Qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2020| n. 24464.

Qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Ordinanza|4 novembre 2020| n. 24464

Data udienza 2 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Danni da circolazione stradale – Sinistro mortale – Pirata non identificato – FGVS – Risarcimento danni iure hereditatis e iure proprio – Voci di danno risarcibili – Appello – Motivi – Specificità – Necessità – Difetto – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1884/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), (GIA’ (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che rappresenta e difende (OMISSIS), quale terzo trasportato, tutti difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), nuova denominazione di (OMISSIS) SPA, nella qualita’ di impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) SPA, divisione (OMISSIS), rappresentata a difesa dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS));
– intimata –
avverso la sentenza n. 2310/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), nonche’, nuovamente, (OMISSIS), in proprio, ricorrono, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 2310/18, del 21 maggio 2018, della Corte di Appello di Napoli, che – rigettando il gravame da essi esperito avverso la sentenza n. 19/13, del 15 febbraio 2013, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Piedimonte Matese – cosi’ provvedeva.
In primo luogo, la Corte territoriale confermava la reiezione della domanda di risarcimento danni, “iure hereditatis” e “iure proprio”, proposta da tutti gli odierni ricorrenti nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in relazione al decesso del loro congiunto, (OMISSIS), avvenuto – il (OMISSIS), lungo la strada statale (OMISSIS) – in conseguenza di un sinistro verificatosi, a loro dire, per la una brusca manovra compiuta da un veicolo “pirata”, rimasto non identificato.
In secondo luogo, il giudice di appello confermava il mancato riconoscimento, in favore del solo (OMISSIS) (danneggiato in quello stesso sinistro, quale terzo trasportato a bordo della vettura di proprieta’ e condotta dal fratello (OMISSIS)), del danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa, respingendone, pertanto, “in parte qua”, la domanda risarcitoria avanzata nei confronti degli eredi del medesimo (OMISSIS), oltre che della compagnia assicuratrice per la “RCA”, inizialmente (OMISSIS), poi (OMISSIS) e, infine, (OMISSIS) S.p.a..
2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti di aver radicato due diversi giudizi, poi riuniti, innanzi alla sezione di Piedimonte Matese del Tribunale sammaritano, il primo instaurato da tutti gli eredi di (OMISSIS) (ivi compreso il fratello (OMISSIS)), per richiedere verso la societa’ (OMISSIS) – il risarcimento dei danni, “iure hereditatis” e “iure proprio”, in conseguenza del decesso del proprio congiunto; il secondo dal solo (OMISSIS), in qualita’ di terzo trasportato sulla vettura di proprieta’ e condotta dal fratello (OMISSIS), contro gli eredi del medesimo e contro la compagnia assicuratrice per la “RCA”, ovvero, in origine, la societa’ (OMISSIS) S.p.a..
Il giudice di prime cure, mentre respingeva la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di (OMISSIS) (per un verso, ritenendo non attendibili le deposizioni dei testi che riferirono del coinvolgimento, nel sinistro, del veicolo “pirata”, censurando, per altro verso, la condotta dei familiari della vittima del sinistro, per non avere costoro fornito ai Carabinieri, tempestivamente, elementi utili all’identificazione di quella vettura), accoglieva quella di (OMISSIS), condannando i convenuti, in solido, a risarcirgli il danno nella misura di Euro 65.299,84, oltre accessori.
Avverso la decisione del primo giudice proposero gravame – con un atto unitario e in forza di procura rilasciata al medesimo legale da ciascuno degli appellanti – gli eredi di (OMISSIS) (incluso, come detto, (OMISSIS)), per dolersi, tutti, del rigetto della domanda verso l’impresa designata dal FGVS, nonche’, il solo (OMISSIS), del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa.
Il gravame veniva, tuttavia, rigettato dalla Corte di Appello di Napoli.
3. La societa’ (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi primo e quarto – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione di legge”, segnatamente dell’articolo 342 c.p.c. (e con esso, “per ragioni sistematiche”, dell’articolo 434 c.p.c.).
E’ censurata la declaratoria di inammissibilita’, per difetto di specificita’, del primo e del secondo motivo di appello, relativi, l’uno, alla presenza sul luogo dell’incidente del veicolo “pirata” non identificato, alla condotta del suo conducente, nonche’ alla sua incidenza rispetto alla dinamica del sinistro, nonche’, l’altro, relativo alla mancanza di diligenza, dei gia’ attori, nel fornire elementi utili all’identificazione del veicolo in questione.
In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte partenopea – nel ritenere i motivi di gravame inammissibili, sul presupposto che l’atto di appello debba contenere un esaustivo “iter” logico-giuridico, finalizzato a dimostrare la fondatezza della doglianza, e cio’ “indipendentemente dalla specificita’ e completezza della motivazione della sentenza” – avrebbe, nella sostanza, configurato l’appello come una sentenza “a contrario”, ovvero come una “sentenza alternativa”, disattendendo la corretta interpretazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., come fissata dalle Sezioni Unite di questa Corte (e’ citata Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
5.1. I motivi sono entrambi fondati.
Il loro esame, naturalmente, va effettuato alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla corretta interpretazione del novellato testo dell’articolo 342 c.p.c..
