Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 luglio 2021| n. 28316.
Pubblico ufficiale e false dichiarazioni di avvenuta missione.
Commette il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il pubblico funzionario che nei fogli di viaggio attesti falsamente l’ “avvenuta missione”, trattandosi di dichiarazioni certificative destinate a provare la verità dei fatti attestati.
Sentenza|21 luglio 2021| n. 28316. Pubblico ufficiale e false dichiarazioni di avvenuta missione
Data udienza 5 maggio 2021
Integrale
Tag – parola: Pubblico ufficiale – False dichiarazioni di avvenuta missione – Artt. 476, 479 e 483 c.p. – Apprezzamento del materiale probatorio – Ricorso inammissibile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PEZZULLO ROSA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. BIRRITTERI LUIGI, come in atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 22 settembre 2017 emessa dal Tribunale di Cosenza, con la quale (OMISSIS), rinunciante ad avvalersi della prescrizione (cfr. verbale dell’udienza del 25.11.2019), era stato condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 1.300 di multa, per alcune condotte contestate al capo M – riqualificate quelle originariamente contestate (di cui agli articoli 81, 476 e 479 c.p.) in quelle di cui all’articolo 483 c.p. – ed al capo I (ex articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies).
1.1. Le condotte ascritte all’imputato consistono, quanto al capo M), nell’aver formato, nella sua qualita’ di pubblico ufficiale perche’ impiegato dell'(OMISSIS), “false dichiarazioni di avvenuta missione” (riportando condanna solo per quelle dell’11.11.2011, 16.11.2011, 24.11.2011, del 28.11.2011, del 16.1.2012, del 20.1.2012), attestando, peraltro, di aver utilizzato la propria autovettura per recarsi fuori sede; quanto al capo I), nell’aver attestato falsamente, in concorso con altri soggetti, l’orario di ingresso nei locali dell'(OMISSIS) nel sistema di rilevamento di presenze, limitatamente alle date del 12 agosto 2011 e del 31 agosto 2011.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), sviluppando due motivi, con i quali lamenta:
2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione con riguardo all’interpretazione del risultati probatori concernenti il capo I) della rubrica, quanto al ragionamento inferenziale sviluppato dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha posto come premessa una stringata conversazione tra il (OMISSIS) ed un altro soggetto – dal contenuto per giunta ambiguo, come da stessa ammissione dei giudici territoriali – che avrebbe fatto intendere che i due conversanti si fossero intesi sul da farsi, ben guardandosi dall’esplicitarlo, ossia sul timbro del badge dell’imputato, avvenuto a distanza di un minuto dal termine della telefonata; la conclusione prospettata dai giudici territoriali -secondo cui il favore richiesto sarebbe coinciso con la timbratura del cartellino- era possibile come mera supposizione, ma non necessariamente vera, atteso che non si e’ avuta mai la conferma che l’interlocutore del (OMISSIS) avesse la materiale disponibilita’ del suo badge; dunque, l’aver affermato che tra i predetti badge vi fosse anche quello del ricorrente, significa aver effettuato un salto logico, consistente nell’erroneo collegamento della testimonianza del Fusaro con il contenuto della telefonata e con la timbratura a distanza di un minuto; analoghe conclusioni in merito all’episodio del 31.08.2011, laddove i giudici di secondo grado si limitavano a richiamare un singolo indizio, che proprio in quanto unico, non avrebbe potuto consentire l’avvio del procedimento indiziario;
2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge, in relazione alla configurabilita’ del reato di falso di cui al capo M), nonche’ del vizio di motivazione, con riferimento alla rilevanza penalistica delle attestazioni contenute nelle dichiarazioni di avvenuta missione, siccome gia’ con il secondo motivo di appello veniva evidenziato come i “fogli di viaggio” rilevavano in via diretta ed immediata solo ai fini della retribuzione e del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e, solo indirettamente e mediatamente ai fini del regolare svolgimento del servizio; da cio’ sarebbe derivata l’importanza ed il rilievo di tali dichiarazioni, ma sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale, essendo dunque irrilevanti le condotte del (OMISSIS) sul piano penalistico.
3.Con requisitoria scritta, depositata sulla base della previsione del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 – che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalita’ di celebrazione e’ stata specificamente richiesta da una delle parti- il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Con il primo motivo di ricorso l’imputato, quanto alla contestazione di cui al capo I, tende a sottoporre al giudizio di legittimita’ aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimita’, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’ riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).
Peraltro, analoghe censure a quelle poste con il presente ricorso erano state gia’ sollevate con l’atto di appello e la Corte territoriale le ha respinte con adeguata e congrua motivazione, immune da censure.
