Prove e l’omessa trasmissione dei tabulati telefonici al giudice

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 maggio 2021| n. 21475.

In materia di prove, l’omessa trasmissione dei tabulati telefonici al giudice dell’udienza preliminare ne determina l’inutilizzabilità ai fini della decisione, salva la possibilità di acquisizione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento.

Sentenza|31 maggio 2021| n. 21475. Prove e l’omessa trasmissione dei tabulati telefonici al giudice

Data udienza 19 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio – Violazione dei diritti della difesa – Mancata messa a disposizione dei tabulati telefonici relativi ad utenze in uso agli imputati – Inutilizzabilità degli atti non trasmessi al GUP – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore BIRRITTERI Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio relativamente ai capi: a) limitatamente alla contestata aggravante prevista dall’articolo 61 c.p.; annullamento con rinvio per i capi indicati con le lettere: c), d), e), f), g), h), l), e p) della rubrica con conseguente rideterminazione della pena; rigetto nel resto;
udito l’avv. (OMISSIS), in sost. dell’avv. (OMISSIS) per la parte civile (OMISSIS), la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna degli imputati al pagamento delle spese di parte civile; udito l’avv. (OMISSIS) in sost. dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS) in difesa, rispettivamente, di (OMISSIS) e (OMISSIS), la quale chiede l’accoglimento dei ricorsi presentati dai legali sostituiti;
udito l’avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), il quale chiede l’accoglimento del ricorso;
Udito l’avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.

Prove e l’omessa trasmissione dei tabulati telefonici al giudice

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio (in genere, macchine di movimento terra e altre macchine edili), nonche’ per una serie di furti ad essi specificamente attribuiti, commessi in varie parti del territorio nazionale – ma soprattutto in Emilia Romagna – tra il 17 maggio 2008 e il 12 maggio 2009. Con la medesima sentenza il Tribunale aveva – con decisione anch’essa confermata in appello – condannato altro imputato, (OMISSIS), per otto furti commessi nel medesimo periodo.
2. Le imputazioni elevate a carico degli imputati sono conseguenti ad una indagine svolta congiuntamente da Polizia e Carabinieri, che ha consentito di disvelare – secondo i giudici – l’esistenza di un’associazione volta alla commissione di furti perpetrati, principalmente, in cantieri edili del Nord-Italia, saccheggiati delle macchine operatrici ivi operanti; macchine che, opportunamente contraffatte nel numero di telaio, venivano destinate all’esportazione, soprattutto in (OMISSIS). Le indagini avrebbero consentito di accertare che l’associazione – di cui facevano parte, oltre agli odierni imputati, anche (OMISSIS) e (OMISSIS), prosciolti per prescrizione – si avvaleva, come base operativa, di un capannone agricolo del ravennate dove, tra il (OMISSIS), furono rinvenuti, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla Polizia, mezzi di provenienza illecita, nonche’ punzoni funzionali all’alterazione dei numeri di telaio. L’associazione aveva anche la disponibilita’ di strumenti atti a rilevare l’apposizione – sui mezzi presi di mira – di localizzatori satellitari.

 

