Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27295.

Provvedimento discrezionale di riunione di più cause

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite).

Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27295. Provvedimento discrezionale di riunione di più cause

Data udienza 8 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedura civile – Articoli 92 e 279 cpc – Regolamentazione delle spese di lite – Criteri – Articolo 2909 cc – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALLE Cristiano – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 30506/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1730/2021, emessa dalla CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 11/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:
con sentenza resa in data 11/5/2021 (n. 1730/2021), la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da (OMISSIS), e in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha disposto l’integrale compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado avente ad oggetto due cause riunite, rispettivamente intercorse, da un lato, tra (OMISSIS) (in qualita’ di tutore di (OMISSIS)) e (OMISSIS) e, dall’altro, tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (in proprio), disponendo altresi’ l’integrale compensazione delle spese del grado d’appello;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver rilevato l’erroneita’ dell’avvenuta compensazione delle spese relative alla causa intercorsa tra (OMISSIS) (in qualita’ di tutore di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (dovendo ritenersi in ogni caso la soccombenza del primo, responsabile di aver introdotto una domanda improcedibile per difetto di autorizzazione ad agire nell’interesse di (OMISSIS)) – ha comunque disposto l’integrale compensazione delle spese relative all’intero giudizio di primo grado, poiche’, essendo (OMISSIS) risultato soccombente in relazione alla domanda dallo stesso proposta nei confronti di (OMISSIS) (in proprio), il carattere unitario delle due cause riunite in un unico giudizio imponeva di dar rilievo alla reciprocita’ della soccombenza nelle due distinte cause riunite;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
(OMISSIS) resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa e’ stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:
con i primi due motivi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 279 e 92 c.p.c., e dell’articolo 2909 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la compensazione delle spese del primo grado del giudizio avente ad oggetto due cause riunite, non essendosi avveduta della circostanza che la reciproca soccombenza era stata disposta tra parti diverse di due cause diverse (e non gia’ tra le stesse parti contrapposte di un’unica causa), ritenendo erroneamente reciproca la soccombenza tra (OMISSIS) attore nei confronti di (OMISSIS) (convenuto in proprio), e tra quest’ultimo (ma agente in nome e per conto di (OMISSIS)) e (OMISSIS);
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 92 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la compensazione delle spese del grado d’appello, in ragione della parziale reciprocita’ della soccombenza, tenuto conto che (OMISSIS) doveva considerarsi soccombente in toto nel giudizio d’appello relativo alla controversia intercorsa tra lo stesso (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio;
i primi due motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono manifestamente fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza del terzo;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento discrezionale di riunione di piu’ cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identita’, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande e’ possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa (v. Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632117 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011, Rv. 616635 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006 Rv. 591564 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, disponendo l’integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio, valorizzando la reciprocita’ della soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro (ma destinate a coinvolgere anche parti estranee a una delle due cause riunite), si e’ posta in palese contrasto con il richiamato principio di diritto rivelandosi, pertanto, erronea;
in particolare, la corte territoriale, nel valorizzare la soccombenza di (OMISSIS) nella causa in cui agi’ quale tutore di (OMISSIS), unitamente alla soccombenza di (OMISSIS) nella causa in cui quest’ultimo convenne il (OMISSIS) in proprio, ha finito col trattare unitariamente due cause che, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, avrebbero dovuto rimanere distinte;
sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza dei primi due motivi (assorbito il terzo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accogli i primi due motivi; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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