Provvedimenti concessori su aree del demanio marittimo

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 22 agosto 2019, n. 5779.

La massima estrapolata:

Il rilascio di provvedimenti concessori su aree del demanio marittimo, anche con finalità turistico-ricreative, spetta alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione preposta alla cura del bene demaniale. Questa, pur soggetta ai comuni principi di coerenza e razionalità, apprezza l’alternativa fra la ordinaria conservazione alla libera fruizione collettiva e la destinazione all’uso speciale e riservato.

Sentenza 22 agosto 2019, n. 5779

Data udienza 13 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4652 del 2016, proposto da
Ra. Pa., rappresentata e difesa dall’avvocato Co. Ru., con domicilio eletto presso lo studio Da. Ci. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Si. La., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 3346/2015, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Ci., per delega di Ru., e To., per delega di La.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, la signora Pa. Ra., come proprietaria di una struttura turistico ricettiva in (omissis) (Marina di (omissis)), esponeva che, in data 16 marzo 2015, aveva depositato presso l’UTC del Comune di (omissis) istanza per il rilascio di concessione demaniale marittima, finalizzata alla realizzazione di uno stabilimento balneare per la posa di ombrelloni, lettini e sedie sdraio, a supporto della adiacente struttura turistico-ricettiva denominata “Ka.”.
La stessa precisava che, con nota prot. n. 3177 del 22 aprile 2015, il Dirigente dell’Ufficio tecnico, responsabile del Settore demanio del Comune, aveva comunicato che, all’esito della istruttoria, era emersa l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
Con successiva comunicazione prot. n. 3772 del 30 aprile 2015, resa a riscontro di controdeduzioni, veniva formalizzato il diniego, sul plurimo e concorrente assunto:
a) che fosse prevalente l’interesse a destinare l’area alla “pubblica balneazione”, in coerenza alle vigenti previsioni dello strumento urbanistico generale;
b) che, a tal fine, non fosse ostativa – nella prospettiva della valorizzazione della “naturale vocazione pubblicistica” – la disciplina transitoria dell’art. 15 l.r. Puglia n. 17/2015, che si limitava ad imporre il rispetto del piano regolatore, nelle more della approvazione del piano per le coste;
c) che l’area rientrava nella zona di rispetto del canale “Mu.”, che rendeva operative – con attitudine preclusiva – le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore;
d) che l’area retrostante al demanio era costituita, sempre ai fini della applicazione, con analoga e concorrente direttiva preclusiva, delle dette norme tecniche, dal “parco attrezzato dal Comune prospiciente il centro abitato della località balneare”.
2.- Il provvedimento veniva impugnato, con rituale ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per la Puglia – sede di Lecce. Questo, con la decisione qui epigrafe, lo respingeva, sulla assorbente considerazione che – di là da ogni altro rilievo – la scelta di riservare alla libera fruizione e balneazione un tratto di costa (in alternativa al rilascio di concessione demaniale marittima) è riservata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, nella specie non connotata di profili di irragionevolezza od arbitrarietà .
3.- Avverso la detta sentenza insorge l’appellante, che ne lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, per l’omesso apprezzamento delle doglianze prospettate, che integralmente reitera.
L’Amministrazione comunale resiste all’appello, assumendone l’inammissibilità e l’infondatezza. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2019 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non è fondato e va respinto.
2.- In termini generali, per consolidato intendimento, il rilascio di provvedimenti concessori su aree del demanio marittimo, anche con finalità turistico-ricreative, spetta alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione preposta alla cura del bene demaniale. Questa, pur soggetta ai comuni principi di coerenza e razionalità, apprezza l’alternativa fra la ordinaria conservazione alla libera fruizione collettiva e la destinazione all’uso speciale e riservato (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 9 giugno 2014, n. 2933; Id., VI, 18 gennaio 2012, n. 169; Id., VI, 2 febbraio 2012, n. 585; Id., VI, 31 ottobre 2011, n. 5816).
L’assunto si fonda sul dato che i beni del c.d. demanio naturale sono per le loro caratteristiche oggettive (e per loro ordinaria vocazione) destinati a soddisfare esigenze di carattere collettivo da parte di chiunque possa fruirne. L’uso speciale, che segue al provvedimento concessorio, si pone, per tal via, come eccezione rispetto all’uso generale. L’Amministrazione ben può quindi ritenerlo recessivo a fronte dell’interesse di rilievo generale di non introdurre limiti o condizioni all’utilizzo diffuso.
3.- Le considerazioni che precedono sono sufficienti per confermare la correttezza della sentenza impugnata.
Invero, sono infondate le censure, che possono essere complessivamente acquisite, con le quali l’appellante pretenderebbe che, in forza del regime transitorio di cui alla l.r. Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) che, in attesa dell’approvazione dei piani regionali e comunali per le coste, condizionava il rilascio di concessioni al solo rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale, l’Amministrazione non avrebbe fornito adeguata giustificazione al suo diniego, stante la conformità della istanza alle previsioni urbanistiche ed alle relative norme tecniche attuative.
È evidente, infatti, che la detta normativa va intesa nel senso che essa, a quelle condizioni, consenta (anche prima della approvazione degli strumenti programmatori e salvo, comunque, il necessario raccordo e confronto con le previsioni urbanistiche) ma non imponga il rilascio di concessioni demaniali marittime. La scelta permane subordinata alla discrezionale valutazione circa la conservazione alla fruizione collettiva.
4.- L’appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di (omissis), che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *