Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 28 luglio 2020, n. 22697.
Massima estrapolata:
Qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all’esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l’entità della pena).
Sentenza 28 luglio 2020, n. 22697
Data udienza 9 luglio 2020
Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – VIOLENZA SESSUALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI FULVIO.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna, l’11 aprile 2018, aveva parzialmente riformato in punto di pena e per il resto aveva confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Ravenna, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia e alle correlate statuizioni civili in relazione al reato di violenza sessuale continuata a lui contestato come commesso in danno di (OMISSIS) (minore di anni (OMISSIS) all’epoca dei fatti) tra l'(OMISSIS).
1.1. Il (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza e la 3 Sezione della Corte, con pronunzia in data 19 marzo 2019, annullava la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche (assumendo che non fosse stato adeguatamente valutato quanto allegato in sede di gravame circa le condotte tenute dal (OMISSIS) successivamente ai fatti per cui si procede) e rinviava ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
1.2. In esito al successivo giudizio di rinvio, la Corte felsinea, con sentenza in data 19 novembre 2019, reputando non sufficienti le allegazioni di parte a una benevola modifica del trattamento sanzionatorio a carico dell’imputato (non risultando elementi rivelatori di una sua resipiscenza e di una sua mutata inclinazione), ha confermato il giudizio di diniego delle attenuanti generiche, condannando l’imputato al pagamento delle spese del grado.
2. Avverso la sentenza da ultimo emessa insorge il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso e’ affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione proprio in rapporto al diniego delle attenuanti generiche, in relazione a una pluralita’ di aspetti.
In primo luogo, viene censurata la motivazione della pronunzia impugnata con riguardo alla scarsa rilevanza attribuita dalla Corte di merito all’operato del (OMISSIS) presso la struttura assistenziale in cui egli presta volontario servizio in favore di persone anziane, male interpretando le parole del sac. (OMISSIS) a difesa del (OMISSIS) e riproponendo in sostanza il gia’ censurato giudizio di “neutralita’” di siffatta condotta, ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, che la Corte di legittimita’ aveva reputato insufficiente: obietta il ricorrente che il comportamento del (OMISSIS) nella sua attivita’ di volontariato e’ qualcosa di piu’ di un comportamento “dovuto” e ordinario. In secondo luogo, prosegue l’esponente, la Corte di merito erra nel qualificare come espressiva della non resipiscenza dell’imputato la mancata accettazione, da parte sua, dell’affermazione di penale responsabilita’, peraltro sulla base di uno scritto difensivo. In terzo luogo, il ricorrente evidenzia che la manifestata disponibilita’ a vendere un immobile di proprieta’ per risarcire la vittima, che pure era stata giudicata dalla Corte regolatrice come astrattamente idonea ad assicurare un piu’ rapido realizzo della pretesa risarcitoria, e’ stata liquidata come un’offerta meramente formale, laddove essa era stata in realta’ proposta quale alternativa al diretto trasferimento dell’immobile alla vittima; e, alla condizione posta dal (OMISSIS) che il risarcimento (mediante il trasferimento dell’immobile o il suo ricavato) avvenisse direttamente nelle mani della minore, le parti civili non hanno aderito (in cio’ erra la Corte felsinea nella sentenza impugnata) ma hanno opposto l’ulteriore condizione del previo pagamento delle spese legali nella loro totalita’, cio’ che ha impedito il perfezionarsi dell’accordo. E’ poi aprioristica l’affermazione secondo la quale l’esistenza di opere abusive sul fabbricato oggetto dell’offerta risarcitoria lo renderebbe inalienabile, cosi’ come e’ apodittica la valutazione di non serieta’ della proposta sul rilievo che il (OMISSIS) aveva proposto alle parti civili che si assumessero l’onere di adoperarsi per il disbrigo delle pratiche di sanatoria dell’immobile, a fronte del fatto che l’immobile de quo e’ sottoposto a sequestro conservativo in favore delle parti civili. Infine, il fatto che il (OMISSIS) non abbia inteso destinare neppure una parte del suo stipendio a dare inizio al pagamento della provvisionale non tiene conto delle modeste entrate dell’odierno ricorrente, con le quali il (OMISSIS) deve anche pagare gli onorari del suo difensore.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge processuale con riguardo alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio di rinvio: quest’ultimo, obietta il deducente, presenta un orizzonte cognitivo segnato dall’ambito della pronunzia rescindente, che riguardava unicamente le statuizioni sanzionatorie, rispetto alle quali le parti civili non avevano nessun interesse a costituirsi, non incidendo tali statuizioni su quelle risarcitorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato, nonche’ sostanzialmente ripropositivo di elementi gia’ convenientemente valutati dalla Corte di merito in sede rescissoria, in piena ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimita’ circa le lacune motivazionali che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto colmare.
