Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19695.

Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente, è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che i due motivi addotti dal ricorrente non avevano censurato la sentenza impugnata sotto il profilo in punto di rito che la stessa aveva adottato quale sua prima “ratio decidendi”, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28364; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 settembre 2022, n. 27388; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 marzo 2022, n. 7995; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 1° febbraio 2021, n. 2155; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11675; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30393; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 agosto 2015, n. 17004; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 ottobre 2013, n. 24469; Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° marzo 2012, n. 3229; Cassazione, sezione civile II, sentenza 2 maggio 2011, n. 9647; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 2 aprile 2007, n. 8087).

Ordinanza|| n. 19695. Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito

Data udienza  24 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Pronuncia di inammissibilità – Motivazione anche sul merito svolta “ad abundantiam” – Inammissibilità per difetto di interesse

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