Qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4066.

In tema di contratti bancari, qualora sia proposta dal correntista domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, la deduzione difensiva della banca circa la pendenza del rapporto di conto corrente, attenendo a fatto impeditivo del diritto azionato, costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, sicché essa si sottrae al divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c., purché emergente da documenti o altre prove già ritualmente acquisiti al processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della predetta eccezione in quanto non specificamente sollevata con l’atto d’appello).

Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4066

Data udienza 26 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Conto corrente bancario – Azione di ripetizione di somme indebitamente pagate proposta dal correntista – Eccezione di prescrizione opposta dalla banca – Onere di allegazione relativo all’inerzia del titolare – Possibilità di chiedere la restituzione dell’indebito solo dopo la chiusura del rapporto – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23793/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di peggio Calabria n. 157/19, depositata il 27 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

RILEVATO

che la (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 27 febbraio 2019, con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla ricorrente ed il gravame incidentale proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2007 dal Tribunale di Reggio Calabria, determinando in Euro 195.097,73 il saldo del conto corrente n. 3460/84, intercorrente tra le parti, e condannando la Banca al pagamento della somma di Euro 187.595,20, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, a titolo di restituzione delle somme illegittimamente addebitate per interessi convenzionali e capitalizzazione trimestrale degli interessi;
che lo (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli articoli 2697 e 2935 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, per difetto della specifica indicazione delle rimesse solutorie effettuate sul conto corrente, senza considerare che l’onere della predetta indicazione non incombe alla banca che eccepisce la prescrizione, spettando al correntista che agisce in ripetizione la dimostrazione della natura indebita dei versamenti effettuati e dell’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio, ed al giudice il compito di verificare quali rimesse risultino irrilevanti ai fini della decorrenza del termine di prescrizione;
che il motivo e’ fondato;
che la questione sollevata dalla ricorrente, oggetto di decisioni contrastanti da parte delle Sezioni semplici, e’ stata risolta, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, da parte delle Sezioni Unite, che, a composizione del contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deve ritenersi soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che risulti necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez. Un., 13/06/2019, n. 15895; Cass., Sez. III, 11/03/2020, n. 7013);
che non puo’ pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto pacifico che il correntista godesse di un affidamento, ha ancorato la decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate a titolo d’interessi alla chiusura del conto, in virtu’ dell’osservazione che la Banca, nel sollevare la relativa eccezione, aveva omesso di allegare che alcuni versamenti effettuati dallo (OMISSIS) avessero avuto una funzione solutoria, anziche’ meramente ripristinatoria;
che non merita consenso neppure la tesi sostenuta dal controricorrente, secondo cui, indipendentemente dalla genericita’ delle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione in primo grado, la produzione in giudizio del contratto di conto corrente e degli estratti conto e gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato nel corso dell’istruttoria avrebbero imposto alla ricorrente di provvedere alla specificazione dell’eccezione nel prosieguo del giudizio;
che l’individuazione delle rimesse idonee a far decorrere il termine di prescrizione attiene infatti non gia’ all’adempimento dell’onere di allegazione gravante sulla parte che intenda sollevare la relativa eccezione, ma alla prova del fatto estintivo che ne costituisce oggetto, in ordine alla quale, pur operando in linea generale il canone di cui all’articolo 2697 c.c., trova applicazione anche il principio di acquisizione processuale, che consente al giudice, una volta proposta ritualmente l’eccezione, di desumere la prova del fatto eccepito dagli elementi istruttori comunque acquisiti agli atti del processo, indipendentemente dalla parte che li abbia dedotti o prodotti in giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 6/12/2019, n. 31927);
che, alla stregua di tale principio, la sentenza impugnata, nel determinare la decorrenza del termine di prescrizione, non avrebbe pertanto potuto limitarsi a dare atto della mancata allegazione da parte della Banca dei versamenti effettuati dal correntista con funzione solutoria, ma avrebbe dovuto procedere all’individuazione degli stessi attraverso l’esame della documentazione prodotta in giudizio, distinguendoli dalle rimesse effettuate con finalita’ di ripristino della provvista sulla base della disponibilita’ risultante a favore del correntista al momento del versamento;
che con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, in quanto non sollevata con l’atto d’appello, l’eccezione secondo cui la domanda di ripetizione dell’indebito avrebbe potuto essere proposta soltanto dopo la chiusura del conto, senza tener conto della rilevabilita’ d’ufficio della questione, inerente all’ammissibilita’ della domanda, e della conseguente inoperativita’ di preclusioni temporali;