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L’organigramma dell’associazione sfruttava le professionalita’ di ognuno dei membri, perche’ (OMISSIS) aveva lavorato, come manovratore di mezzi meccanici, in vari cantieri del Nord-Italia, sicche’ spettava a lui il compito di individuare gli obbiettivi; (OMISSIS) era in grado di movimentare i mezzi cingolati ed era, quindi, provvisto di specifica e appropriata professionalita’; (OMISSIS) era particolarmente versato nell’attivita’ di alterazione e contraffazione delle targhette identificative dei mezzi e nel riciclaggio degli stessi; (OMISSIS) era dedito alla commercializzazione di mezzi industriali, sicche’ poteva sfruttare le conoscenza acquisite nel settore: in particolare quella con (OMISSIS), titolare della (OMISSIS), sita in (OMISSIS), ben inserita nel circuito commerciale e in grado di smerciare anche i mezzi rubati, che venivano accompagnati, ad opera di (OMISSIS), nella fase di smercio, da fatture false. (OMISSIS) gestiva anche, da (OMISSIS), il portale (OMISSIS), che assicurava i contatti con gli acquirenti, per lo piu’ cittadini marocchini in grado di pagare con denaro contante.
Generalmente i mezzi venivano spediti in (OMISSIS) attraverso il porto di Livorno, anche se lo schema poteva subire – come in effetti subi’ varie volte variazioni.
3. La sentenza spiega che le indagini avevano preso avvio dall’omicidio di (OMISSIS), avvenuto il (OMISSIS), che era stato il ricettatore di vari mezzi rubati. Proprio indagando su questo fatto di sangue e sui soggetti che erano stati in contatto telefonico con la vittima gli operatori – servendosi di intercettazioni e di tabulati telefonici, approfonditamente esaminati dal Dott. (OMISSIS), consulente del Pubblico Ministero – avevano individuato gli attuali imputati come autori dei furti. La sentenza spiega anche che nel corso dell’indagine si interruppe la collaborazione tra il Dott. (OMISSIS) e la Procura di Mistretta (poi soppressa e confluita in quella di Patti), sicche’ il contenuto dei tabulati telefonici e’ stato riferito a dibattimento dai testi di polizia giudiziaria che avevano in carico l’indagine. Sulla base di tali elementi e’ stato possibile accertare – oltre all’organigramma dell’associazione – anche la collaborazione spiegata nei furti dai singoli membri: a volte attraverso l’ascolto diretto delle conversazioni; altre volte attraverso l’accertamento dei movimenti degli imputati, reso possibile dall’analisi del traffico telefonico ad essi riferibile.

 

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4. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, sollevando censure in rito e in merito. Alcune censure sono comuni a tutti gli imputati; altre riguardano la posizione specifica di ognuno di essi.
5. (OMISSIS) ricorre a mezzo dell’avv. (OMISSIS), che si avvale di quattro motivi.
5.1. Col primo lamenta la violazione di plurime norme di legge ordinaria e costituzionale per il fatto che la Corte d’appello ha – come aveva gia’ fatto il Tribunale – rigettato la richiesta della difesa di acquisizione dei tabulati telefonici utilizzati dagli investigatori per ricostruire i movimenti degli imputati, al fine di effettuare su di essi un accertamento peritale. Illegittimamente, deducono, i dati dei tabulati in questione sono entrati nel processo attraverso la testimonianza, assai confusa, degli ufficiali di polizia giudiziaria, senza che su di essi abbiano potuto interloquire le difese e senza che i tabulati in questione siano stati messi a disposizione del giudicante e finanche del Pubblico Ministero. Il ricorrente rimarca che i testi di polizia giudiziaria si sono riferiti, nella loro testimonianza, ad una consulenza del Dott. (OMISSIS) che non e’ stata acquisita al dibattimento, sebbene alla stessa avesse fatto riferimento il Pubblico Ministero nell’originaria richiesta di rinvio a giudizio, formulata dalla Procura di Mistretta, e rileva che gli stessi investigatori hanno ammesso di aver avuto difficolta’ nell’elaborazione dei dati emersi dai tabulati; circostanza confermata dal fatto che, in relazione ad alcuni furti, gli investigatori avevano indicato, come responsabili dei reati, soggetti nemmeno rinviati a giudizio.
5.2. Col secondo motivo lamenta la violazione degli articoli 125 e 192 c.p.p. e un vizio si motivazione con riguardo al giudizio di responsabilita’ concernente il reato di cui all’articolo 416 c.p., formulato sulla base di mere formule di stile e senza tener conto delle doglianze difensive, con le quali era stata contestata la prova del pactum sceleris e dell’affectio societatis.
5.3. Col terzo motivo deduce i medesimi vizi in ordine ai singoli furti, evidenziando che gia’ il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la gravita’ indiziaria per molte delle imputazioni per cui e’ stata – successivamente pronunciata condanna, in mancanza di elementi diversi da quelli rappresentati dal traffico telefonico, in considerazione del fatto che vari imputati operavano legittimamente nel settore della commercializzazione dei veicoli e della non certa attribuibilita’ a (OMISSIS) di un’utenza telefonica menzionata dagli investigatori. Il ricorrente rimarca, poi, che non e’ mai stato trovato in possesso di mezzi rubati o di documentazione o strumenti per lui compromettenti e che in nessuna intercettazione si parla di (OMISSIS). In relazione ai singoli reati deduce, poi, quanto segue.

