Provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15043.

La massima estrapolata:

La competenza all’adozione di provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative (nella specie, ordinanze-ingiunzione) per avere effettuato trasporti di rifiuti con formulari contenenti dati inesatti non si radica necessariamente nel luogo della sede della società produttrice del rifiuto, bensì nel luogo di produzione in concreto del rifiuto stesso e, quindi, di partenza effettiva del relativo trasporto; è, infatti, nel momento della partenza del trasporto illecito che il materiale esce fisicamente dal processo produttivo del produttore diventando rifiuto.

Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15043

Data udienza 12 novembre 2019

Tag – parola chiave: SANZIONI – AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1188/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI PRATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1243/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Gli odierni ricorrenti proponevano opposizione innanzi il Tribunale di Prato avverso le ordinanze-ingiunzione n. 1968, n. 1969, n. 1970 e n. 1971, tutte emesse tra il 7 e l’11 luglio 2006 dalla Provincia di Prato in relazione alla violazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articoli 15 e 22, per avere effettuato trasporti di rifiuti con formulati contenenti dati inesatti: in particolare, sui F.I.R. di accompagnamento dei carichi di rifiuto era indicato il codice identificativo riferito alle fibre tessili grezze, mentre si trattava di rifiuti provenienti da fibre tessili lavorate.
L’opponente eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale della Provincia di Prato perche’ all’epoca dei trasporti cui si riferivano le sanzioni contestate la societa’ (OMISSIS) S.r.l. aveva sede in territorio del Comune di Signa, rientrante nella Provincia di Firenze.
Con sentenza n. 1181/2008 accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale relativamente alle ordinanze-ingiuntive n. 1968, n. 1969 e n. 1970, ritenendo che la societa’ (OMISSIS) S.r.l. avesse trasferito la propria sede da (OMISSIS) non prima del novembre 2000, con conseguente incompetenza della Provincia di (OMISSIS) a contestare provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative per eventi verificatisi prima di tale data. Rigettava, per il resto, l’opposizione confermando l’ordinanza-ingiuntiva n. 1971 e compensava in parte le spese del grado, condannando gli opponenti al pagamento della parte non compensata.
Interponevano appello avverso detta decisione gli ingiunti e si costituiva in seconde cure la Provincia di (OMISSIS) resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1243/2015, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’impugnazione condannando gli appellanti alle spese del grado. Riteneva in particolare la Corte di seconda istanza che gli appellanti avessero l’onere di fornire la prova della dedotta incompetenza territoriale della Provincia di (OMISSIS) anche in relazione all’ordinanza-ingiuntiva n. 1971 non travolta dalla decisione di prime cure, e che detta prova non fosse stata in concreto fornita, non avendo gli odierni ricorrenti dimostrato che la (OMISSIS) S.r.l. avesse trasferito la propria sede da (OMISSIS) solo nel febbraio 2001, e non invece – come ritenuto dal primo giudice – a dicembre 2000.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Provincia di (OMISSIS). La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, perche’ la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di impugnazione con il quale gli appellanti invocavano l’accertamento che la sede di (OMISSIS) S.r.l. fosse stata trasferita da (OMISSIS) non gia’ a novembre 2000 (come erroneamente ritenuto dal Tribunale) ma soltanto a far data dal febbraio 2001, con conseguente incompetenza territoriale della Provincia di (OMISSIS) anche in relazione all’ultima ordinanza-ingiuntiva, n. 1971.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 23 e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte fiorentina avrebbe dovuto considerare che la dimostrazione del non avvenuto trasferimento della sede di (OMISSIS) S.r.l. da (OMISSIS) era a carico dell’autorita’ amministrativa, e non del destinatario della sanzione, poiche’ la competenza territoriale dell’autorita’ ad irrogare la sanzione attiene agli elementi costitutivi del fatto illecito contestato.
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate.
