Il professionista che si adopera per allontanare la dichiarazione di fallimento non può essere sanzionato per bancarotta

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 29 ottobre 2018, n. 49499

La massima estrapolata:

Il professionista che si adopera per allontanare la dichiarazione di fallimento non può essere sanzionato per bancarotta. A patto che la sua condotta sia successiva a quella del manager.

Sentenza 29 ottobre 2018, n. 49499

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Lui – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOY MARIA FRANCESCA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
udito il difensore avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L’AVV.TO (OMISSIS) CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 18 novembre 2016 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di giustizia quale terzo extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale e documentale commesso da (OMISSIS) quale amministratore di diritto della (OMISSIS) s.r.l. dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e poi amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS) s.r.l., alla prima subentrata con modifica della denominazione sociale, fino alla dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 luglio 2007.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ad un unico articolato motivo.
E’ stata dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 110 c.p. e articoli 216 e 223 L.F. e vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che dagli atti del procedimento non si ricava alcuna indicazione utile ai fini dell’individuazione del momento temporale in cui si sarebbero collocate le condotte distrattive dei beni aziendali e di somme di denaro ascritte alla (OMISSIS).
Evidenzia che allo stesso ricorrente sono state contestate solo le operazioni di trasferimento di quote sociali e di sostituzione dell’amministratore, pacificamente effettuate a ridosso della dichiarazione di fallimento, mentre nulla si dice delle manovre cui egli avrebbe concorso per sottrarre le garanzie ai creditori, con conseguente impossibilita’ di attribuire al prevenuto un ruolo di concorrente nell’ideazione e nella preparazione o esecuzione delle condotte distrattive.
La Corte d’Appello e’ incorsa nell’errore di ricondurre al momento consumativo del delitto di bancarotta fraudolenta – dichiarazione di fallimento – tutti i singoli segmenti delle diverse condotte indipendentemente dal momento in cui gli atti sono stati compiuti.
Il ricorrente contesta il proprio concorso nelle distrazioni operate dall’amministratore, essendo queste state perpetrate in un momento precedente all’assunzione dell’incarico professionale, ed osserva che, invece, la disciplina del concorso dell’extraneus presuppone che quest’ultimo abbia prestato la propria assistenza in una fase antecedente o concomitante all’attuazione delle condotte illecite da parte dell’amministratore, atteso che il terzo concorrente puo’ fornire il contributo materiale o morale che apporti una effettiva utilita’ solo nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva o non in quella successiva alla commissione delle condotte criminose.
In sostanza, e’ indispensabile una concomitanza temporale e funzionale delle condotte rispettivamente imputabili al soggetto intraneus ed al soggetto extraneus.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla contestata bancarotta documentale dal momento che il giudice d’appello, nell’impossibilita’ di individuare il momento in cui le scritture contabili sono state soppresse od occultate, attribuisce il ruolo di concorrente al ricorrente sulla scorta della semplice collocazione temporale nel periodo in cui quest’ultimo gia’ assisteva professionalmente la (OMISSIS).
Ne l’apporto fornito dal prevenuto nella cessione delle quote, con la modifica della denominazione sociale e la sostituzione dell’amministratore, e’ rilevante ai fini del contestato concorso nei delitti dell’amministratore, costituendo fatti del tutto neutri non determinanti alcuna conseguenza patrimoniale negativa in capo alla societa’.
Infine, il ricorrente lamenta che le violazioni perpetrate dalla sentenza impugnata sotto il profilo dell’elemento oggettivo del delitto di concorso in bancarotta si riverberano anche sul piano soggettivo, traducendosi nell’impossibilita’ di accertare l’adesione psicologica del soggetto ai fatti materiali oggetto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va pertanto accolto.
Va osservato che e’ pacifico nel presente procedimento che le sopra descritte condotte illecite ascritte al (OMISSIS), professionista di fiducia della (OMISSIS) (gia’ legale rappresentante della societa’ fallita), poste in essere allo scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento e garantire l’impunita’ di quest’ultima, siano state commesse in un periodo successivo rispetto alla perpetrazione delle condotte distrattive da parte della stessa (OMISSIS), la quale, all’epoca non aveva ancora alcun rapporto professionale con l’imputato.