 

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5.3.1. Quanto al furto di cui al capo C), avente ad oggetto un escavatore, sottratto a (OMISSIS) il (OMISSIS) a (OMISSIS), deduce che illogicamente e’ stato attribuito rilievo al fatto che (OMISSIS) si trovasse in zona nella notte del furto, atteso che proprio attraverso l’esame del teste (OMISSIS) e’ emersa la presenza dell’imputato in (OMISSIS) al di fuori del periodo in contestazione, anche in orario notturno, dovuta al fatto che risiedeva in (OMISSIS) (sita a 7,5 km da (OMISSIS)) il cognato (OMISSIS). Anche in questo caso sarebbero poi state ignorate le deduzioni difensive, con cui era stata contestata l’affidabilita’ della persona offesa – la quale, visionando il filmato di una gioielleria della zona, avrebbe visto una motrice di colore bianco, di proprieta’ di tale (OMISSIS), risultato in contatto con l’imputato, scendere vuota in direzione di Palermo e, dopo mezz’ora, risalire verso (OMISSIS) col suo escavatore – perche’ mossa da malanimo nei confronti di (OMISSIS); malanimo originato dal sospetto – alimentato da vox populi – che quest’ultimo fosse l’autore del furto. Oltretutto, le dichiarazioni di (OMISSIS) non sarebbero verificabili, dal momento che non e’ stato acquisito i filmato cui ha fatto riferimento nella sua deposizione e non e’ stata verificata la presenza di una vernice di colore bianco sul cancello del recinto in cui si trovava l’escavatore, asseritamente lasciata dai ladri durante la sottrazione del mezzo. 5.3.2. Quanto ai furti di cui ai capo D), E), G), H), L), P), T), L2, consumati tutti tra (OMISSIS), aventi ad oggetto, in ogni caso, mezzi meccanici di notevole valore, il ricorrente ribadisce, ancora una volta, la labilita’ del compendio probatorio, la diversa opinione del Giudice per le indagini preliminari e la l’esistenza di una spiegazione alternativa data in ordine alla presenza dell’imputato sui territori interessati dall’attivita’ illecita.

 

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5.4. Col quarto motivo lamenta la violazione dell’articolo 157 c.p., per non essere stata rilevata la prescrizione del reato associativo prima della sentenza d’appello.
6. (OMISSIS), condannato per associazione a delinquere e per sei furti (quelli di cui ai capi F-G-H-L-L2-N2) lamenta violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione:
a) alla ritenuta associazione a delinquere, per non essere stata dimostrata ne’ la stabilita’ del vincolo ne’ il dolo di partecipazione, e nemmeno l’indeterminatezza del programma criminoso. Rileva che e’ stato condannato solo per sei furti, rispetto ai quarantasette contestati all’associazione e ai quindici a lui contestati, e sottolinea il ridotto periodo temporale in cui si sarebbe dispiegata la sua attivita’ delittuosa, concentrata in “tre picchi temporali” tra agosto 2008 e novembre 2009. Deduce che la sua presenza in territorio romagnolo era dovuta all’attivita’ lavorativa espletata e che di questo fatto i giudici non hanno tenuto adeguatamente conto;
b) alla competenza del Tribunale di Patti, in luogo di quello di Bologna, nonostante quasi tutti i furti per cui e’ processo siano stati commessi in (OMISSIS), dove sono stati commessi pure i furti a lui contestati;
c) all’utilizzo dei brogliacci delle intercettazioni, nonche’ dei tabulati telefonici, senza provvedere alla trascrizione delle intercettazioni e senza effettuare perizia che certificasse l’aggancio di celle compromettenti da parte dei telefoni degli imputati;
d) all’esclusione della prescrizione, sebbene risulti evidente dalla sentenza di primo grado che la recidiva e’ stata ritenuta inoperante.

