Progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 855.

La massima estrapolata:

Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità ) superiori, sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lg. n. 165 cit.), mancando una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

Sentenza 3 febbraio 2020, n. 855

Data udienza 12 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2019, proposto dalla Sig.ra Ch. Lu., rappresentata e difesa dall’Avvocato Ma. Pi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Se. Ca., An. Gu., Sa. Pi. e Lu. Po., domiciliato ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Prima n. 53 del 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti gli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e udito l’Avvocato An. Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al TAR per le Marche, la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione straordinaria per il passaggio alla posizione economica nell’Area C – profilo C2 per il personale appartenente al profilo amministrativo, indetta dall’INPS con bando pubblicato il 29.10.2018.
La ricorrente deduceva di essere inquadrata in categoria B2, ma idonea C1, e chiedeva, al fine di essere ammessa alla procedura, l’accertamento del requisito richiesto dallo stesso bando di avere “incardinato nei confronti dell’Istituto contenziosi in materia di inquadramento pendenti alla data di pubblicazione del bando” e, conseguentemente, il corrispondente diritto a partecipare alla selezione, in quanto in possesso del requisito predetto.
La ricorrente chiedeva anche l’annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, ivi compreso espressamente il messaggio Hermes del 30.10.2018 con cui l’Inps “PRECISA” che con “riferimento alla platea dei destinatari delle procedure di selezione in oggetto, si precisa che nell’ambito del “personale che non abbia acquisito l’idoneità nelle sessioni ordinarie” rientra esclusivamente il personale che ha partecipato alle sessioni ordinarie e non ha conseguito il punteggio minimo di 36/60 richiesto per il superamento del relativo test. Conseguentemente, non sono ammissibili candidature da parte di dipendenti che, a qualsiasi titolo, non abbiano presentato domanda di partecipazione alle sessioni ordinarie oppure, pur avendo presentato domanda, non abbiano sostenuto la prova selettiva.”.
2. – Con la sentenza in epigrafe, il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente al consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo permane, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, per le sole controversie relative a procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, fra le quali, oltre ai tradizionali concorsi volti al primo reclutamento, rientrano anche le selezioni finalizzate all’accesso dei dipendenti a qualifiche superiori (per tutte, Cass., SS.UU., n. 26649/2016), ma non anche quelle funzionali alla mera progressione economica all’interno della stessa area.
Il Tribunale dichiarava, in ogni caso, di non poter esaminare l’istanza di parte ricorrente tesa a conseguire una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (la quale, a sua volta, discenderebbe dall’esito favorevole delle prove che la ricorrente ha svolto per effetto del decreto cautelare monocratico n. 269/2018) e, in subordine, riteneva che l’istanza andrebbe comunque respinta.
3.- Con l’appello in esame, la ricorrente lamenta l’ingiustizia ed erroneità della sentenza di cui chiede la riforma.
Con decreto cautelare del 7.12.2018, inaudita altera parte, il TAR aveva accolto l’istanza di misure cautelari e sospeso l’esclusione della ricorrente dalla selezione, ammettendola con riserva.
La ricorrente, espletata la selezione con riserva nella sessione straordinaria del 17.12.2018, risultava collocata al primo posto per la posizione C2.
Il TAR erroneamente non avrebbe valutato, ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo, che la ricorrente, attualmente collocata in Area B, realizzerebbe una progressione verticale in Area C.
Il TAR avrebbe, poi, contraddittoriamente pronunciato sul merito della domanda e sulla persistenza dell’interesse in capo alla ricorrente, pur declinando la giurisdizione.
Inoltre, l’avvenuta stabilizzazione della sua posizione giuridica, per effetto della misura cautelare e del superamento della selezione cui è stata ammessa con riserva, a suo dire, darebbe luogo ad una pronuncia di cessata materia del contendere, per effetto del “principio di stabilizzazione” applicato in giurisprudenza, che consente di superare di fatto l’atto ostativo alla sua partecipazione alla selezione (TAR Lazio, Sez. III, 24 marzo 2017, n. 3885).
4.- Si è costituito in giudizio l’INPS, che chiede il rigetto dell’appello.
5.- Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e che vada confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il bando in questione indiceva una procedura di selezione straordinaria di “recupero” per il passaggio dei dipendenti ad una posizione economica superiore all’interno delle Aree A, B, C- profilo amministrativo e profili specialistici- con decorrenza 1° gennaio 2018, prevedendo all’art. 2, che era ammesso alla selezione, tra l’altro, il personale che non abbia acquisito l’idoneità nelle sessioni ordinari (già previste con decorrenza 1.1.2016 e 1.1.2017), inquadrato alla data di pubblicazione del bando stesso in posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre.
I commi 2 e 3 dell’art. 2 precisavano che “sono ammessi a partecipare con riserva i dipendenti che abbiano incardinato nei confronti dell’istituto contenziosi in materia di inquadramento pendenti alla data di pubblicazione del presente bando…”.
Dunque, la selezione riguardava la progressione economica all’interno di una stessa Area di inquadramento.
E’ discriminante, ai fini della giurisdizione, l’oggetto della selezione, che nel caso in esame, alla luce del bando, è senza dubbio la progressione economica orizzontale, interna ad una medesima Area.
E’ irrilevante la circostanza che la ricorrente sia in atto inquadrata in Area B e aspiri alla progressione in C2; la ricorrente stessa non disconosce di poter prendere parte alla selezione assumendo (quale dato controverso) di essere già stata dichiarata idonea alla qualifica C1 o, in subordine, di avere in atto un contenzioso per il riconoscimento di tale qualifica.
Per cui della vicenda conosce l’A.G.O. in funzione di Giudice del Lavoro, alla luce della consolidata giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. Un., 5/05/2011, n. 9844; 4/11/2009, n. 23329; 8/05/2006, n. 10419; Consiglio di Stato Sez. IV, 15/12/2009, n. 7993; Sez. VI, 07/10/2004, n. 6510).
Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità ) superiori (art. 52, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall’amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lg. n. 165 cit.), mancando una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
5.1.- Per completezza, nessun effetto di “stabilizzazione” di posizioni giuridiche è possibile attribuire alla misura interinale cautelare e al superamento della prova selettiva, nel senso invocato dalla ricorrente.
La misura cautelare cessa di produrre i suoi effetti in conseguenza dell’adozione della pronuncia definitiva.
Ogni ulteriore valutazione, in ordine alla persistenza dell’interesse al ricorso, non può che essere attribuita al giudice munito di giurisdizione.
6.- Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, considerato che trattasi di controversia di pubblico impiego.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 e dell’art. 35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm., lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo competente a conoscere della controversia il Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere

 

 

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