Produzione in appello di nuovi documenti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 luglio 2022| n. 21041.

Produzione in appello di nuovi documenti

L’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel prevedere che non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, replica, in relazione al particolare incombente da essa regolato, l’istituto della rimessione in termini, ora più generalmente disciplinato dall’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale la parte può essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha ritenuto infondato il motivo con cui parte ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.; infatti, osserva il giudice di legittimità, essendo stato lo stesso ricorrente ad allegare di non aver provveduto al tempestivo deposito delle produzioni documentali per una propria scelta processuale, che, ancorché asseritamente indotta dal comportamento della controparte, costituiva comunque espressione di una manifestazione di volontà libera e non imposta, difetta alla radice nella circostanza proprio il carattere dell’assolutezza postulato dalla rimessione in termini, di modo che, non versandosi in una siffatta condizione di impossibilità, del tutto correttamente la corte del merito aveva negato l’ingresso nel giudizio ai documenti nuovi in quanto non prodotti nel rispetto delle preclusioni sancite per il giudizio di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27773).

Ordinanza|1 luglio 2022| n. 21041. Produzione in appello di nuovi documenti

Data udienza 10 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Produzione in appello di nuovi documenti – Art. 345 comma 3 cpc – Impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte – Istituto della rimessione in termini – Art. 153, comma 2, c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22377/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Regione Puglia, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1208/2015 della CORTE D’APPELLO di Bari pubblicata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 10/06/2022 dal Cons. Dott. Marulli Marco.

Produzione in appello di nuovi documenti

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bari, definendo con la sentenza riprodotta in esergo il contenzioso insorto tra la (OMISSIS) s.r.l. e la Regione Puglia in merito alla revoca per inosservanza da parte della prima dell’obbligo di rendicontazione del finanziamento accordato dalla seconda a fronte dell’impegno della societa’ di realizzare un oleificio, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha nuovamente respinto la domanda dell’Agroalimentare intesa a far accertate e dichiarare l’inefficacia di detto provvedimento di revoca.
Rigettando l’assunto dell’appellante – che aveva lamentato la nullita’ della decisione impugnata per essere questa andata ultrapetita, dato che, sebbene oggetto di contesa fosse il preteso inadempimento dell’obbligo di rendicontazione da parte sua, il giudice di prime cure, malgrado l’obbligo fosse stato adempiuto, aveva, cio’ nondimeno, ritenuto legittima la revoca sulla considerazione che i documenti prodotti a supporto della rendicontazione erano incompleti e non conformi in quanto riferiti a lavori ed acquisti non autorizzati e non ammissibili a contribuzione – la Corte d’Appello ha inteso rimarcare, nell’ordine, che il Tribunale non aveva in tal modo voluto riconoscere l’insussistenza del motivo giustificativo della revoca – vale a dire la mancata evasione dell’obbligo di rendicontazione -, che a comprova della legittimita’ dell’opposto provvedimento non era stata posta la deduzione che le “varianti” realizzate e le “spese” sostenute non fossero state gia’ autorizzate, nulla risultando al riguardo dalla sentenza impugnata ed, ancora, che la documentazione dimostrativa dell’avvenuto adempimento dell’obbligo non era producibile in appello.
Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si vale di quattro mezzi di ricorso, resistiti dalla Regione con controricorso.

