Provvedimento interdittivo come misura di prevenzione avanzata

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 13 agosto 2019, n. 5706.

La massima estrapolata:

Costituendo il provvedimento interdittivo una misura di prevenzione avanzata, la valutazione che la Prefettura territorialmente competente compie, al fine di accertare la sussistenza di un’eventuale infiltrazione delle organizzazioni criminali, non possiede i caratteri propri dell’accertamento giudiziario, fondandosi, al contrario, su elementi che, unitariamente considerati, conducono ad accertare con il criterio del “più probabile che non” l’esistenza di una indebita ingerenza della criminalità organizzata.

Sentenza 13 agosto 2019, n. 5706

Data udienza 11 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5014 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Cl., An. Tu., Da. Li., Fr. Sb., con domicilio eletto presso lo studio An. Cl. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Perugia, Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente informativa interdittiva antimafia – diniego iscrizione nella white list
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. – Prefettura di Perugia e dell’Anac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati An. Cl., Pa. Cl. su delega dichiarata di Da. Li. e Fr. Sb., An. Tu. e l’avvocato dello Stato Da. Del Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’odierna appellante è una società per azioni a capitale misto pubblico-privato, costituita nel -OMISSIS-, che ha sempre svolto servizi di igiene urbana ed extraurbana nel territorio umbro, e, dal -OMISSIS-, anche nella Regione siciliana, a seguito di richiesta pervenuta dalla Prefettura di Perugia.
La medesima ha impugnato dinanzi al TAR Umbria il provvedimento del Prefetto di Perugia del 26 ottobre 2015, recante interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011; la nota del 16 novembre 2015 della Prefettura di Perugia, di rigetto dell’istanza di autotutela; il provvedimento, sempre del 16 novembre 2015, con cui è stata negata l’iscrizione nelle white list della società, nonchè il provvedimento del 19 novembre 2015 con cui il medesimo Prefetto di Perugia ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della società -OMISSIS- con la contestuale sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa stessa ai sensi dell’art. 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014 (con riferimento al completamento e/o prosecuzione dei contratti individuati) e la nomina dei dottori -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- quali amministratori straordinari e temporanei per un periodo stimato di sei mesi.
Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata.
Avverso la sentenza ha proposto appello -OMISSIS-.
Nelle more del giudizio d’appello, la Prefettura di Perugia, con provvedimento dell’8 novembre 2016 ha revocato l’interdittiva precedentemente emessa, atteso il venir meno del rischio di infiltrazione mafiosa.
All’udienza dell’11 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Il Giudice di prime cure, tratteggiate le caratteristiche delle informative antimafia e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali che ne fondano l’emissione, ha respinto il ricorso di -OMISSIS- sulla base della seguenti essenziali argomentazioni riguardanti i plurimi elementi posti dalla Prefettura a base dell’informativa.
Con riguardo alla presenza di dipendenti controindicati:
“dal provvedimento emerge anzitutto la presenza di dipendenti della -OMISSIS- in Sicilia con precedenti penali od assoggettati a misure di prevenzione; parte ricorrente assume che rilevi la presenza di soli sei dipendenti, peraltro non in grado di incidere, per la loro posizione, sulla gestione dell’azienda, collegati ad una cosca mafiosa e comunque “acquisiti” dalla società per effetto del “cambio appalto”. Osserva il Collegio come tale argomento non sia persuasivo, in quanto non appare illogico, anche alla stregua di quanto emerge dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta nel corso della XIII legislatura sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti, attribuire valore, per valutare la possibilità di infiltrazione mafiosa, alla presenza di dipendenti, in società operanti nel settore dei rifiuti, con precedenti collegabili alla criminalità organizzata, precedenti non sempre antecedenti al cambio-appalto, ma anche intervenuti in corso di rapporto con la -OMISSIS- (il riferimento è alle posizioni di -OMISSIS-, e soprattutto di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-)”.