Tale arresto, in particolare, ha enunciato il principio secondo cui gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, vanno, si, “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, precisando, pero’, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01).
Nel caso di specie, l’esame dei motivi di appello – che questa Corte e’ abilitata a compiere, data la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato, rispetto al quale essa e’ anche giudice del “fatto processuale”, con possibilita’ di accesso diretto agli atti del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso gia’ Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01) – rivela che gli stessi contenevano una critica adeguata della decisione del primo giudice.
In particolare, con il primo motivo, si contestava l’affermazione del Tribunale circa l’inattendibilita’ dei testi che riferirono della presenza, in occasione del sinistro, del veicolo “pirata”, nonche’, con il secondo, la conclusione in merito al difetto di diligenza, degli odierni ricorrenti, nel procedere alla sua identificazione.
Cio’ detto, pertanto, quanto al primo motivo di gravame la “critica” alla sentenza appellata (e, dunque, la “parte argomentativa” del relativo atto) non poteva che sostanziarsi nella riproposizione di quella “lettura” delle risultanze istruttorie idonee, a dire della parte gia’ attrice e poi appellante, a deporre per l’attendibilita’ dei testi escussi.
Tanto basta, dunque, per ritenere che l’allora appellante abbia soddisfatto il requisito di cui all’articolo 342 c.p.c..
Invero, come e’ stato ancora di recente ribadito da questa Corte, la “specificita’ dei motivi di appello presuppone la specificita’ della motivazione della sentenza impugnata” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01).
Gia’ sotto questo aspetto, dunque, emerge l’erroneita’ della sentenza qui impugnata, nella parte in cui afferma che l’atto di appello avrebbe dovuto contenere un esaustivo “iter” logico-giuridico, finalizzato a dimostrare la fondatezza della doglianza, e cio’ “indipendentemente dalla specificita’ e completezza della motivazione della sentenza”.
Per contro, l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado puo’ limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove gia’ raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive gia’ svolte in primo grado, senza che cio’ comporti di per se’ l’inammissibilita’ dell’appello”, e cio’ in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’articolo 345 c.p.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01).
Invero, quando “l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti”, risulta “sufficiente, al fine dell’ammissibilita’ dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata” (cosi’ Cass. Sez. 2, sent. 12 settembre 2011, n. 18674, Rv. 61898201, sebbene con riferimento al previgente testo dell’articolo 342 c.p.c., ma con principio applicabile – per le ragioni appena chiarite – anche al suo testo “novellato”).
Errata e’, dunque, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la specificita’ del motivo di gravame “impone all’appellante l’onere di evidenziare in modo puntuale e completo tutte le ragioni e tutti gli elementi istruttori che giustificherebbero l’accoglimento dell’appello”, ovvero, “non solo quelli, in ipotesi, erroneamente confutati e/o mal interpretati dal primo giudice, ma eventualmente anche quelli ignorati o disattesi apoditticamente con motivazione apparente”.
Per queste ragioni, dunque, anche il motivo di gravame (il secondo), con cui gli odierni ricorrenti lamentarono l’affermazione del primo giudice circa il loro ritenuto difetto di diligenza nell’adoperarsi per l’identificazione del veicolo pirata, e’ da ritenere proposto in conformita’ alla previsione di cui all’articolo 342 c.p.c..
6. Con i motivi secondo, terzo e quinto, i ricorrenti – nel denunciare “violazione e falsa applicazione di legge”, nuovamente, dell’articolo 342 c.p.c. (e con esso, “per ragioni sistematiche”, dell’articolo 434 c.p.c.), oltre che degli articoli 324, 329, 339 e 345 c.p.c. – censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto seguire alla declaratoria di inammissibilita’, per difetto di specificita’, dei primi due motivi di gravame il rigetto degli stessi nel “merito”.
6.1. I motivi sono inammissibili.
Sul punto, va ribadito quanto affermato da questa Corte, anche nella sua piu’ autorevole composizione, ovvero che, qualora il giudice, “dopo una statuizione di inammissibilita’” (tale non potendo dubitarsi essere anche quella che dichiari il difetto di specificita’ dei motivi di appello; in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, 21514, Rv. 654633-01), “con la quale si e’ spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare” le stesse, sicche’ “e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01; in senso conforme, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01).
7. I motivi sesto e settimo concernono il rigetto della domanda del solo (OMISSIS), proposta nei confronti degli eredi del fratello (OMISSIS) (e della compagnia assicuratrice per la “RCA”), volta alla liquidazione del danno da perdita della capacita’ lavorativa.
7.1. In particolare, con il sesto motivo e’ denunciata “violazione e falsa applicazione di legge” dell’articolo 83 c.p.c., in relazione all’articolo 1394 c.c., oltre che dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), ovvero, in subordine, dell’articolo 182 c.p.c..