 

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7. (OMISSIS) – condannato per i furti di cui ai capi C, D, E, F, G, H, L, N2 – ricorre a mezzo dell’avv. (OMISSIS) e lamenta, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 111 Cost. per il fatto che i tabulati telefoni, sulla cui base e’ stata pronunciata la condanna dell’imputato, non sono mai stati resi disponibili alla difesa e nessuna perizia e’ stata effettuata su di essi. Parallelamente, si duole – sotto il profilo del vizio motivazionale – del rigetto della richiesta, avanzata in appello dalla difesa, di acquisizione dei tabulati suddetti.
8. (OMISSIS) – condannato per la partecipazione all’associazione e per i furti di cui ai capi F) e T) – si duole della motivazione posta a base del giudizio di responsabilita’, perche’ gli elementi valorizzati a suo carico mancherebbero dei caratteri della gravita’, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 192 c.p.p..
Quanto al furto di cui al capo F), contesta che il contatto telefonico avuto con (OMISSIS) alle ore 0,45 sia indicativo della sua presenza in (OMISSIS) (luogo del commesso reato), stante il fatto che non e’ stato trovato in possesso della refurtiva o di oggetti relativi al furto e stante il fatto che l’orario del furto e’ stato ricostruito solo in via presuntiva.
Quanto al furto di cui al capo T), sarebbe solo apodittica l’affermazione contenuta in sentenza – che egli era alla guida dell’auto di (OMISSIS) nella notte del furto, allorche’, al casello autostradale di (OMISSIS), qualcuno tento’ di pagare il pedaggio con la sua post-pay. Oltretutto, non e’ risultato che egli fosse nel luogo di consumazione del furto e anche l’orario del furto e’ rimasto imprecisato.

 