Con riferimento all’informativa disposta nei confronti di consorziati:
“..Va ora considerata l’interdittiva amtimafia, disposta dal Prefetto di Catania, nei confronti del -OMISSIS-, partecipato da -OMISSIS-, e della consorziata -OMISSIS-; assume la ricorrente che non è motivata la modalità di infiltrazione derivante dalla pertecipazione ad un consorzio, peraltro ormai sciolto. Anche in tale caso il nesso induttivo seguito dal provvedimento oggetto del presente gravame non appare manifestamente illogico, in quanto sotto il profilo dell’infiltrazione non può essere esclusa la rilevanza di una partnership della -OMISSIS- con società ritenute dall’Amministrazione esposte a tentativi di infiltrazione mafiosa, ed in un Comune (quello di -OMISSIS-) commissariato per infiltrazioni mafiose”.
Con riferimento alla vicenda dell’isola ecologica di -OMISSIS—OMISSIS-:
“Anche la vicenda dell’isola ecologica di -OMISSIS—OMISSIS-, in relazione alla quale pende procedimento penale dinanzi al G.U.P. di Catania nei confronti di alcuni dipendenti, pure con qualifica dirigenziale, della -OMISSIS-, non può ritenersi illogicamente espressiva di un rischio di collegamento con la criminalità organizzata, al di là di quella che possa essere stata la successiva evoluzione del vaglio processuale (con riguardo alla posizione dei dipendenti -OMISSIS- e -OMISSIS-).”
Per i rimanenti profili:
“Anche le indagini (volte ad accertare interessi mafiosi) sulla -OMISSIS-, con evidenti riflessi sulla gestione della discarica di -OMISSIS-, evidenziano un collegamento oggettivo con -OMISSIS-, che ne è socia di minoranza, direttamente ed anche a mezzo di un’altra società .
1.6. – Un non irragionevole strumento di potenziale infiltrazione della criminalità organizzata è poi desunto dal decreto prefettizio impugnato anche nella pendenza di un procedimento penale (dinanzi al Tribunale di Roma) a carico dell’avv. -OMISSIS-, collegato a -OMISSIS-, tra l’altro, attraverso la -OMISSIS-, già consigliere di amministrazione della -OMISSIS- stessa, nonché alla vicenda amministrativa coinvolgente il -OMISSIS- (per quanto, allo stato, caratterizzato dall’annullamento dell’interdittiva nei confronti dello stesso adottata).
1.7. – Indici sintomatici ancora una volta non irragionevoli nella evidenziazione di una potenziale contiguità della -OMISSIS- al rischio di infiltrazione malavitosa sono altresì rinvenibili negli altri elementi indicati nell’interdittiva impugnata, tra cui il procedimento penale, svolgentesi a Viterbo, a carico di -OMISSIS-, relativo alla -OMISSIS-, ed il procedimento penale dinanzi agli uffici giudiziari di Perugia a carico di amministratori e dirigenti della -OMISSIS- per la gestione della discarica di -OMISSIS-, e dunque per il trattamento dei rifiuti.
Né rileva la circostanza che i procedimenti penali, taluni ancora in fase di indagini preliminari, non attengano a reati afferenti al fenomeno mafioso, in quanto ciò che conta, nella prospettiva dell’interdittiva, è il complessivo quadro indiziario risultante dalla ricostruzione logica e valutazione sintetica di tutti i dati emersi in sede istruttoria, ognuno dei quali assume rilievo nella sua connessione con gli altri, al fine di valutare la permeabilità della società a possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata”.
2. Con un primo motivo l’appellante deduce come nemmeno la sentenza gravata abbia affermato l’esistenza di un condizionamento mafioso in essere, essendosi espressa, sulla stessa linea di quanto fatto in sede amministrativa dalla Prefettura, in termini congetturali e meramente ipotetici, senza mai accertare l’esistenza di un concreto rischio. Comprova di ciò vi sarebbe nelle affermazioni del TAR che, nell’analizzare i cinque elementi indiziari posti a base dell’informativa, si è per tutti espresso nel senso che tale quadro porta “a non escludere” un rischio di infiltrazione e non già ad accertare la sussistenza di un rischio di tal fatta.