La sentenza impugnata e’ censurata nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione del danno da perdita di capacita’ lavorativa, (disattendendo il quarto motivo di appello, relativo a tale questione), avendo, innanzitutto, ravvisato un motivo di inammissibilita’, e cio’ evidenziando un conflitto di interessi tra il preteso danneggiato, (OMISSIS), e i gli asseriti danneggianti, vale a dire gli eredi di (OMISSIS) (e tra essi, nuovamente, (OMISSIS)), avendo l’uno come gli altri conferito mandato allo stesso difensore.
Ritengono i ricorrenti che, dalla sentenza impugnata, non si evinca quale fosse il conflitto di interessi (donde la ricorrenza pure di uno vizio motivazionale), fermo restando che, anche a volerlo ravvisare, e’ da escludere che esso abbia comportato una nullita’ della procura, e cio’ sulla base di una lettura sistematica in combinato con gli articoli 1394 e e/o 1395 c.c. e dell’articolo 83 c.p.c.; infatti, mentre quest’ultima norma nulla dice in ordine al conflitto di interessi, l’articolo 1394 c.c., prevede, nell’ipotesi di negozio concluso dal mandatario che versi in tale condizione, l’annullabilita’ e non la nullita’ dell’atto. In ogni caso, poi, anche a ritenere la nullita’ della procura alle liti, vi sarebbe stata violazione dell’articolo 182 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis” (ed anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), atteso che la Corte territoriale avrebbe disatteso il dovere giudice di promuovere la sanatoria della nullita’.
7.2. Infine, con il settimo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di legge” dell’articolo 342 c.p.c. (e con esso, “per ragioni sistematiche”, dell’articolo 434 del medesimo codice), oltre che degli articoli 324, 329, 339 e 345 c.p.c., ipotizzando, inoltre, nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 120 c.p.c., comma 2, n. 4) (“recte”: articolo 132), nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c..
Si censura la sentenza impugnata perche’, ancora una volta con motivazione che si assume apodittica e acriticamente appiattita su quella della primo giudice (e, comunque, travisando l’esatta natura del giudizio di appello, erroneamente concepito come “a critica vincolata”), la Corte partenopea ha rigettato la domanda volta al riconoscimento, ad (OMISSIS), del danno da perdita della capacita’ lavorativa, sull’errato rilievo che “il riconoscimento della invalidita’ civile non implica necessariamente l’accertamento di una incapacita’ lavorativa specifica, essendo diversi i presupposti”. Per contro, assumono i ricorrenti che, anche nella denegata ipotesi in cui l’invalidita’ civile non comportasse automatico riconoscimento dell’incapacita’ lavorativa specifica, cio’ non vorrebbe dire che il giudice non possa – anzi, non debba – esaminare il certificato, o la documentazione in esso richiamata, per verificare la sussistenza di tale pregiudizio.
7.3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – sono l’uno non fondato e l’altro inammissibile.
7.3.1. Invero, nel giudizio di appello, tutti i congiunti del defunto (OMISSIS) risultavano assistiti dallo stesso difensore, e cio’ sebbene uno di essi, (OMISSIS), agisse – oltre che, al loro pari, contro l’impresa designata dal FGVS – anche per valere nei loro confronti, nella sua qualita’ di terzo trasportato sull’auto di proprieta’ e condotta dal deceduto, la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacita’ lavorativa. Tutti gli eredi (OMISSIS), dunque, risultavano assistiti dallo stesso difensore, sebbene rivestissero, in relazione a tale specifica pretesa, la posizione di parti contrapposte.
Di qui il ritenuto conflitto di interessi, con decisione che risulta del tutto corretta, visto che – ricorrendo tale evenienza – non solo “e’ inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore”, ma pure che “la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e’ rilevabile d’ufficio” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 20 gennaio 2020, n. 1143, Rv. 656717-01).
D’altra parte, a sanare tale situazione non poteva valere diversamente da quanto pure ipotizza il sesto motivo di ricorso – il “novellato” testo dell’articolo 182 c.p.c..
Al riguardo, infatti, va richiamato il principio gia’ affermato da questa Corte – sebbene in modo non sempre univoco – in forza del quale il “nuovo testo dell’articolo 182 c.p.c., comma 2 (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullita’ della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, percio’, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma” (Cass. Sez. 6-3, ord. 9 dicembre 2011, n. 26465, Rv. 620618-01; in senso conforme, di recente, Cass. Sez. 2, sent. 29 marzo 2019, n. 8933, Rv. 653305-01).
Di qui, pertanto, la non fondatezza del sesto motivo di ricorso.
7.3.2. Il settimo motivo e’, invece, l’inammissibile.
Ponendosi, invero, il dichiarato conflitto di interessi come “ratio decidendi” – peraltro, di natura processuale – idonea, di per se’, a sorreggere il rigetto del motivo di appello sulla domanda risarcitoria di (OMISSIS), ogni altra considerazione espressa, sul punto, dal giudice di appello di appello (e censurata con il presente motivo di ricorso) si palesa irrilevante, donde l’applicazione del principio secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01; Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493, Rv. 648023-01).
8. All’accoglimento dei motivi primo e quarto di ricorso segue la cassazione, in relazione, della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quinto e il settimo, rigettando il sesto.
Cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perche’ decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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