1.2. Ed infatti, al contrario di quanto lamentato dalla difesa, gli elementi di responsabilita’ a carico dell’imputato per il capo I) sono stati ricavati senza illogicita’ dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione (progr. 500 e 574) in relazione alla tempistica degli accadimenti. Invero, i giudici di merito convergentemente hanno ritenuto che i due colloquianti (OMISSIS) con un soggetto della rete fissa (OMISSIS) – nelle suddette conversazioni, si intendessero pienamente “sul da farsi”, chiedendo il (OMISSIS), in particolare, “un favore”. Nonostante la conversazione dal contenuto stringato, tuttavia, secondo la sentenza impugnata, e’ risultato evidente, come l’interlocutore del (OMISSIS) (non identificato, ma presente negli uffici (OMISSIS)) avrebbe dovuto “fare qualcosa”, giacche’ il (OMISSIS) non era ancora arrivato presso gli uffici e dopo un minuto dalla telefonata avveniva il passaggio del badge dell’imputato. Da tale dinamica e’ stato, dunque, ricavato senza illogicita’ che se il (OMISSIS) avesse avuto la possibilita’ di timbrare il badge, arrivando in ufficio immediatamente dopo la conversazione, non avrebbe avuto la necessita’ di chiedere una cortesia a chicchessia e che pertanto il badge del (OMISSIS) era stato utilizzato da persona diversa. Del resto, poi, l’interpretazione del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, costituisce valutazione di merito insindacabile in cassazione e la censura di diritto puo’ riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa, che, nella fattispecie in esame, risulta, come evidenziato, del tutto congrua.
1.3. Per quanto concerne, inoltre, la mancata prova del possesso del badge da parte dell’ignoto interlocutore del (OMISSIS), la sentenza impugnata ritiene, invece, che vi fosse la possibilita’ da parte di un terzo di utilizzare il badge dell’imputato in relazione a quanto dichiarato dell’ispettore Fusaro, secondo cui all’ingresso della sede dell'(OMISSIS), dove erano di servizio le guardie giurate, proprio vicino alla macchinetta per timbrare, vi erano i badge dei dipendenti. La conclusione dei giudici di merito, pertanto, lungi dal costituire un salto logico nel percorso argomentativo delle sentenza impugnata, si lega con coerenza a tutte le emergenze acquisite e, dunque, al tenore delle conversazioni intercettate, facendone discendere senza illogicita’ la responsabilita’ dell’imputato in relazione ai fatti di cui al capo I).
1.4. Infine, la circostanza che non sia stato identificato l’interlocutore che aveva provveduto a fare il “favore” all’imputato, non assume rilievo in considerazione del fatto che si trattava, comunque, di qualcuno gia’ all’interno dell'(OMISSIS), posto che il numero contattato dal (OMISSIS) corrispondeva a quello delle rete fissa dell’ufficio, sicche’ anche per tale aspetto nessun rilievo di ordine logico- giuridico puo’ essere fondatamente mosso al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
2. Manifestamente infondato si presenta, altresi’, il secondo motivo di ricorso, relativo al capo M, circa la non configurabilita’ nella fattispecie del delitto di cui all’articolo 483 c.p., rilevando i “fogli di viaggio” in via diretta ed immediata solo ai fini della retribuzione e del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente e mediatamente ai fini del regolare svolgimento del servizio. Sul punto, va subito evidenziato che il fatto che un’attestazione assolva ad una pluralita’ di finalita’ non esclude che sia data rilevanza a quella integrante una fattispecie di reato.
2.1. In proposito, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato il reato di cui all’articolo 483 c.p. nelle false dichiarazioni di “avvenuta missione” compilate dall’imputato. Invero, tali dichiarazioni sono state prodotte dal (OMISSIS) all’ente pubblico datore di lavoro, al fine di attestare di essere stato in missione per un certo numero di ore, che, al netto di quelle effettivamente dedicate all’attivita’ istituzionale, aveva sottratto alla propria attivita’ lavorativa (cfr. pg. 23 della sentenza di primo grado). Orbene, le false dichiarazioni di avvenuta missione da parte dell’imputato sono in tutto e per tutto equiparabili a false dichiarazioni sostitutive di certificazione, integranti appunto il delitto di cui all’articolo 483 c.p. (Sez. 6, n. 15485, Rv. 243521 in proc. Ferraglio; Sez. 5, n. 20570, Esposito; Sez. 5, n. 5122 del 9.2.2006 in proc. Grossi). Invero, questa Corte ha evidenziato come integri il delitto di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la falsa attestazione sostitutiva di certificazione, resa dal privato, ai sensi dei Decreto Legislativo n. 445 del 2000, anche quando essa non sia prevista dalla legge, ma sia il frutto di una mera prassi amministrativa (Sez. 2, n. 37512 dei 28/09/2010, Rv. 248578). Peraltro, il delitto previsto dall’articolo 483 c.p. sussiste qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione e’ trasfusa, sia destinato a provare la verita’ dei fatti attestati (Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015 Rv. 264841), integrando la falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesta falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione il diritto, ad esempio, al riconoscimento dei permessi (Sez. 2, n. 2072 del 08/11/2011,Rv. 251767). Ancora, poi, questa Corte ha evidenziato come integri il delitto di cui all’articolo 483 c.p. la dichiarazione formata dal privato e presentata al pubblico ufficiale, tenuto sulla base di essa a determinare l’ammontare di determinate imposte (arg. ex Sez. 5, n. 17206 dell’11/11/2015, Rv. 266696), situazione questa sovrapponibile a quelle in esame nella quale l’ente pubblico era tenuto a determinare sulla base dei fogli di missione redatti dall’imputato, le spettanze ad esso dovute in relazione al servizio prestato.
2.2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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