Ed invero, quanto alla prima di esse va osservato che la Corte territoriale si e’ pronunciata sul motivo di appello, affermando che la clausola di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 23, secondo cui l’opposizione va sempre accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente, vale solo per il caso di dubbio sugli elementi oggettivi (rectius, costitutivi) della contestazione, ossia nel caso di mancanza della prova certa del fatto illecito contestato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ma non anche in relazione alla competenza dell’autorita’ che in concreto ha emanato l’atto impugnato. Qualora infatti il destinatario della sanzione sollevi eccezione di incompetenza dell’autorita’ che ha provveduto ad irrogare la sanzione, secondo la Corte gigliata valgono le regole ordinarie sul riparto della prova e quindi spetta all’opponente dimostrare con certezza che il fatto illecito oggetto della sanzione si sia verificato in luogo diverso da quello ritenuto dall’amministrazione procedente.
In proposito, va ribadito il principio per cui “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione quando l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio e’ rilevabile d’ufficio dal giudice, comportando esso l’inesistenza del provvedimento, laddove il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo, unitamente alle ragioni poste a base dello stesso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018, Rv. 651188).
In applicazione di tale principio si deve ritenere che il giudice sia tenuto a rilevare ex officio soltanto l’incompetenza assoluta dell’autorita’ amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l’ordinanza-ingiuntiva opposta, poiche’ solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall’autorita’ predetta e l’incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta invece alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell’onere della prova, poiche’ il vizio non attiene alla titolarita’ in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno contestato la titolarita’, in capo alla Provincia, del potere sanzionatorio in concreto esercitato, ma hanno eccepito soltanto che, all’epoca dei trasporti oggetto della contestazione, la sede della (OMISSIS) S.r.l. non era stata ancora trasferita da (OMISSIS) e che, quindi, i trasporti stessi erano partiti dalla vecchia sede di (OMISSIS). Poiche’ tale eccezione non involge l’astratta titolarita’ del potere sanzionatorio, ma soltanto il suo corretto esercizio dal parte della Provincia di (OMISSIS), era onere dei ricorrenti fornire la dimostrazione di quanto da essi sostenuto.
Sul punto, peraltro, va anche osservato che l’elemento formale della localizzazione della sede di (OMISSIS) S.r.l. non e’ in se’ stesso rilevante, poiche’ quel che appare decisivo e’ piuttosto il fatto che il singolo trasporto sia partito da un determinato luogo ovvero da un altro luogo; la competenza all’irrogazione della sanzione di cui si discute, infatti, non si radica necessariamente nel luogo della sede della societa’ produttrice del rifiuto, bensi’ nel luogo di produzione del rifiuto stesso, e quindi di partenza del relativo trasporto, che puo’ essere anche diverso da quello della sede. E’ infatti nel momento della partenza del trasporto illecito che il materiale esce fisicamente dal processo produttivo del produttore diventando rifiuto. I motivi di ricorso non contengono alcuna indicazione in relazione a questo aspetto, ovverosia alla dimostrazione del luogo di effettiva partenza dei trasporti, e quindi di produzione del rifiuto oggetto della contestazione: i ricorrenti non deducono, in particolare, di aver allegato o dimostrato, nel corso del giudizio di merito, che il rifiuto era stato prodotto, in concreto, in luogo diverso da quello indicato dall’autorita’ amministrativa, ma si diffondono sulla sola circostanza della data di effettivo trasferimento della sede di (OMISSIS) S.r.l. che, come detto, appare di per se’ del tutto priva di rilievo pratico ai fini dell’individuazione dell’autorita’ territorialmente competente ad irrogare la sanzione. Di conseguenza, le censure non appaiono neppure idonee a scalfire la vera ratio della decisione impugnata.
Infine, merita di essere evidenziato che nel controricorso si da’ atto che il F.I.R. accompagnatorio ai trasporti contestati indicava come luogo di partenza la sede di (OMISSIS) S.r.l. sita in territorio del Comune di (OMISSIS), e questa deduzione non risulta neppure specificamente contestata da parte ricorrente.
Da quanto precede, si puo’ concludere che l’eccezione di incompetenza territoriale dell’autorita’ amministrativa che in concreto aveva irrogato la sanzione contestata, sollevata da parte ricorrente, avrebbe dovuto essere adeguatamente dimostrata da quest’ultima, che vi aveva interesse, analogamente a quanto e’ stato affermato da questa Corte relativamente all’eccezione di incompetenza territoriale del giudice (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19094 del 16/07/2019, Rv. 654449 e da Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.800 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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