Deve in primo luogo rammentarsi l’indirizzo, condiviso senza riserve dal Collegio, seguito dalla giurisprudenza di legittimita’ con riferimento al percorso argomentativo volto alla concessione o al diniego delle circostanze di cui all’articolo 62-bis c.p..
Si ricorda, ad esempio, che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
In termini del tutto analoghi e’ stato poi affermato dalla Corte che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Cio’ premesso, la motivazione della sentenza emessa dalla Corte felsinea all’esito del giudizio di rinvio, nel quale era pur prevista la rivalutazione degli elementi influenti sulla concedibilita’ o sul diniego delle attenuanti generiche, e’ del tutto adeguata e pertinente nell’escludere le suddette attenuanti.
Ed invero, all’esito del giudizio di merito – ed a fronte delle ragioni poste a base della pronunzia di annullamento della 3 Sezione – devono ritenersi assolti gli obblighi motivazionali sul punto.
In primo luogo, la Corte distrettuale ha adeguatamente valutato quanto riferito dal sac. (OMISSIS) sul comportamento del (OMISSIS) nella sua attivita’ di volontariato, traendone la conclusione – che si ritiene insindacabile in questa sede, e comunque del tutto corretta – secondo cui (al di la’ dell’enfasi mostrata dal sacerdote nel suo scritto) l’operato dell’odierno ricorrente non e’ altro che in linea con i compiti da lui volontariamente assunti, dunque non particolarmente meritorio, ne’ del resto tale condotta puo’ farsi assurgere a indice di una sua resipiscenza o di un suo mutato atteggiamento verso l’esterno. Ne’ certamente e’ dimostrativo, sotto altro profilo, della resipiscenza del (OMISSIS) il fatto che egli non abbia accettato il verdetto di condanna e che riconosca obtorto collo l’autorita’ dei provvedimenti giudiziari, indipendentemente dal fatto che tale suo atteggiamento (astrattamente plausibile, ma non certo meritevole di particolare benevolenza) sia stato veicolato in uno scritto difensivo.
Quanto, poi, all’atteggiamento del (OMISSIS) in ordine all’offerta risarcitoria in favore della minore vittima degli abusi da lui commessi, anche a fronte delle spiegazioni fornite dal ricorrente, appare evidente che la sua disponibilita’ – come gia’ osservato dalla Corte di merito in sede di rinvio – appare piu’ proclamata che effettiva, in quanto soggetta a plurime condizioni che di fatto si sono tradotte in una sua protratta desistenza dall’offerta stessa nel momento in cui le parti civili gli chiedevano di sostenere per intero le spese legali. Per non dire del fatto che, come emerge in atti, l’immobile oggetto dell’offerta e’ gravato da abusi edilizi con riguardo ai quali, anche volendo prescindere dalla non trasferibilita’ del bene, l’odierno ricorrente pretendeva che le parti civili si assumessero l’onere di sobbarcarsi le relative pratiche di sanatoria, a nulla rilevando in proposito il fatto che l’immobile stesso sia stato sottoposto a sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni dell’imputato nei confronti delle suddette parti civili. Per non dire, ancora ed infine, dell’inerzia dell’odierno ricorrente nel dare anche solo iniziale corso al pagamento della provvisionale.
Il complesso delle argomentazioni che precedono, debitamente valutato dalla Corte felsinea in rapporto alla indiscutibile gravita’ del fatto (sul piano sia oggettivo che soggettivo) e alla pericolosita’ dimostrata dall’imputato con la sua protratta condotta abusante, soddisfa pienamente le condizioni indicate dalla richiamata giurisprudenza a proposito del percorso motivazionale a sostegno del diniego delle attenuanti generiche.
2. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Ed invero, il giudizio di rinvio si era instaurato esclusivamente sulla base dell’annullamento disposto dalla 3 Sezione della Corte limitatamente al punto concernente la misura della pena (segnatamente, la concedibilita’ o meno delle circostanze attenuanti generiche), ossia a una statuizione destinata a non riverberare effetto alcuno sulla pretesa risarcitoria delle parti civili, una volta definitivamente affermata la penale responsabilita’ dell’imputato.
In proposito si rammenta che, come affermato dalla pacifica giurisprudenza di legittimita’, qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all’esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l’entita’ della pena. In senso conforme v. Sez. 2, Sentenza n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791; nonche’ Sez. 6, Sentenza n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524).
2. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili relativamente al grado di appello e al pagamento in favore dello Stato delle spese anticipate alle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, con eliminazione della relativa disposizione, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera I). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va inoltre disposto ratione materiae l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili relativamente al grado di appello ed al pagamento in favore dello Stato delle spese anticipate alle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, statuizione che elimina. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
Dispone l’oscuramento dei dati personali.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d’ufficio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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