Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 4 marzo 2019, n. 9427.

La massima estrapolata:

Nel caso di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, puo’ costituire oggetto di confisca ex articolo 240 c.p. solo la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente e, siccome il denaro medesimo rappresenta il profitto e non gia’ il prezzo del reato, in siffatti casi, si versa in ipotesi di confisca facoltativa

Sentenza 4 marzo 2019, n. 9427

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovann – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2018 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMOROSO Riccardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro ed il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 28/10/2017 dal Tribunale di Roma, con cui (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa, per il reato di cui all’articolo 110 c.p., articolo 112 c.p., comma 1, n. 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e articolo 80, comma 1, lettera b), riconosciute l’ipotesi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, per avere in concorso con un minorenne, in (OMISSIS) detenuto a fini di spaccio gr. 28,40 di hashish e g. 1,63 di cocaina, con la recidiva specifica e reiterata per (OMISSIS).
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso (OMISSIS) articolando un unico motivo deducendo cumulativamente il vizio della violazione di legge e della carente motivazione, con riferimento al riconoscimento della recidiva. Il ricorrente deduce che nella motivazione della sentenza impugnata non sono spiegate le ragioni per le quali la recidiva e’ stata riconosciuta, essendo stato operato un mero richiamo alla motivazione del giudice di primo grado, ugualmente carente, perche’ argomentata con riferimento al solo dato formale dei precedenti, senza considerarne la rilevanza ai fini della valutazione della accresciuta capacita’ a delinquere.
3. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso (OMISSIS), articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della carente motivazione, con riferimento al giudizio di responsabilita’, per aver il giudice dell’appello richiamato la motivazione del giudice di primo grado senza procedere ad una autonoma valutazione degli elementi di prova.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento alla disposta confisca del denaro, in mancanza della prova della correlazione con il reato oggetto del procedimento, non essendosi accertato che il denaro trovato in possesso al ricorrente fosse il profitto del reato per cui si procede, vertendosi nell’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, ed essendo stata riconosciuta l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 che non consente l’applicazione della confisca prevista dal Decreto Legge n. 306 del 1990, articolo 12 sexies.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.
Nella sentenza impugnata sono spiegate, pur se con motivazione sintetica, le ragioni per le quali la recidiva e’ stata riconosciuta, attraverso il riferimento non al solo dato formale dei precedenti, ma sulla base della frequenza della reiterazione di reati della stessa specie in rapporto all’epoca ravvicinata di consumazione, che costituiscono degli indici adeguati di valutazione della maggiore pericolosita’ criminale dell’imputato.
Proprio sulla base di detti indici e’ stata esclusa l’occasionalita’ della consumazione del reato oggetto del presente procedimento ed e’ stata apprezzata la sua consumazione come espressione di una attivita’ delinquenziale radicata e non estemporanea.
Si deve anche osservare come i giudici di merito abbiano tenuto conto delle condizioni di emarginazione e del dedotto stato di tossicodipendenza attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche considerate equivalenti non solo all’aggravante della recidiva ma anche a quella del concorso nel reato con un soggetto minore di anni 18.
2. Passando all’esame del ricorso di (OMISSIS), si rileva che il primo motivo e’ palesemente inammissibile per genericita’, non rilevandosi affatto la dedotta carenza di un’autonoma valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di secondo grado.
Neppure sono indicati gli specifici profili di censura dell’affermazione di responsabilita’, che appare basata su una rivalutazione del quadro probatorio che non presenta particolari difficolta’ di interpretazione e ricostruzione della dinamica dei fatti operata dalla polizia giudiziaria in sede di arresto eseguito in flagranza di reato.
Infondato e’, invece, il secondo motivo.
Questa Corte ha affermato che, nel caso di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, puo’ costituire oggetto di confisca ex articolo 240 c.p. solo la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 8312 del 19/01/2010, dep. 03/03/2010, Adil Abid, non mass.) e, siccome il denaro medesimo rappresenta il profitto e non gia’ il prezzo del reato (Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, Cannata, Rv. 226987), in siffatti casi, si versa in ipotesi di confisca facoltativa.
Sebbene l’imputazione contestata sia relativa ad una ipotesi di detenzione a fini di spaccio, dalle modalita’ del fatto come ricostruito nel giudizio di merito emerge chiaramente che il denaro rinvenuto indosso all’imputato rappresenta il profitto dell’attivita’ di spaccio svolta dal medesimo in concorso con gli altri due imputati. Nella sentenza impugnata viene data adeguata spiegazione di tale affermazione, essendo emerso che il ricorrente svolgeva il ruolo di addetto alla raccolta e custodia del denaro, come avvenuto in occasione del controllo eseguito dagli agenti che hanno visto come il minorenne si accordava con l’acquirente, il (OMISSIS) si occupasse della consegna della droga e dell’acquisizione del denaro da parte dell’acquirente, ed infine il (OMISSIS) della presa in custodia del denaro, nel contesto di una organizzata attivita’ di spaccio svolta con una precisa ripartizione dei compiti di ciascuno dei concorrenti.
Pertanto, la confisca del denaro risulta essere stata correttamente disposta ai sensi dell’articolo 240 c.p..
Con riguardo alla mancanza di correlazione con l’imputazione riferita ad una ipotesi di detenzione e non di spaccio, si deve rilevare che nella motivazione della sentenza vi e’ il chiaro riferimento ad una attivita’ di spaccio che si e’ addirittura conclusa con la consegna della somma di 30 Euro come corrispettivo della cessione.
Inoltre, viene data adeguata motivazione della provenienza della intera somma di denaro dall’attivita’ di spaccio svolta sino al momento dell’arresto, desunta dal contesto in cui e’ avvenuto il sequestro nei confronti del ricorrente.
Pertanto, la confisca e’ senz’altro motivata, mentre la imprecisa descrizione dell’imputazione che non contesta la cessione ma solo la detenzione deve ritenersi irrilevante ai fini che qui interessano, perche’ da un lato non ha inciso sulla difesa del ricorrente, e dall’altro lato deve ritenersi univocamente ed implicitamente riferita non ad una mera ipotesi di detenzione di sostanza ma ad una detenzione del quantitativo residuo della concomitante e contestuale attivita’ di spaccio verificata dagli agenti operanti poco prima del loro intervento e che ha portato all’arresto in flagranza del ricorrente.
3. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del predetto ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.
Nei confronti dell’altro ricorrente, invece, il rigetto per infondatezza del secondo motivo, ne giustifica la condanna al solo pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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