2.1.Ritiene il Collegio che il motivo non sia fondato. La tecnica motivazionale utilizzata dal primo giudice è l’evidente frutto dell’applicazione del criterio probabilistico. La Sezione ha chiarito che, costituendo il provvedimento interdittivo una misura di prevenzione avanzata, la valutazione che la Prefettura territorialmente competente compie, al fine di accertare la sussistenza di un’eventuale infiltrazione delle organizzazioni criminali, non possiede i caratteri propri dell’accertamento giudiziario, fondandosi, al contrario, su elementi che, unitariamente considerati, conducono ad accertare con il criterio del “più probabile che non” l’esistenza di una indebita ingerenza della criminalità organizzata (da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza 30/01/2019 n. 758).
D’altra parte occorre considerare che non è il condizionamento mafioso a dover essere provato, bensì il suo rischio, e da ciò deriva il carattere non definitivo della misura nonché l’obbligo del riesame e dell’eventuale revoca ove tale rischio non dia poi luogo ad un concreto condizionamento, per l’effetto di misure di contenimento medio tempore adottate (in termini Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 691; Sez. III, 9 novembre 2015, n. 5100)
3. Con un secondo motivo d’appello -OMISSIS- stigmatizza il provvedimento impugnato (e la sentenza che ne ha confermato la legittimità ), sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi per i quali i fatti rappresentati in seno al provvedimento siano da considerarsi sintomatici di un rischio infiltrativo, apparendo asseritamente gli stessi, piuttosto, come una mera elencazione di episodi sconnessi ed eterogenei.
3.1. Anche questa censura è infondata. I fatti sono stati indicati per la loro valenza indiziaria del rischio di permeabilità . Sebbene occorre che essi, in una rappresentazione sintetica e complessiva, depongano, secondo la regola del più probabile che non, nel senso della sussistenza del “rischio”, non è necessario che la Prefettura indichi anche il soggetto o i soggetti mafiosi che intendano o tentino concretamente di infiltrarsi. Sotto il profilo indiziario è il quadro dei comportamenti a corroborare la sussistenza di un rischio, e non già il rischio o il tentativo di condizionamento in atto a inquadrare e qualificare i comportamenti dei singoli. Non si dimentichi che l’informativa, nonostante non di rado sortisca effetti che esorbitano da quelli voluti dal legislatore, agisce solo sul piano dei rapporti con la PA, secondo uno schema di tutela avanzata degli interessi pubblici, e non già sulla libertà d’impresa, che nei rapporti interprivatistici non è incisa.
4. Venendo più nel dettaglio, -OMISSIS- con il terzo motivo contesta che la partecipazione al -OMISSIS-, e ancor più la partnership con -OMISSIS-, possano essere rappresentative di un rischio infiltrativo, in ispecie nel caso in esame, in cui all’epoca dell’adesione al consorzio nessuna delle consorziate era stata attinta da informativa. Del resto appena resa nota la circostanza, -OMISSIS- sarebbe stata allontanata dal consorzio.
Anche il caso del dipendente -OMISSIS- (sottoposto a custodia cautelare per un tentativo di estorsione aggravata nei confronti di una società partecipata dalla -OMISSIS-) sarebbe irrilevante. Innanzitutto perché la società era un’altra (e non la -OMISSIS-), e poi perché comunque -OMISSIS- aveva avviato un procedimento disciplinare, non giungendo a licenziare il dipendente solo per via di una lettera del sindaco del comune di -OMISSIS- che evidenziava la grave situazione familiare dello stesso.
Del pari irrilevante sarebbe la vicenda dell’isola ecologica di -OMISSIS- – -OMISSIS-. Basti, secondo l’appellante, considerare che la società a vantaggio della quale è ridondata la vicenda (-OMISSIS-) era ed è rimasta iscritta alla white list.
4.1. Ritiene il Collegio che anche questo motivo non sia fondato. La sussistenza di rapporti di colleganza societaria rileva quale indizio (ovviamente nel quadro di un complesso indiziario più ampio, come nel caso di specie) a prescindere dall’epoca in cui l’informativa è stata emessa nei confronti della società collegata. Del resto è difficile immaginare che un’impresa che agisce secondo criteri di razionalità economica, scelga di associarsi ad altra, specialmente al fine di instaurare rapporti contrattuali con la PA, se è a conoscenza che l’altra è già stata attinta da informativa antimafia. Quanto alla vicenda dell’isola ecologica, trattasi solo di uno dei tanti indizi: è chiaro che esso non ha di per sé solo valenza pregiudicante, ed è questa probabilmente la ragione per la quale l’episodio, isolatamente considerato, non ha dato luogo all’emissione dell’informativa anche nei confronti della -OMISSIS-.