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9. (OMISSIS) – condannato per la partecipazione all’associazione, per i furti contestati ai capi P, H2, L2 e per la ricettazione di cui al capo R2 lamenta, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo motivazionale:
a) il fatto che l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entita’ (articolo 61 c.p., n. 7) sia stata riconosciuta anche in relazione al reato associativo, con cui sarebbe incompatibile;
b) il fatto che la partecipazione in singoli episodi delittuosi sia stata ritenuta, da sola, prova dell’esistenza dell’associazione;
c) in relazione all’imputazione di cui al capo P (furto del Caterpillar della (OMISSIS) spa, avvenuto in (OMISSIS)), il fatto che non sia stato riversato nel fascicolo dibattimentale il supporto informatico contenente i dati acquisiti ed elaborati dal Dott. (OMISSIS) e, poi, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, con conseguente inutilizzabilita’ della testimonianza di questi ultimi;
d) il fatto che nessuna prova sia stata fornita intorno all’utilizzo, da parte sua, di una delle due utenze cellulari a cui ha fatto riferimento il giudicante per dedurre la sua partecipazione ai furti di cui a capi P), H2), L2), R2;
e) il fatto che l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7, sia stata ritenuta sussistente – in relazione a tutti i furti per cui e’ stata pronunciata condanna senza uno specifico accertamento intorno al valore dei beni sottratti.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati quanto alla lamentata violazione dei diritti della difesa.
1. La stessa sentenza da’ atto che tabulati telefonici relativi ad utenze in uso agli imputati, acquisiti nel corso dell’indagine, non sono mai stati messi a disposizione della difesa e mai riversati nel fascicolo processuale. Tanto, sebbene la questione sia stata agitata dai difensori fin dal primo grado e sebbene le difese abbiano chiesto la rinnovazione dell’istruttoria al giudice d’appello, attraverso l’acquisizione dei tabulati suddetti. E’ conclamata la violazione dell’articolo 416 c.p.p., comma 2, e dell’articolo 526 c.p.p.: a mente del primo, il Pubblico Ministero deve trasmettere al Giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, la documentazione relativa alle indagini espletate; a mente del secondo, il giudice non puo’ utilizzare ai fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento.
Quanto alla valenza delle suddette disposizioni, e’ stato precisato che il pubblico ministero e’ tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari, ex articolo 416 c.p.p., comma 2, l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini e che la sanzione della violazione di tale obbligo va ravvisata nella inutilizzabilita’ degli atti non trasmessi (Cass., n. 9443 del 4/6/1993, rv 196015-01). Proprio in tema di tabulati telefonici non trasmessi al Giudice dell’udienza preliminare questa Corte ha affermato che l’inutilizzabilita’ degli atti, non trasmessi al giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’articolo 416 c.p.p., comma 2, e’ una sanzione di carattere generale che non e’ limitata ad una sola fase processuale, ma puo’ essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., n. 5364 del 13/2/1997, rv 207815-01).
Quanto agli obblighi del giudice, la norma di cui all’articolo 526 c.p.p. – coerente con l’intero sistema processuale – sancisce l’utilizzabilita’, ai fini’ della decisione, delle prove “legittimamente acquisite”. Nella specie, e’ fuori discussione che i tabulati telefonici rappresentino “prove” che, per essere utilizzate a carico o a favore dell’imputato, devono prima entrare nel procedimento attraverso la loro formale (e legittima) acquisizione.
1.1. La deroga allo schema procedimentale sopra descritto non comporta necessariamente la dispersione degli elementi di indagine acquisiti dal Pubblico Ministero. La stessa giurisprudenza sopra richiamata (n. 5364/1997) ha chiarito che l’inutilizzabilita’ degli atti non trasmessi al Giudice dell’udienza preliminare permane finche’ gli stessi restano estranei al compendio probatorio acquisito al dibattimento e che detti atti possono essere acquisiti, e conseguentemente utilizzati, dal giudice del dibattimento ex articolo 507 c.p.p., attesa la natura sostanziale di tale norma che e’ diretta alla ricerca della verita’, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova (nella fattispecie, il giudice di primo grado aveva disposto l’acquisizione agli atti, in forza dell’articolo 507 c.p.p., di tabulati relativi a conversazioni telefoniche che non erano stati prodotti per l’udienza preliminare; la Corte d’appello aveva poi ritenuto che i tabulati stessi non potevano essere utilizzati ai fini della decisione non essendo stati depositati dal P.M. per l’udienza preliminare. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di merito facendo obbligo al giudice del rinvio di riesaminare il materiale probatorio anche sulla base delle risultanze dei suddetti tabulati che l’impugnata sentenza aveva escluso dal novero delle prove utilizzabili ai fini della decisione).