La sentenza impugnata, sul rilievo che l’apporto causale del (OMISSIS) si e’ comunque collocato in un periodo precedente alla dichiarazione di fallimento, ha configurato a carico dell’imputato un concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta patrimoniale commesso dall’amministratore, ritenendo il comportamento di quest’ultimo comunque “un segmento rilevante della condotta”.
La Corte territoriale ha citato come precedente la sentenza di questa Sezione n. 30412 del 30.6.2011, Rv. 250586, la cui imputazione, tuttavia, come esplicitamente affermato dalla stessa, si riferiva ad una fattispecie di causazione dolosa del fallimento di cui all’articolo 223, comma 2, n. 2, L.F..
Come emerge, infatti, dalla parte motiva della predetta pronuncia, in quella fattispecie esaminata da questa Corte l’addebito mosso agli imputati non atteneva a singole azioni di impoverimento fraudolento, ma ad una complessiva condotta foriera del dissesto (che nella fattispecie di cui all’articolo 223, comma 2, n. 2, L.F., unico caso, deve essere legato da nesso di causalita’ con la condotta) che si era prolungata per un lungo periodo corrispondente a quello in cui le societa’ fallite operarono prima della dichiarazione di fallimento.
La fattispecie di cui al presente procedimento e’ differente, avendo l’imputazione ad oggetto il concorso dell’extraneus a singole condotte distrattive poste in essere dall’amministratore della societa’ fallita.
Va, peraltro, osservato che se e’ pur vero che la consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale coincide con la dichiarazione di fallimento, dovendosi aver riguardo a tale momento e non a quello del compimento dell’atto antidoveroso per la verifica dell’esistenza di un pregiudizio ai creditori (in questi termini vedi recentemente sez. 5 n. 17819 del 24/03/2017) – e cio’ sul rilievo che potrebbe, nel frattempo, configurarsi l’eventualita’, peraltro inconsueta, della c.d. bancarotta riparata – tuttavia, rappresentando la dichiarazione di fallimento comunque un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell’autore dell’atto distrattivo, l’individuazione di tale momento ai fini della consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale non puo’ portare alle estreme e fuorvianti conseguenze di considerare quale condotta di concorso in un atto distrattivo dell’intraneus un comportamento posto in essere dall’extraneus in modo autonomo, senza preventivo concerto ed in un’epoca successiva alla condotta dell’intraneus nel frattempo gia’ esaurita (i cui effetti potevano essere sterilizzati solo in caso di bancarotta riparata). Ne consegue che la circostanza che la condotta dell’extraneus si collochi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ed abbia lo scopo di rendere irreversibili gli effetti di un atto distrattivo, non consente di ritenere sussistente la fattispecie concorsuale, che non e’ configurabile, come detto, in ragione del gia’ intervenuto esaurimento dell’atto distrattivo dell’intraneus (salvo, a meno che non risulti che l’atto del terzo sia stato posto in essere previo concerto anteriore allo stesso atto antidoveroso dell’intraneus (in questo caso l’extraneus risponderebbe a titolo di concorso morale).
Deve quindi addivenirsi alla conclusione che un comportamento postumo del terzo extraneus non e’ idoneo a configurare la fattispecie del concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dall’intraneus, dovendo la condotta del terzo essere anteriore o comunque concomitante a quella distrattiva dell’imprenditore fallito (o dell’amministratore della societa’ fallita).
Nel caso di specie, come gia’ ampiamente riportato, le manovre poste in essere dal (OMISSIS) per la cessione delle quote e trasformazione della societa’ fallita, nell’ottica di allontanare la dichiarazione di fallimento e garantire l’impunita’ all’amministratrice (OMISSIS), si pongono in un’epoca successiva al compimento degli atti distrattivi, posti in essere senza un previo concerto o su suggerimento del terzo extraneus (allora non ancora comparso sulla scena delle vicende societarie della fallita).
Ne consegue che non e’ configurabile l’ascritta condotta concorsuale del terzo.
Quanto alla bancarotta documentale, puo’ svolgersi un ragionamento analogo a quello articolato con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Deve quindi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto cosi’ come contestato non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto cosi’ come contestato non sussiste.

Avv. Renato D’Isa

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