La demolizione dei balconi costruiti in violazione degli artt. 905 e 907 c.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23184.

La demolizione dei balconi costruiti in violazione degli artt. 905 e 907 c.c. può essere evitata laddove vi siano altri rimedi idonei a garantire il rispetto delle distanze e l’eliminazione delle vedute abusive, in tal caso spetta al giudice indicare in sentenza i mezzi alternativi e gli idonei accorgimenti per evitare che venga esercitata la veduta su fondo altrui, a condizione che la parte interessata ne abbia fatto esplicita richiesta in giudizio

Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23184

Data udienza 23 settembre 2020

Tag/parola chiave: Edilizia – Immobile – Sopraelevazione – Violazione della servitù di veduta – Distanze – Prescrizioni del giudice alternative alla demolizione delle opere illecite – Legittimità – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8493-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2826/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

RILEVATO

Che:
– Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Empoli, da (OMISSIS), nella qualita’ di tutore del padre (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) Margherita, con la quale chiesero la condanna delle convenute all’eliminazione di una sopraelevazione dalle medesime realizzata per violazione della servitu’ di veduta in favore di (OMISSIS), che era stata oggetto di specifica convenzione con atto del 10.3.1952;
– la scrittura prevedeva un accordo tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale, nel realizzare la costruzione non avrebbe rispettato la distanza laterale dalla proprieta’ del Brogi; secondo quanto previsto dalla scrittura, il (OMISSIS) si impegnava, per se’ e per i suoi aventi causa a consentire al (OMISSIS) a mantenere il terrazzo a tale distanza, dietro la corresponsione di un corrispettivo;
– secondo l’attrice, con l’atto del 10.3.1952 era stata costituita una servitu’ di veduta in via convenzionale che sarebbe stata violata con la sopraelevazione realizzata dalle convenute;
– (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituirono per resistere alla domanda e contestarono che l’atto del 1952 contenesse una rinuncia al loro diritto di sopraelevazione, eccependo l’usucapione del diritto di mantenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale;
si costituirono volontariamente in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS);
all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 4.12.2018, confermo’ la sentenza di primo grado, che aveva disposto l’eliminazione dell’intera sopraelevazione;
la corte fiorentina interpreto’ l’atto del 10.3.1952 nel senso che le parti avevano costituito una servitu’ di veduta a carico del fondo del (OMISSIS) ed in favore della proprieta’ (OMISSIS) ma non prevedeva anche il suo diritto di sopraelevare la costruzione senza osservare le distanze; per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi;
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso;
in prossimita’ dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie difensive.