1.2. A tanto va aggiunto che l’inutilizzabilita’ della prova consegue alla violazione delle norme che presiedono alla sua acquisizione (articolo 191 c.p.p.), talche’ al di fuori di tale ipotesi e’ escluso – in applicazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova – che vi siano ostacoli normativi all’attivazione di rimedi surrogatori idonei ad assicurare l’utilizzo, ai fini della decisione, delle prove andate disperse fortuitamente, purche’ cio’ avvenga con modalita’ tali da non compromettere la genuinita’ della prova e da assicurare il rispetto delle facolta’ difensive. Sotto tale profilo e’ gia’ stato affermato, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, che, nel caso in cui i supporto magnetico, su cui siano state originariamente memorizzate le conversazioni intercettate, risulti deteriorato, la prova del colloquio e del suo contenuto puo’ essere documentato “aliunde”, poiche’ solo la mancata memorizzazione dei colloqui per omessa registrazione rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzato, e inutilizzabile l’acquisizione del contenuto dei colloqui altrimenti compiuta, attraverso annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti (Cass., n. 44327 del 11/11/2010, rv 248909-01. Numerose sono, poi, le pronunce che ritengono legittima, in casi siffatti, l’utilizzazione dei brogliacci di cui all’articolo 268 c.p.p., comma 2, anche al di fuori del giudizio abbreviato: cass., n. 45809 del 27/6/2017; sez. 1, n. 5095 del 12/1/2011; sez. 4, n. 8437 del 29/1/2001). Parimenti, ove i tabulati telefonici acquisiti con provvedimento del Pubblico Ministero siano andati dispersi per cause fortuite, il loro contenuto puo’ trasmigrare nel fascicolo del giudice attraverso le annotazioni di polizia giudiziaria o con altri mezzi idonei, purche’ sia assicurata la genuinita’ della fonte e fermo restando che il giudice deve usare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto dei tabulati, escluso ogni automatismo surrogatorio.
1.3. Alla luce di tali criteri deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata in ordine ai reati contestati ai capi D, E, F, G, H, L, P, dal momento che il giudizio di responsabilita’ si basa essenzialmente, se non esclusivamente, sul contenuto di tabulati telefonici – illustrati al giudicante da testi di polizia giudiziaria – non trasmessi al giudice del dibattimento, non acquisiti ai sensi dell’articolo 507 o 603 c.p.p. e non posti a conoscenza della difesa; tanto, sebbene quest’ultima abbia insistito, a piu’ riprese, per la loro acquisizione ed abbia inutilmente chiesto lo svolgimento di perizia sugli stessi. Al fine di assicurare il corretto dispiegarsi della dinamica processuale accertera’, il giudice di merito, se i tabulati in questione siano stati correttamente acquisiti dal Pubblico Ministero, se siano ancora consultabili nella loro integralita’ e, ove siano andati dispersi per cause fortuite, verifichera’ la possibilita’ di attivare meccanismi surrogatori idonei ad assicurare la fedele riproduzione del loro contenuto, nel pieno rispetto delle facolta’ difensive.
2. Non sono fondati gli ulteriori motivi di doglianza degli imputati. Va premesso che, contrariamente a quanto lamentato da alcuni ricorrenti, nessun ostacolo giuridico si frappone all’utilizzo delle intercettazioni richiamate in sentenza. Dalla sentenza di primo grado, a cui quella d’appello ha fatto rimando, si evince che all’udienza del 22/11/2016, del 9/5/17 e del 28/11/17 fu dato incarico al perito (OMISSIS) di trascrivere le intercettazioni individuate dal Pubblico Ministero. Laddove la sentenza ha fatto riferimento – per l’accertamento dei fatti – a intercettazioni telefoniche deve presumersi, pertanto, che si tratti delle intercettazioni regolarmente trascritte, dal momento che nessuna indicazione e’ venuta dalle difese (in particolare, quella di (OMISSIS), che ha mosso specifica censura) circa l’utilizzo – da parte del Tribunale e della Corte d’appello – di intercettazioni non trascritte o conosciute per il solo tramite dei brogliacci.
Va anche premesso che in tema di intercettazioni telefoniche il contenuto delle conversazioni intercettate puo’ essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova e’ costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l’articolo 271 c.p.p., comma 1, non richiama la previsione dell’articolo 268 c.p.p., comma 7, tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilita’ e che la mancata trascrizione non e’ espressamente prevista ne’ come causa di nullita’, ne’ e’ riconducibile alle ipotesi di nullita’ di ordine generale tipizzate dall’articolo 178 c.p.p. (Cass., n. 41632 del 3/5/2019, rv 27713901). Le parti interessate possono, infatti, in ogni momento chiedere la trascrizione delle intercettazioni che a loro interessano e anche avvalersi di un proprio consulente, a cui sia stato sottoposto l’esame delle conversazioni intercettate. Parimenti, la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce un’attivita’ investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice attraverso la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria. Invero, le relazioni della P.G. concernenti tale attivita’ di indagine non hanno il carattere degli “atti non ripetibili”, come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento (Cass., n. 15396 del 11/12/2007, rv 239635-01).