che il motivo e’ parzialmente fondato;
che non puo’ condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la chiusura del conto costituisce una condizione di ammissibilita’ dell’azione di ripetizione dell’indebito (ovverosia un presupposto di carattere processuale), la cui sussistenza dev’essere accertata in riferimento alla data della proposizione della domanda, e la cui mancanza e’ rilevabile anche d’ufficio senza preclusioni temporali;
che la pendenza del rapporto di conto corrente attiene infatti al merito della domanda, configurandosi come fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l’illegittimo addebito d’interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest’ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell’articolo 2033 c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un’apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418);
che, al di fuori di tali ipotesi, il correntista puo’ dunque agire per far dichiarare la nullita’ del titolo su cui l’addebito si fonda (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilita’ di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non anche per ottenere la restituzione dell’indebito, che potra’ essere chiesta soltanto dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, ove la banca abbia ottenuto dal correntista il pagamento del saldo finale, nel computo del quale siano compresi interessi non dovuti (cfr. Cass., Sez. III, 15/01/2013, n. 798);
che correttamente la sentenza impugnata ha qualificato la relativa deduzione come eccezione in senso lato, consistendo la stessa nell’allegazione di un fatto impeditivo del diritto azionato, che comporta l’introduzione di un tema d’indagine non compreso fra quelli indicati dall’attore, ma rilevabile d’ufficio, in quanto non riservato dalla legge all’iniziativa di parte e non corrispondente alla titolarita’ di un’azione costitutiva, e quindi sottratto anche al divieto di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 2, a condizione che il fatto allegato risulti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo ed anche se lo stesso non sia stato oggetto di espressa e tempestiva attivita’ assertiva (cfr. Cass., Sez. III, 6/05/2020, n. 8525; Cass., Sez. II, 28/05/2019, n. 14515; 31/10/2018, n. 27998);
che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la mancata proposizione della predetta questione nell’atto di appello non ne precludeva la rilevabilita’ in sede di gravame, non avendo la stessa costituito oggetto di specifico esame da parte della sentenza di primo grado, e trattandosi comunque di una questione logicamente e giuridicamente preliminare rispetto a quella riguardante la ripetibilita’ delle somme illegittimamente addebitate a titolo d’interessi, la cui implicita definizione in senso negativo per effetto dell’accoglimento di quest’ultima non poteva non ritenersi rimessa in discussione in virtu’ dell’impugnazione della predetta sentenza, nella parte in cui aveva accolto la pretesa restitutoria;
che l’esame, in sede d’impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili d’ufficio resta infatti precluso soltanto per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che le abbia esplicitamente risolte, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime, onde tale preclusione non si verifica quando, come nella specie, il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito dall’impugnazione, ancorche’ limitatamente alla detta pronuncia di merito (cfr. Cass., Sez. V, 4/12/2009, n. 25593; Cass., Sez. I, 27/05/2005, n. 11318);
che non puo’ condividersi l’affermazione del controricorrente, secondo cui la predetta questione era stata esaminata espressamente dal giudice di primo grado e dichiarata inammissibile, in quanto sollevata dalla convenuta nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80), e ritenuta qualificabile come eccezione in senso stretto, da proporsi quindi entro il termine perentorio di cui all’articolo 180 c.p.c., comma 2;
che infatti, come riconosce lo stesso controricorrente, l’eccezione sollevata nella predetta memoria non aveva ad oggetto l’impossibilita’ di ravvisare un pagamento suscettibile di ripetizione prima della chiusura del conto corrente, ma l’irripetibilita’ degli importi illegittimamente addebitati in conto ai sensi dell’articolo 2034 c.c., in quanto corrisposti a titolo d’interessi calcolati in misura ultralegale in assenza di una valida pattuizione;
che occorre comunque precisare che l’eventuale accoglimento dell’eccezione proposta dalla Banca non precluderebbe l’esame della domanda di accertamento della nullita’ delle clausole contrattuali che prevedevano l’applicabilita’ degl’interessi al tasso usualmente praticato dalle aziende di credito su piazza e la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente, ma solo quello della domanda di restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto a detto titolo;
che la stessa esclusione della configurabilita’ di rimesse solutorie non escluderebbe d’altronde l’interesse del correntista all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullita’ delle predette clausole e della entita’ del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potra’ pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass., Sez. VI, 5/09/2018, n. 21646);
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dallo integrale accoglimento del primo motivo e da quello parziale del secondo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo e parzialmente il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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