n. 19970.
La massima estrapolata:
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice “a quo” e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo “a posteriori”. (Fattispecie in tema di omessa considerazione di un’istanza di rinvio del giudizio d’appello per legittimo impedimento difensivo, non corredata di documentazione, trasmessa via PEC e pervenuta all’attenzione del giudice dopo la celebrazione dell’udienza).
Sentenza 9 maggio 2019, n. 19970
Data udienza 15 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/03/2018 del TRIBUNALE di VICENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BORRELLI PAOLA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI PAOLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’Avv. (OMISSIS), per gli imputati, che si e’ associato alle conclusioni del Proc. Gen. per quanto riguarda il primo motivo di ricorso e che ha insistito per l’accoglimento del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata e’ stata pronunziata in data 1 marzo 2018 dal Giudice monocratico del Tribunale di Vicenza, Giudice dell’appello proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace della stessa citta’ li aveva condannati per lesioni personali ai danni, rispettivamente, di (OMISSIS) e (OMISSIS), con condanna generica al risarcimento dei danni e provvisionale.
2. Il ricorso unico proposto nell’interesse degli imputati si compone di due motivi.
2.1. Con il primo, i ricorrenti – lamentando violazione di legge e vizio di motivazione – pongono una questione processuale, assumendo la nullita’ della sentenza perche’ il processo di appello si era svolto in assenza del difensore di fiducia nonostante questi, alle ore 11:45 del giorno dell’udienza (fissata per le 13.45) avesse inviato una pec deducendo l’impedimento a raggiungere il Tribunale di Vicenza a causa della neve e tale istanza, benche’ la mail fosse stata ricevuta, non era stata tenuta in considerazione, non venendo neanche menzionata nella sentenza.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova perche’ il Giudice aveva attribuito rilievo:
– ai contributi ricostruttivi delle persone offese nonostante queste fossero anche imputate e fossero di contenuto opposto a quelle dei testi terzi (OMISSIS) e (OMISSIS) (che i ricorrenti riportano per stralcio nei ricorsi), ritenuti inattendibili solo perche’ genitori degli imputati;
– al referto medico, nonostante la persona offesa si fosse recata al pronto soccorso solo a distanza di ventisei ore dall’accaduto, adducendo una giustificazione fasulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono complessivamente infondati e vanno, pertanto, respinti.
2. Il primo motivo di ricorso – con cui la difesa si duole della mancata considerazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’1 marzo 2018 – e’ infondato.
In primo luogo, deve rimarcarsi una circostanza non riportata nel ricorso, vale a dire che agli atti si rinviene apposito provvedimento del Giudice monocratico che da’ atto che l’istanza era stata inviata alle ore 11.59 del giorno dell’udienza – circostanza che emerge dalla stessa mail – e che tuttavia essa le era stata trasmessa e che era stata visionata dal giudicante solo al termine dell’udienza, donde la mozione era da considerarsi tardiva; il provvedimento reca la data del primo marzo 2018, ore 15:40.
Orbene, detta annotazione evidenzia come l’istanza, benche’ trasmessa prima dell’udienza (il verbale reca come ora di inizio le 14:05), non fosse stata sottoposta al Giudice monocratico in tempo utile per essere valutata, il che la rende ininfluente per le sorti del procedimento.
A questa conclusione si giunge, in primo luogo, perche’ il Collegio intende accedere, condividendola, alla giurisprudenza di questa Corte ispirata a quella sviluppatasi per le trasmissioni via fax, secondo cui l’istanza inviata via PEC non e’ irricevibile o inammissibile, ritenendo tuttavia che solo allorche’ il Giudice ne abbia preso conoscenza egli e’ tenuto a valutarla (Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912 – 01; Sez. 3, n. 923 del 10/10/2017, dep. 2018, Salvo ed altri, n. m.; Sez. 2, n. 56392 del 23/11/2017, Ishlyamski, n. m.; Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963 cfr. Anche Sez. 1, n. 38336 del 1/08/2017, Musolino, in cui e’ stata affermata la legittimita’ della celebrazione dell’udienza per la quale era stata inoltrata istanza di differimento via p.e.c. per un impedimento a comparire del difensore che non risultava tra gli atti del processo).
In altri termini, la circostanza che l’istanza di rinvio non sia stata posta all’attenzione del Giudice procedente costituisce la concretizzazione di un rischio che ricade a carico di chi ha scelto di utilizzare il meccanismo di trasmissione di cui si discute.
Alle considerazioni sopra sviluppate si aggiunga che l’istanza non era documentata il che, al di la’ della motivazione adoperata dal Giudice monocratico per giustificare ex post il mancato rinvio, rende comunque corretta da un punto di vista procedurale la celebrazione del processo senza il difensore a cui si riferiva l’impedimento. Una siffatta impostazione del giudizio di questa Corte trova legittimazione nella giurisprudenza di legittimita’ – che il Collegio condivide – secondo cui “qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’ la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa e’ giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla” (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Ne consegue che la Corte di cassazione, in presenza di una censura di carattere processuale, puo’ e deve prescindere dalla motivazione addotta dal Giudice a quo a sostegno della scelta avversata dal ricorrente e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o, come nella specie, giustificata solo a posteriori.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie, discutendo il peso attribuito a questo o a quell’elemento vagliato, ma non evidenziando – contrariamente a quanto predicato – manifeste illogicita’ motivazionali, ne’ travisamento della prova.
A questo proposito, va ricordato che il controllo di legittimita’ concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965).
Quanto al travisamento della prova, in particolare, giova rimarcare che esso consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivita’ nella motivazione; si ricorda altresi’ che tale vizio, intanto puo’ essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicche’, devono ritenersi inammissibili i motivi – come quello sub iudice – contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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