5. Con il quarto motivo l’appellante contesta la presenza, nel provvedimento impugnato, di assunti smentiti dall’autorità giudiziaria, assunti che consisterebbero nel fatto che, per due dirigenti della -OMISSIS-, il Pubblico Ministero aveva formulato al GUP istanza di sentenza di non luogo a procedere “per non aver commesso il fatto”. Inoltre l’interdittiva antimafia adottata nei confronti del -OMISSIS- sarebbe stata annullata dal TAR Lazio con sentenza n. -OMISSIS-.
5.1. Anche questo motivo è infondato. Come condivisibilmente affermato dalla difesa erariale, la circostanza della presentazione di un’istanza di non luogo a procedere del Pubblico Ministero non è idonea a determinare la definitiva chiusura del procedimento, e comunque nello stesso risulta richiesto il rinvio a giudizio per altri tecnici della società investiti di rilevanti responsabilità gestionali (v. pag. 11 del provvedimento impugnato).
Inoltre il riferimento fatto dall’appellante alla sentenza del TAR Lazio che ha annullato l’informativa emessa nei confronti del -OMISSIS- non tiene conto che la sentenza predetta, come evidenziato a pag. 39 del provvedimento impugnato, è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato (e poi riformata in appello).
6. Con il quinto e il sesto motivo l’appellante evidenzia che, nonostante il giudice di prime cure abbia riconosciuto l’erroneità di alcune delle indicazioni contenute nell’informativa impugnata, avrebbe comunque omesso di valutare l’idoneità del rimanente quadro indiziario (quinto motivo); inoltre il giudice di prime cure non avrebbe considerato che i fatti sono risalenti nel tempo e difettano di attualità . Segnatamente, gli unici indizi a conservare attualità (la partecipazione in -OMISSIS- e l’assunzione di dipendenti collegati con ambienti mafiosi) sarebbero privi di significatività non essendo stata la -OMISSIS- mai raggiunta da informativa, ed essendo i dipendenti in numero esiguo (13 dei 29 dipendenti citati dalla Prefettura non erano più dipendenti alla data di adozione dell’interdittiva)
6.1. I motivi sono entrambi infondati. Il TAR ha avuto cura di precisare che gli elementi raccolti non devono essere valutati “in modo atomistico, ma unitario, sì da dovere avere riguardo al complessivo quadro indiziario”. Del resto, il primo giudice ha sempre ineccepibilmente spiegato perché il quadro indiziario fosse stato ragionevolmente posto a base dell’interdittiva. Nella logica preventiva delle informative non può pretendersi un accertamento giudiziario di un’infiltrazione in atto.
Quanto a -OMISSIS-, se è pur vero che la partecipazione minoritaria e la mancanza di interdittiva a carico della stessa sono elementi che depongono a favore della tesi dell’appellante, nondimeno non risulta smentito che al tempo dell’emissione del provvedimento erano in corso “indagini (volte ad accertare interessi mafiosi) sulla -OMISSIS-, con evidenti riflessi sulla gestione della discarica di -OMISSIS-“. Il riferimento ha dunque una valenza indiziaria che, pur ridimensionata, confluisce e corrobora il ben più ampio mosaico nel quale si incasella.
Anche la vicenda dei dipendenti non è efficacemente contestata dall’appellante. Il fatto che alcuni dei numerosi dipendenti con precedenti penali (anche di tipo mafioso), avessero terminato il proprio rapporto di lavoro al momento dell’emissione dell’informativa, non è rilevante: innanzitutto non è provato che il rapporto fosse già terminato al tempo dell’istruttoria condotta dalla Prefettura; e poi ciò che conta è il comportamento serbato e la sua significatività indiziaria ai fini del sistema di prevenzione, non che il termine contrattuale del rapporto sia o meno spirato al giorno dell’emissione del provvedimento interdittivo.
