Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 giugno 2020, n. 10464.

La massima estrapolata:

Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull’appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l’autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l’appello e la seconda con il ricorso per cassazione.

Ordinanza 3 giugno 2020, n. 10464

Data udienza 11 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Eccesso di velocità – Autovelox – Contestazione dell’infrazione – Taratura della macchinetta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5259/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CIVITA D’ANTINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 803/2016 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 15 luglio 2016 il Tribunale di Avezzano: a) ha rigettato la querela di falso proposta da (OMISSIS) contro il verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS) emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Civita d’Antino; b) ha accolto l’appello proposto dal Comune e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la validita’ dell’indicato verbale di accertamento.
2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) con riferimento alla querela di falso proposta, che la presenza di visibili cartelli di segnalazione degli strumenti di rilevamento della velocita’ e la visibilita’ di siffatti strumenti e degli agenti accertatori erano state confermate dai testi addotti dal Comune, che dovevano reputarsi piu’ attendibili di quelli citati dal (OMISSIS); b) che, in definitiva, doveva ritenersi che le modalita’ di segnalazione della postazione di controllo della velocita’ erano rispondenti ai requisiti indicati dal legislatore, al fine di informare preventivamente gli utenti della sua esistenza; c) che dal verbale di accertamento emergeva che la Polizia municipale si era avvalsa dello strumento elettronico omologato modello Velomatic 512, che consente di accertare l’infrazione commessa solo a transito avvenuto del veicolo trasgressore; d) che nessuna previsione impone di indicare nel verbale di accertamento i risultati della taratura dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocita’, anche in considerazione della irrilevanza della taratura rispetto alla correttezza del rilevamento; e) che la funzionalita’ dell’apparecchiatura poteva dirsi provata alla luce del certificato di messa in opera e controllo.
3. Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato Comune non ha svolto attivita’ difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 3 e 24 Cost., per avere il Tribunale, dopo avere disposto la precisazione delle conclusioni limitatamente al procedimento incidentale per querela di falso, con sospensione del giudizio di merito sino alla definizione del procedimento principale, deciso la causa anche nel merito dell’opposizione.
2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273; Decreto Ministeriale Infrastrutture 16 maggio 2005, n. 1123, articolo 4 e delle norme internazionali che prescrivono la taratura periodica degli apparecchi di rilevamento della velocita’; nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o contraddittoria motivazione.
Il ricorrente richiama la sentenza 18 giugno 2015, n. 113 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo 45 C.d.S., comma 6, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ fossero sottoposte a verifica periodica.
3. Deve procedersi, stante la sua priorita’ sul piano logico giuridico, e in ossequio al principio fondato sulla necessita’ di ricercare e indicare la “ragione piu’ liquida” (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936), all’esame del secondo motivo di ricorso, che e’ fondato.
Gia’ Cass. 16 maggio 2016, n. 9972 ebbe a rilevare che, per effetto della ricordata sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale, che ha effetto retroattivo ed e’ quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l’articolo 45 C.d.S., comma 6, prescriva la verifica periodica della funzionalita’ degli autovelox e la loro taratura. La sentenza impugnata ha ritenuto, come detto, irrilevante la taratura rispetto alla correttezza del rilevamento, facendo erroneamente riferimento alla sufficienza, ai fini della funzionalita’, del certificato di messa in opera e di controllo (per l’insufficienza delle certificazioni di omologazione e conformita’, v. Cass. 15 luglio 2016, n. 14543).
Qualora venga contestata l’affidabilita’ dell’apparecchio di misurazione della velocita’, pertanto, il giudice e’ tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalita’ e taratura (v., di recente, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24757).
4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del Decreto 15 agosto 2007, della circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell’Interno, del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, conv. con L. 1 agosto 2002, n. 168, criticando la valutazione operata dal Tribunale, con riferimento alla attendibilita’ dei testi ascoltati ai fini della decisione della querela di falso.
La doglianza e’ inammissibile.
Cass. 21 febbraio 2012, n. 2525 ha, infatti, chiarito, in coerenza con alcuni precedenti di legittimita’ (tra cui Cass. 13 aprile 1999, n. 3625, ricordata anche dal ricorrente), che, qualora la querela di falso venga proposta, come nel caso di specie, nel giudizio davanti al Tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il Tribunale stesso puo’ provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, come giudice di primo grado sulla questione di falso e come giudice di secondo grado sull’appello avverso la sentenza del giudice di pace; ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l’autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l’appello e la seconda con il ricorso per cassazione.
Ora, il (OMISSIS) ha appunto dedotto di avere proposto appello contro la decisione della querela di falso ed e’ in quella sede che sussiste il suo interesse a criticare le valutazioni espresse dal Tribunale, quanto alla attendibilita’ dei testimoni.
5. Alla stregua dei superiori rilievi, in relazione al disposto accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Avezzano, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo; dichiara inammissibile il terzo motivo; in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Avezzano cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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