Qualora in un unico ricorso siano proposte più domande una delle quali di competenza del Tar Lazio e le altre di competenza di un Tar periferico

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 10 giugno 2019, n. 3891.

La massima estrapolata:

Qualora in un unico ricorso siano proposte più domande, una delle quali di competenza del Tar Lazio, e le altre di competenza di un Tar periferico, deve essere salvaguardata l’unità del giudizio e la competenza spetta al Tar Lazio, senza che rilevi in contrario, ad esempio anche se come si è visto non è questo il caso, la circostanza che si tratti di vertenza in materia di pubblico impiego.

Sentenza 10 giugno 2019, n. 3891

Data udienza 6 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3459 del 2019, proposto da
Pa. Mu., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ab., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Irccs di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pa., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via (…);
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per regolamento di competenza
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Quinta n. 1278/2019, resa tra le parti, concernente per l’annullamento, previa sospensione degli effetti:
a) della delibera ANAC n. 740 del 31 luglio 2018 di cui si è avuta indiretta notizia a mezzo di:
b) nota della Fondazione Pa. Istituto Nazionale Tumori – IRCCS – del 7 agosto2018 prot. n. DAA/256 di attivazione di procedimento disciplinare nonché per l’accesso ex art. 116 CPA ai documenti amministrativi da ultimi richiesti con nota dell’11.10.2018 alle Amministrazioni convenute; nonché per l’annullamento, ove possa occorrere, dell’atto di diniego di accesso esposto dalla convenuta Fondazione Pa. con nota del RPCT dell’8.10.2018, e della ulteriore nota ANAC di diniego di accesso prot. n. 0090666 del 5/11/2018
Visto il regolamento di competenza chiesto da/ovvero proposto di ufficio da;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irccs di Diritto Pubblico per Lo Studio e La Cura dei Tumori Fondazione G. Pa. e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati An. Ab., Pa. Co.e dello Stato Ca. Co.;
Con l’ordinanza collegiale n. 1278 del 6 marzo 2019, il Tribunale amministrativo della Campania si pronunciava sull’istanza cautelare del dott. Pa. Mu. nel ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a. relativamente ad atti relativi all’attività ispettiva dell’Anac nell’esercizio della sua attività di vigilanza in materia di anticorruzione nei confronti della Fondazione Pa. Istituto Nazionale Tumori; tale istanza era stata presentata nel corso del giudizio principale intentato dall’interessato nei confronti della delibera ANAC n. 740 del 31 luglio 2018, controversia che a parere del giudice di primo grado, ad una prima sommaria delibazione, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in ogni caso prima di affrontare il merito, andava vagliata l’eccezione di incompetenza funzionale dell’adito T.A.R. della Campania, sollevata dalle Amministrazioni resistenti, secondo le quali sugli atti dell’Anac era competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 comma 1 lett. l) e 135 comma 1 lett. c) e conseguentemente anche le controversie coinvolgenti l’Anac, subentrato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’eccezione veniva ritenuta fondata anche sulla scorta di precedenti giurisprudenziali che avevano riguardato questioni altrimenti ricadenti nella competenza territoriale inderogabile del T.A.R. della Campania e che detta competenza funzionale del T.A.R. Lazio non potesse che attrarre a sé anche l’azione in materia di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a., trattandosi tra l’altro di azione di accesso incidentale e quindi strettamente connessa con l’azione impugnatoria e ciò anche alla stregua di quanto deciso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 29 del 2013 in materia di accessorietà di un’azione rispetto ad altra e sempre dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 20 del 2011 sull’attrazione da parte della competenza funzionale del T.A.R. del Lazio rispetto a quella territoriale, visto poi che il codice del processo amministrativo non aveva dettato al riguardo regole specifiche e che doveva assumere portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, che realizza i valori della effettività della tutela e della ragionevole durata del processo.
Il Tribunale amministrativo della Campania declinava quindi la propria competenza a favore di quella del T.A.R. Lazio e precisava i termini di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
Con atto di appello in Consiglio di Stato notificato il 19 aprile 2019 il dott. Pa. Mu., premessa una lunga esposizione in fatto sui contenuti complessivi della controversia, deduceva in via preliminare che il nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio e che tale foro deve ritenersi inderogabile alla stregua di un foro speciale e poiché gli atti dell’Anac non avevano alcuna portata generale e riguardavano strettamente la posizione dell’appellante all’interno dell’Istituto, doveva intendersi che la questione atteneva il rapporto di lavoro con le conseguenze citate.
Il dott. Mu. concludeva per l’accoglimento dell’appello e l’individuazione del giudice competente nel Tribunale amministrativo della Campania.
Si sono costituiti in giudizio l’Anac e la Fondazione Pa., sostenendo l’improcedibilità e l’infondatezza dell’appello.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2019 la causa è passata in decisione.
L’appello è infondato.
L’art. 133 comma punto l) del codice del processo amministrativo riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (…) dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità nazionale anticorruzione ed il seguente art. 135 comma 1, punto c) stabilisce la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per tali controversie.
Se la domanda di accesso agli atti dell’Anac avanzata dall’appellante riguarda i rapporti tra costui, dipendente medico della Fondazione Pa. Istituto Nazionale Tumori, e centri di cura privati, potrebbe essa interessare almeno in un secondo momento il rapporto di lavoro.
Va subito sgombrato il campo dai rilievi mossi dall’appellante circa il fatto che la vicenda vada a collidere con questioni attinenti il rapporto di lavoro del dott. Mu. con la Fondazione Pa. poiché, secondo tale tesi, la controversia sull’accesso ai documenti che lo riguardano sarebbe inevitabilmente attratta per accessorietà dalla competenza del Tribunale amministrativo territoriale, ossia il Tribunale amministrativo della Campania.
Ma tale tesi che costituisce la base dell’appello appare fallace.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5907 in data 28 novembre 2014della Sezione III ha affermato infatti che, contrariamente ad orientamenti inizialmente assunti in sede, la giurisdizione sul rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione non appartenga al giudice amministrativo, ma al giudice ordinario.
L’art. 63 del d.lgs. 165 del 2001 statuisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubbliche amministrazioni – tranne quelle specificamente indicate dallo stesso d.lgs. – sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate in via residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali concernenti le assunzioni, controversie che nulla hanno a che vedere con la vicenda in trattazione.
Superato questo argomento, non può che valere la sopra richiamata competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio.
D’altronde l’Adunanza plenaria con la pronuncia n. 20 del 16 novembre 2011 ha affermato che qualora in un unico ricorso siano proposte più domande, una delle quali di competenza del Tar Lazio, e le altre di competenza di un Tar periferico, deve essere salvaguardata l’unità del giudizio e la competenza spetta al Tar Lazio, senza che rilevi in contrario, ad esempio anche se come si è visto non è questo il caso, la circostanza che si tratti di vertenza in materia di pubblico impiego.
Tale principio è da ritenersi un punto fermo del processo amministrativo, visto che da un lato il codice per il processo quando ha sancito il nuovo principio della competenza territoriale sempre inderogabile, non ha dettato regole specifiche riguardanti il mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione; ma ha inserito nei cardini del processo amministrativo il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, principio che ha assunto portata generale che realizza i valori della effettività della tutela (art. 1 c. proc. amm.) e della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c. proc. amm.).
Alla luce di quanto sino considerato non si ravvisano spazi per discostarsi dalle conclusioni del primo giudice e dunque l’appello deve essere respinto.
La specificità della questione consente la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il Tar del Lazio, sede di Roma.
In ordine alle spese della presente fase così provvede: spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi – Presidente FF, Estensore
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere

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