7. Infondati sono anche i rimanenti motivi mossi dall’appellante con riguardo ai singoli elementi presi in considerazione nel provvedimento interdittivo.
Sono in particolare fuorvianti le affermazioni dell’appellante circa il fatto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto rilevanti, ai fini della permeabilità della società al condizionamento mafioso, un numero inferiore di dipendenti (rispetto a quello indicato dalla Prefettura). Il giudice di primo grado ha fatto riferimento soltanto ai casi più eclatanti, in quanto più significativi, e non anche per escludere la rilevanza della posizione di altri dipendenti. Inoltre la presenza di dipendenti pregiudicati non è stata considerata isolatamente ai fini dell’emanazione dell’interdittiva, ma è stata oggetto di una complessiva valutazione unitamente a diversi altri elementi sintomatici. Ne consegue l’inconferenza degli argomenti sviluppati dall’appellante sul punto, come quelli relativi alle posizioni di singoli dipendenti per i quali la Prefettura avrebbe commesso un errore nell’individuazione del reato commesso. Di certo non può accogliersi la tesi dell’appellante secondo la quale su 29 dipendenti citati ben 26 risulterebbero erroneamente presi in considerazione: basti evidenziare che tra le “erronee considerazioni” l’appellante inserisce anche i dipendenti il cui rapporto di lavoro era terminato al momento dell’emissione del provvedimento (sul punto si veda quanto sopra chiarito).
Quanto alla partecipazione di -OMISSIS-. nel -OMISSIS-, correttamente il TAR ha affermato la non manifesta illogicità del nesso induttivo seguito nel procedimento impugnato, in relazione al fatto che “sotto il profilo dell’infiltrazione, non può essere esclusa la rilevanza di una partnership della -OMISSIS- con società ritenute esposte a tentativi di infiltrazione mafiosa, in un Comune (quello di -OMISSIS-) commissariato per infiltrazioni mafiose”.
L’appellante insiste sulla circostanza che il consorzio era nato solo ai fini della partecipazione ad una gara pubblica; che le consorziate erano chiamate a condividere unicamente decisioni di mero coordinamento; che in nessun caso -OMISSIS- avrebbe potuto da sola incidere in modo determinante sulle deliberazioni degli organi consortili, che in ogni caso il consorzio era stato messo in liquidazione prima dell’emissione dell’informativa.
Le argomentazioni dell’appellante, per quanto suggestive, trattano l’argomento in modo atomistico e obliterano che non si sta discorrendo di un’informativa esclusivamente basata sulla cd teoria del contagio. Ciò chiarito, è evidente che l’adesione ad un consorzio poi raggiunto da informativa antimafia insieme ad altra consorziata (la -OMISSIS-), non può essere considerato tanquam non esset sol perché il Consorzio è poi stato messo in liquidazione, o perché -OMISSIS- non aveva su di esso un’influenza dominante.
Con riguardo alla vicenda dell’isola ecologica del Comune di -OMISSIS- – -OMISSIS- il Collegio rinvia a quanto già sopra detto.
Quanto alla vicenda della fornitura dei mezzi per lo smaltimento illecito dei rifiuti (sei veicoli dati in prestito da -OMISSIS- a -OMISSIS-), diversamente da quanto asserito dall’appellante essa dimostra l’esistenza di concreti rapporti di collaborazione, sicchè non risulta smentito l’assunto della Prefettura secondo il quale le circostanze nelle quali sono avvenuti i fatti e le finalità per cui i predetti mezzi furono utilizzati, dimostrano lo “stabile rapporto organizzativo tra le ditte gestite dal -OMISSIS-… tramite la consorziata -OMISSIS- egli apparati del comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS- riguardo a reti legati allo smaltimento dei rifiuti…” in un “territorio ad alto rischio mafioso”.
Della partecipazione a -OMISSIS- si è già detto, e sebbene essa non possa considerarsi dirimente (nonostante le indagini a carico degli ex amministratori nessun provvedimento interdittivo è stato adottato nei confronti della -OMISSIS-) è da considerarsi comunque quale elemento indiziario nel più ampio quadro tratteggiato dalla Prefettura.
