Qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 25 febbraio 2020, n. 4965.

La massima estrapolata:

Qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione, senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall’art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (tre, nella formulazione successiva alla l. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina la rinnovazione, giusta il disposto dell’art. 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.

Sentenza 25 febbraio 2020, n. 4965

Data udienza 12 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22561-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4248/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che nulla oppone all’istanza di rinvio di controparte e si riporta agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso e’ la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 26 giugno 2017 e notificata in pari data, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1078 del 2010, e nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. La Corte d’appello ha definito il giudizio in rito, rilevando che l’appellante non aveva rinnovato la notifica dell’atto di appello nei confronti del litisconsorte necessario (OMISSIS).
2.1. In particolare, la Corte territoriale ha dato atto che alla prima udienza in data 3 maggio 2011, su richiesta del procuratore dell’appellante (OMISSIS), era stato concesso termine per la rinnovazione della notifica a (OMISSIS) e disposto rinvio all’udienza del 20 settembre 2011; che la notifica era stata prodotta soltanto all’udienza del 5 giugno 2012 e che risultava effettuata in data 17 febbraio 2012-5 marzo 2012, e quindi oltre il termine concesso all’udienza del 3 maggio 2011, senza che l’appellante avesse dimostrato di non aver potuto rispettare il termine per cause ad essa non imputabili.
3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di un motivo, al quale resiste, con controricorso, (OMISSIS). Non hanno svolto difese in questa sede gli altri intimati.
4. Il ricorso, gia’ avviato per la decisione in camera di consiglio nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., e’ stato rinviato alla pubblica udienza per carenza di evidenza decisoria. Prima della discussione, il Collegio ha ritenuto di non accogliere l’istanza di differimento presentata dalla difesa della resistente, sul rilievo che l’istanza non consentiva di verificare l’anteriorita’ dell’impegno del difensore presso il Tribunale di Velletri rispetto alla fissazione dell’odierna udienza per la trattazione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 350, 163-bis, 164, 291 e 331 c.p.c., e contesta la decisione di improcedibilita’ (recte: inammissibilita’) dell’appello, deducendo che la notificazione dell’atto di appello era stata rinnovata per l’udienza del 20 settembre 2011, e poi di nuovo per le udienze successive, rispettivamente del 21 gennaio 2012 e del 5 giugno 2012. Le plurime rinnovazioni erano state disposte perche’ non era stato rispettato il termine a comparire, e comunque la Corte d’appello non aveva fissato alcun termine per la rinnovazione.
2. Il motivo e’ fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. In primo luogo occorre chiarire che l’ordine di rinnovazione della notificazione dell’atto di appello non deve necessariamente contenere l’indicazione del termine perentorio entro il quale la rinnovazione va eseguita.
Come gia’ affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 12/03/2014, n. 5628; 16/12/2009, n. 26401; 05/11/2008, n. 26570), qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare l’integrazione del contraddittorio senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine puo’ legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 2, e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall’articolo 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, purche’ detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (oggi tre mesi, a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina l’integrazione, giusta il disposto dell’articolo 307 c.p.c., comma 3, ultimo inciso (ex plurimis, Cass. 12/03/2014, n. 5628; 16/12/2009, n. 26401; 05/11/2008, n. 26570).
In caso contrario, l’ordine di rinnovazione e’ viziato per erroneita’ delle prescrizioni in esso contenute, e quindi il giudice e’ tenuto, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell’affidamento della parte appellante, a concedere a quest’ultima un nuovo termine per la rinnovazione (ex plurimis, Cass. 10/01/2017, n. 279; 12/05/2014, n. 10273).
2.2. Nel caso in esame, in cui la Corte d’appello ha ordinato la rinnovazione all’udienza del 3 maggio 2011, limitandosi a rinviare alla successiva udienza del 20 settembre 2011, il termine perentorio entro il quale doveva essere effettuata la rinnovazione della notifica dell’atto di appello era ricavabile implicitamente, parametrandolo sul rispetto del termine di comparizione di sessanta giorni previsto dall’articolo 163-bis nel testo applicabile ratione temporis, precedente alle modificazioni introdotte dalla L. n. 263 del 2005. La parte appellante era stata messa in condizione di effettuare la rinnovazione nel rispetto del termine a comparire.
2.3. Ferma quindi la validita’ dell’ordine di rinnovazione, e’ poi accaduto che la Corte d’appello abbia rilevato che la notifica era stata effettuata tardivamente, in data 5 marzo 2012, e ha dichiarato inammissibile il gravame.
L’affermazione e’ erronea.
Come emerge dagli atti di causa – ai quali questa Corte ha accesso a fronte di denuncia di error in procedendo – la notifica dell’atto di appello era stata effettuata in data 29 luglio 2011, senza il rispetto del termine a comparire, ed e’ stata poi reiterata in un susseguirsi di rinvii peraltro privi di ricadute.
La situazione cosi’ determinatasi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non era sussumibile nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica dell’appello sanzionata con l’inammissibilita’ del gravame ex articolo 291 c.p.c., giacche’ tale ipotesi presuppone che l’incombente sia stato del tutto omesso, mentre in ipotesi di rinnovazione eseguita tardivamente, la sanzione e’ l’estinzione del processo (ex plurimis, Cass. 30/05/2017, n. 13637; 03/11/2006, n. 23587), che nel caso in esame non avrebbe potuto essere dichiarata in assenza di eccezione, trovando applicazione l’articolo 307 c.p.c. nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009.
3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato nel dispositivo, il quale provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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