2.1. Alla luce di tanto vanno disattese le doglianze di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti ai capi C), T, H2, L2, N2, R2, siccome basate su una riduttiva e soggettiva rivalutazione delle intercettazioni telefoniche, degli accertamenti di polizia giudiziaria e delle testimonianze che li riguardano e su cui sono fondate, in maniera assolutamente preminente, le ragioni della condanna. Nessuna incongruenza e’ dato infatti ravvisare nel ragionamento di entrambi i giudici di merito, che hanno ricostruito, in maniera puntuale, i movimenti degli imputati nella notte dei furti, hanno puntualmente esaminato le conversazioni tra loro intercorse e preso atto che, almeno in due occasioni, la polizia riusci’, proprio dall’ascolto delle conversazioni, a individuare il luogo in cui erano ricoverati i mezzi rubati a (OMISSIS) (capo H2) e alla Cooperativa Lavoratori Agricolo-Forestali Riminese (capo L2) e a recuperarli, nonche’ ad arrestare (OMISSIS) in flagranza del reato di cui al capo N2 (furto in danno alla (OMISSIS)). Quanto al furto di cui al capo C), pienamente legittima e’ la valutazione della deposizione di (OMISSIS), che pote’ verificare, attraverso l’esame delle riprese effettuate da una gioielleria sita lungo la strada percorsa dai ladri, come e quando il suo escavatore venne asportato dai ladri e con quale mezzo (quello di (OMISSIS)). Per contro, assolutamente generiche sono, sui singoli furti, le deduzioni difensive, che, quando non si limitano alla negazione dell’evidenza, propugnano letture alternative della prova, in palese violazione delle regole del giudizio di legittimita’.
3. Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, si rileva quanto segue:
a) assolutamente generica – e quindi inammissibile – e’ la contestazione della competenza del Tribunale di Patti, effettuata da (OMISSIS). Sul punto, giova solo rimarcare che nessun rilievo puo’ essere attribuito al fatto che la maggior parte dei furti sia avvenuta nella regione (OMISSIS) giacche’, trattandosi, nella specie, di reati connessi, viene in rilievo la regola di cui all’articolo 16 c.p.p., nemmeno presa in considerazione dal ricorrente;
b) generica, e percio’ inammissibile, e’ la contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entita’, contestato in relazione ai furti. Per contro la sentenza di primo grado, a cui quella d’appello ha fatto integrale richiamo, ha spiegato ampiamente – col riferimento alle caratteristiche dei mezzi meccanici presi di mira e, talvolta, al loro valore di mercato – perche’ il danno arrecato alle persone offese abbia assunto le caratteristiche della gravita’ riconosciuta in sentenza;
c) la contestazione, da parte di (OMISSIS), della riferibilita’ a lui di “una delle due utenze intercettate” e’ assolutamente generica e percio’ inammissibile. Il ricorrente non specifica, infatti, a quale utenza si riferisca e non deduce nemmeno di aver sollevato la censura in appello; inoltre, non tiene conto del fatto che l’individuazione dell’utilizzatore delle utenze e’ avvenuta, da parte del giudicante, attraverso l’esame del contenuto delle conversazioni intercettate e del fatto che i colloquianti si chiamano, spesso, per nome;
d) la recidiva e’ stata riconosciuta operante per tutti gli imputati a cui e’ stata contestata. Tanto si desume chiaramente dalle pagg. 71 e segg. della sentenza di primo grado, richiamata da quella d’appello, ove e’ detto che tutti gli imputati “appaiono in concreto meritevoli del riconoscimento della recidiva avuto riguardo al loro grado di insensibilita’ alle precedenti condanne e alla loro pericolosita’”: attraverso una motivazione, quindi, che espone le ragioni per cui i reati oggetto di questo giudizio debbono considerarsi segno di una maggiore proclivita’ a delinquere, a nulla rilevando che, per effetto della valutazione delle circostanze e del loro bilanciamento (quella soggettiva in questione e’ stata ritenuta “meno grave” delle altre), non sia stato operato alcun aumento di pena. Ne consegue che della recidiva, per come rispettivamente contestata a ciascun imputato, va tenuto conto ai fini del calcolo della prescrizione.
4. L’annullamento della sentenza per quanto attiene ai reati contestati ai capi D, E, F, G, H, L, P comporta l’annullamento anche per il reato associativo, dal momento che proprio il numero e la gravita’ dei furti e la collaborazione spiegata dagli imputati in un considerevole lasso di tempo ha portato al riconoscimento del pactum sceleris e dell’affectio societatis. La rivalutazione dell’opera prestata, eventualmente, dagli imputati nella realizzazione delle ulteriori condotte illecite qui considerate comportera’, di conseguenza, anche la rivalutazione del concorso nel reato associativo e la stessa sussistenza dell’associazione. Laddove la Corte di merito dovesse pronunciarsi positivamente sul punto, va infine considerato che, che in base alla giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dell’aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita’ (articolo 61 c.p., n. 7) e’ incompatibile con il reato di associazione per delinquere, in quanto il requisito del danno patrimoniale e’ estraneo alla struttura del reato associativo, non derivando dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorche’ ispirato da motivi di lucro, un danno patrimoniale. Invero, e’ solo con l’attuazione del programma criminoso che si verifica la lesione di beni giuridici con conseguente prodursi di danni patrimoniali i quali, pertanto, derivano dalla commissione dei reati fine, sicche’ soltanto in relazione ad essi puo’ ritenersi configurabile l’aggravante in esame (Cass., n. 53981 del 16/7/2018, rv 274425-01).
5. In definitiva, la sentenza va annullata, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. (OMISSIS) e (OMISSIS) vanno comunque condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (OMISSIS), atteso che, in relazione al capo C), la pronuncia impugnata acquista – per effetto della decisione di questa Corte – carattere di definitivita’.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai capi A, D, E, F, G, H, L, P, con rinvio per nuovo esame alla corte d’appello di Reggio Calabria e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto i ricorsi.
Condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500 oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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