Quanto alla vicenda che ha interessato l’avvocato -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-, già consigliere di amministrazione della -OMISSIS-) in relazione al quale all’epoca dell’informativa era pendente procedimento penale, l’appellante deduce, nelle memorie depositate in corso di causa, che con sentenza del Tribunale di Roma dell’8.11.2018 l’avv. -OMISSIS- è stato prosciolto dalle accuse “perché il fatto non sussiste”. Segnatamente la prima sezione del Tribunale di Roma avrebbe espressamente accertato che lo stesso non era a capo, né faceva parte, di alcuna associazione a delinquere che avesse come obiettivo il monopolio della gestione dei rifiuti di Roma, ma anzi che “era l’unico che poteva risolvere un’emergenza che in città è endemica”.
La circostanza non rileva ai fini della valutazione di legittimità dell’informativa, che dev’esser condotta alla luce delle risultanze istruttorie dell’epoca (e non v’è dubbio che all’epoca vi fosse un processo pendente). Può rilevare ai fini dell’eventuale riesame, ma sul punto non c’è materia del contendere, considerato che la Prefettura di Perugia, con provvedimento dell’8 novembre 2016 ha poi revocato l’interdittiva precedentemente emessa.
Quanto al procedimento penale a carico di -OMISSIS-, relativo alla -OMISSIS- (società di cui -OMISSIS- detiene il 51 % del capitale sociale), e il procedimento penale dinanzi agli uffici giudiziari di Perugia a carico di amministratori e dirigenti della -OMISSIS- per la gestione della discarica di -OMISSIS-, e dunque per il trattamento dei rifiuti, trattasi di elementi indiziari condivisibilmente considerati rilevanti dal Giudice di prime cure, il quale ha correttamente chiarito che “Né rileva la circostanza che i procedimenti penali, taluni ancora in fase di indagini preliminari, non attengano a reati afferenti al fenomeno mafioso, in quanto ciò che conta, nella prospettiva dell’interdittiva, è il complessivo quadro indiziario risultante dalla ricostruzione logica e valutazione sintetica di tutti i dati emersi in sede istruttoria, ognuno dei quali assume rilievo nella sua connessione con gli altri, al fine di valutare la permeabilità della società a possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Tale considerazione è meglio comprensibile considerando che l’interdittiva prefettizia costituisce una misura cautelare di polizia, preventiva, la quale si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, e che dunque prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso; non occorre pertanto la prova di fatti di reato, o dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, e neppure del reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, venendo in rilievo il “tentativo di infiltrazione” (in termini Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 691; Sez. III, 9 novembre 2015, n. 5100)”.
8. Con ulteriore motivo d’appello -OMISSIS- contesta le statuizioni con le quali il TAR ha rigettato l’impugnativa della nota prefettizia del 16 novembre 2015 con la quale il Prefetto ha respinto l’istanza di autotutela (del 13 novembre) a cagione della marginalità dei fatti e delle modifiche sopravvenute.
L’appellante ribadisce in questa sede di aver messo in campo ogni possibile azione per sterilizzare il contestato rischio infiltrativo (ha notiziato dell’avvenuta interruzione del rapporto con i dipendenti indicati; della nomina di un institore terzo ed indipendente per la gestione dell’unico appalto siciliano; dell’incarico di dismettere le partecipazione in società siciliane; della nomina di soggetti terzi per la gestione delle partecipazioni private di -OMISSIS- (uno individuato in un dirigente della polizia in pensione esperto della lotta alle mafie, etc.) e si duole dell’atteggiamento “prevenuto” della Prefettura.
8.1. Il Collegio ritiene che anche in questo caso il Giudice di prime cure abbia correttamente deciso. E’ vero che nei pochi giorni intercorsi tra la notifica dell’informativa e la presentazione dell’istanza di riesame molte cose sono state fatte e molti impegni sono stati presi, ma è nondimeno vero quanto affermato dal TAR circa l’assetto proprietario, che è rimasto immutato, nonché circa l’insufficienza delle mere dichiarazioni di impegno.