RITENUTO

Che:
la memoria ex articolo 380-bis c.p.c dei controricorrenti e’ inammissibile in quanto trasmessa via pec e non depositata in cancelleria, attesa la limitata operativita’ della disciplina del processo telematico nel giudizio di cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. un., 04/03/2020, n. 6074 in tema di deposito del ricorso);
tutti gli atti processuali in Cassazione sono ancora custoditi in cartaceo, essendo vigenti e applicati gli articoli 137 e 140 disp. att. c.p.c. che impongono alle parti il deposito in cancelleria, unitamente al ricorso e al controricorso di almeno tre copie in carta libera, nonche’ di tre copie delle memorie, oltre a quelle per le altre parti gia’ costituite;
considerata la grave situazione epidemiologica in atto, il legislatore, con la L. n. 27 del 2020, di conversione del Decreto Legge n. 18 del 2020, ha introdotto l’articolo 83, comma 11-bis; detta norma, con efficacia temporale limitata solo fino al 31 luglio 2020, stabilisce che innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati “puo’ avvenire in modalita’ telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio e’ preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici”;
tra le misure organizzative a norma del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 7, i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”.
– nella Delib. 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato precise indicazioni ai capi degli uffici giudiziari su come esercitare il potere previsto dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, commi 5 e 6; in particolare, nelle dette linee guida, il CSM invita direttamente i capi degli uffici a promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati locali, per individuare modalita’ condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, ovvero modalita’ condivise della gestione dell’udienza a cd. trattazione scritta;
dando seguito alle linee guida dettate dal CSM, in data 9 aprile 2020, la Corte Suprema di Cassazione ha stipulato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione “per la trattazione delle adunanze camerali ex articolo 375 c.p.c. e delle udienze ex articolo 611 c.p.p.”; l’obiettivo chiaro del Protocollo e’ quello di consentire ai consiglieri della S.C. di avere la disponibilita’ dei cd. “atti regolamentari”, senza necessita’ di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte;
– il Protocollo deroga alla regola generale, contenuta nel codice di rito, a tenore del quale le copie analogiche degli atti processuali, comprese le memorie, devono essere depositate esclusivamente nella cancelleria della Corte, perche’ e’ il cancelliere a curarne direttamente la trasmissione alla segreteria della Procura Generale, mettendole a disposizione delle altre parti private attraverso l’accesso in cancelleria; la ragione appare chiaramente legata all’esigenza di ridurre al massimo il carico delle cancellerie della Corte in tempi di cd. “lavoro agile”, unita alla estrema facilita’ con cui le copie informatiche degli atti possono essere trasmesse ad una pluralita’ di destinatari;
– quanto agli atti endoprocedimentali e, in particolare, le memorie ex articoli 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c. e le conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi degli articoli 380-bis.1 e 380-ter c.p.c., nel decreto n. 44 del 2020 adottato dal Primo presidente della S.C., successivamente integrato dai decreti nn. 47, 55 e 76 del 2020, si e’ chiaramente previsto che i difensori, utilizzando esclusivamente l’indirizzo elettronico presente nel Reginde, possono far pervenire alla Corte “motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC”;
– puo’ sostenersi, allora, rientrando tra i poteri organizzativi accordati al capo dell’ufficio anche quello di autorizzare “lo scambio e il deposito in telematico di note scritte” (ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 7, lettera h)), che siffatto potere potrebbe essere esercitato anche fuori dai casi previsti dall’attuale disciplina sul c.d. processo civile telematico;
– e’ consentito in altre parole affermare che, nel quadro di grave emergenza epidemiologica in cui versava il paese, eccezionalmente il Primo Presidente potesse autorizzare le parti private e il Procuratore Generale a depositare gli atti endoprocedimentali (id est le cennate memorie e conclusioni scritte ex articoli 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.), anziche’ secondo il tradizionale canale – il deposito previo accesso nella cancelleria – mediante la posta elettronica certificata di cui al Decreto Legislativo 11 febbraio 2005, n. 68;
per il periodo successivo al 31.7. 2020, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 221, come sostituito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, articolo 1, comma 1, il quale, al comma 5, prevede che fino al 31.10.2020 nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire in modalita’ telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
– l’attivazione del servizio deve pero’ essere preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informatici e automatizzati del Ministero della Giustizia che accerti l’installazione e l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici;
in data 31.7.2020 e’ scaduto il protocollo con il Consiglio Nazionale Forense, ne’ e’ intervenuto il decreto del Ministro della Giustizia che preveda il deposito telematico degli atti, anche endoprocedimentali, nel giudizio di cassazione;
– ne consegue che le memorie depositate via pec dopo il 31 luglio sono inammissibili;
– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 1362 c.c., dell’articolo 907 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito interpretato l’atto del 10.3.1952 nel senso che la deroga alle distanze dalle vedute fosse a beneficio esclusivo della proprieta’ (OMISSIS) mentre sarebbe posto a vantaggio di entrambe le parti, con la conseguenza che anche il (OMISSIS) avrebbe potuto sopraelevare in deroga alle distanze legali. Inoltre, il giudice di merito avrebbe erroneamente accertato la violazione delle distanze previste dall’articolo 907 c.c.;
il motivo e’ inammissibile;
– l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attivita’ riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione;
– come costantemente affermato da questa Corte, ne’ la censura ex n. 3) ne’ la censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si traduca nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni non e’ consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131);
– la corte di merito, nell’interpretazione della convenzione del 10.3.1952, sulla base del dato letterale e delle intenzioni delle parti, ha ritenuto che lo scopo dell’accordo fosse quello di prevenire l’insorgere di una lite per violazione delle distanze dalle vedute da parte del (OMISSIS), costituendo una servitu’ in favore della sua proprieta’ previo il pagamento di una somma di denaro al (OMISSIS) ma non ha riconosciuto al medesimo ulteriori benefici, quale il diritto di sopraelevare in violazione delle distanze dalle vedute;
– tale plausibile interpretazione non e’ in contrasto con i criteri ermeneutici previsti dagli articoli 1362 c.c. e ss., sicche’ la critica si risolve in una diversa interpretazione rispetto a quella – plausibile – adottata dal giudice di merito;
– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 907 c.c., dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 612 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe disposto la demolizione e non l’arretramento della sopraelevazione, sull’erroneo presupposto dell’assenza di indicazione, da parte dell’appellante delle concrete modalita’ di realizzazione dell’arretramento mentre dette modalita’ sarebbero demandate al giudice dell’esecuzione;
– il motivo e’ fondato.
– allorquando il soccombente nel giudizio in tema di distanze per l’apertura di vedute e balconi impugni la sentenza del giudice di merito che lo abbia condannato alla demolizione dei propri balconi realizzati a confine in violazione dell’articolo 905 c.c., deducendo che era sufficiente, ai fini del rispetto delle predette distanze, l’adozione di diversi specifici accorgimenti, deve affermarsi che l’eliminazione delle vedute abusive puo’ essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l’arretramento del parapetto o l’apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il “prospicere” e l'”inspicere in alienum”. Tuttavia, affinche’ il giudice disponga, in alternativa alla demolizione, l’esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si e’ detto, e’ sempre necessario che la parte interessata chieda al giudice stesso l’esercizio di tale potere. (Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 27/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11729 del 11/07/2012);
– non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, richiesto dell’ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della piu’ ampia domanda di parte (Sez. 2, Sentenza n. 7809 del 03/04/2014 (Rv. 630421 – 01);
– la corte distrettuale non si e’ conformata ai suindicati principi di diritto e, nonostante i ricorrenti, appellanti nel giudizio di secondo grado, avessero prospettato la possibilita’ di arretrare la costruzione in alternativa alla demolizione ha disatteso la richiesta per mancata indicazione delle modalita’ di esecuzione;
la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’ innanzi alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaffi, anche per le spese del giudizio di legittimita’/innanzi alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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