L’appellante equipara tali argomentazioni ad una motivazione postuma, posto che il provvedimento non ne avrebbe fatto specifico cenno. In realtà il provvedimento ha fatto riferimento al “carattere marginale” dei chiarimenti e delle azioni proposte. Il giudice di prime cure ha semplicemente esplicitato la sintetica motivazione sulla base della lettura degli atti.
Può concludersi sul punto evidenziando come la rapidità con la quale le misure di self cleaning sono state adottate da -OMISSIS-, se da un lato ha dimostrato una positiva reattività, dall’altro ha inevitabilmente portato ad accantonare soluzioni strutturali, per favorire quelle gestionali. Soluzioni queste ultime che, avuto riguardo alla complessità e voluminosità del quadro indiziario e dei rischi infiltrativi conseguentemente inferiti, sono sembrate alla Prefettura, con valutazione che non può dirsi irragionevole, tutto sommato marginali.
9. L’appellante ha contestato in primo grado anche il provvedimento del 19 novembre 2015, prot. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Perugia ha disposto: i) la straordinaria e temporanea gestione della Società -OMISSIS-. con la contestuale sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa stessa ai sensi del comma 3, ultima parte dell’art. 32, comma 10, della legge 114/2014 con riferimento al completamento e/o prosecuzione dei contratti individuati, ii) la nomina dei dottori -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- quali amministratori straordinari e temporanei per un periodo stimato in mesi sei dalla data di insediamento; iii) l’accantonamento dell’utile di impresa derivante dalla esecuzione e/o conclusione dei contratti d’appalto gestiti dai commissari in un apposito fondo attraverso l’attivazione di una forma “necessaria separata gestione pubblicistica delle vicende contrattuali”.
L’appellante ritiene, censurando quanto in proposito statuito dal TAR, che sia mancata una specifica istruttoria volta a calibrare il tipo di misura adottabile tra quelle previste dall’art. 32 del DL 90/2014 (rinnovazione degli organi sociali mediante sostituzione del soggetto coinvolto; straordinaria e temporanea gestione dell’appalto).
Invero, come esattamente evidenziato dal TAR, l’apparente mancata considerazione dell’opzione della rinnovazione degli organi sociali, rinviene la propria giustificazione nelle premesse del provvedimento stesso (considerato a pag. 3), laddove è posto in evidenza che i tentativi di infiltrazione sono riconducibili tanto a “soggetti che nella compagine di impresa sono titolari degli assetti proprietari”, quanto a “situazioni attinenti alle modalità di gestione dell’attività economica ed alle sue relazioni di affari con altri operatori economici o con soggetti collegati alla criminalità organizzata”.
La natura composita della cause ha convinto la Prefettura ad optare per la gestione straordinaria dell’appalto. Trattasi di una valutazione discrezionale, che applicando i principi e i limiti del sindacato giudiziario sulle valutazioni di tale natura, il Collegio non ritiene affetta da vizi di manifesta illogicità, sproporzione o irragionevolezza.
10. L’ultimo motivo d’appello concerne la durata della misura di straordinaria gestione.
Il TAR ha osservato che “la straordinaria e temporanea gestione della -OMISSIS- è parametrata al completamento e/o prosecuzione dei contratti intercedenti con soggetti pubblici (indicati nell’allegato “A”), vale a dire alle esigenze funzionali sottese, e comunque, per dare maggiore certezza al dispiegarsi degli effetti, per un periodo temporaneo stimato in sei mesi dall’insediamento degli amministratori straordinari”.
L’appellante stigmatizza l’incoerenza della statuizione, atteso che i contratti avrebbero durata ben più lunga di sei mesi.
In realtà il motivo, avuto riguardo alla successiva evoluzione della vicenda, conclusasi l’8 novembre 2016 con la revoca dell’interdittiva, non è sorretto dal necessario interesse. In ogni caso, la durata dev’essere calibrata non solo in relazione ai contratti da eseguire, ma anche e soprattutto in ragione dei tempi necessari a eliminare i rischi di condizionamento o infiltrazione della società . In quest’ottica l’evoluzione della vicenda disvela la congruità del termine previsto.
11. In conclusione l’appello è respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese sostenute dall’amministrazione per il grado d’appello, forfettariamente liquidate in Euro.3.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone e società menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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