Produzione in appello di nuovi documenti

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agroalimentare allega la nullita’ dell’impugnata decisione per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.. Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle dedotte violazioni in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure in relazione dell’articolo 112 c.p.c., andando ultrapetita ovvero attribuendo indebita rilevanza alla incompletezza e alla difformita’ della rendicontazione quantunque l’ambito della cognizione fosse stato introduttivamente limitato alla sola questione concernente l’assolvimento o meno dell’obbligo di rendiconto; in relazione all’articolo 115 c.p.c., violando il principio di non contestazione ovvero trascurando l’obiettiva rilevanza del fatto non controverso costituito dalla avvenuta e non contestata rendicontazione; ed in relazione alle norme regolamentari in materia di finanziamento al settore oleario violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero pretermettendo ogni statuizione riguardo al fatto che in base a dette disposizioni era consentito il finanziamento anche delle “varianti” e delle “spese” che si fossero rese necessarie ai fini della realizzazione dell’intervento.
3. Il motivo e’ infondato.
Pur se corra l’obbligo di osservare in via breve che allorche’ il giudice di prime cure abbia ascritto valenza decisoria alla circostanza costituita dalla incompletezza e dalla difformita’ della documentazione esibita dalla ricorrente a supporto della rendicontazione ha certo inteso rilevare che, benche’ assolto formalmente, l’obbligo relativo era rimasto comunque insoddisfatto, poiche’, all’evidenza, si viene meno alla sua osservanza non solo se sia omessa ogni attivita’ corrispondente e nulla si produca ai fini della rendicontazione, ma anche quando, come nel nostro caso, i documenti prodotti non siano coerenti rispetto all’intervento finanziato e risultino, dunque, incompleti e difformi – onde, per inciso, attesa l’equivalenza tra le due ipotesi, non e’ percio’ viziata la decisione che ritenga inevaso l’obbligo non gia’ perche’ non sia prodotta alcuna documentazione, ma perche’ i documenti prodotti difettino di coerenza -, cio’ in disparte, la sollevata censura non rappresenta alcuna criticita’ cassatoria e non puo’ trovare dunque seguito.
4. La Corte d’Appello, rigettando il gravame con le viste motivazioni ed, in particolare, dando atto che “il Tribunale non riconosce l’insussistenza del motivo giustificativo del provvedimento di revoca de quo (“mancata rendicontazione dell’iniziativa”)”, limitandosi infatti a riferire che la determina dirigenziale adottata a tal fine “considero’… incompleta e non conforme la rendicontazione fornita dalla societa’ attrice, in quanto riferita a lavori ed acquisti non autorizzati e non ammissibili a contributo”, ha mostrato di condividere senza riserve l’assunto decisorio sviluppato dal primo giudice e, cosi’ statuendo, ha anche implicitamente rigettato – non incorrendo, dunque, nel denunciato vizio di omessa pronuncia – le censure che l’odierna ricorrente aveva appuntato in margine alla decisione di primo grado denunciandone la nullita’ per ultrapetizione, violazione del principio di non contestazione ed omessa motivazione.
E’ noto infatti che poiche’ il giudice – e segnatamente il giudice d’appello (Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; Cass., Sez. VI-I, 2/12/2014, n. 25509; Cass., Sez. H, 2/08/2001, n. 10569) – non e’ tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’articolo 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito devono ritenersi implicitamente disattesi. E questo perche’, siccome il vizio di omessa pronuncia ricorre allorche’ risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non e’ viziata, per la pretesa violazione dell’articolo 112 c.p.c., la decisione che, pur omettendo di adottare una specifica argomentazione circa le deduzioni operate dalle parti, sia pronunciata in contrasto con esse e ne comporti percio’ implicitamente il rigetto (Cass., Sez. III, 20/11/2009, n. 24542; Cass., Sez. III, 12/01/2006, n. 407; Cass., Sez. H, 11/02/1998, n. 1390).
Essendosi esattamente pronunciata in questi termini la sentenza impugnata va dunque esente, sotto l’aspetto qui sollevato, dalla declinata censura.
5. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso Agroalimentare deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, nel primo caso perche’ la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto dell’effettivo oggetto della lite costituito dalla asserita inosservanza dell’obbligo di rendicontazione e non gia’ dal suo inesatto adempimento, del fatto non contestato costituito dall’avvenuta ottemperanza all’obbligo di rendicontazione e, ancora, del fatto che la ricorrente si era puntualmente attenuta alle norme regolamentari di settore, nel secondo caso perche’ la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che l’obbligo di rendicontazione era stato debitamente assolto da essa ricorrente dettagliando le opere eseguite e le spese sostenute.
6. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto estrinsecanti una medesima censura, si prestano ad una preliminare considerazione di inammissibilita’ ricadendo la specie in esame -ratione temporis per essere stata la citazione in appello notificata il 3.6.2013, nonche’ ratione facti per essere la sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado – sotto il dettato dell’articolo 348-ter c.p.c., comma 5, che preclude il ricorso per cassazione nel caso della “doppia conforme”.
7. Con il quarto motivo di ricorso Agroalimentare argomenta la violazione dell’articolo 345 c.p.c.. Si sostiene che la Corte d’Appello dichiarando inammissibili le produzioni documentali avanti a se’ operata dalla parte al fine di comprovare l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione avrebbe violato la norma in indirizzo perche’ per poter essere considerata nuova una produzione documentale deve riguardare non solo un mezzo istruttorio mai proposto, “ma anche l’ultroneita’ e/o la diversita’ del fatto a cui attiene”, e questo non senza pure considerare che la mancata produzione dei documenti in primo grado era dipesa dalla condotta processuale della Regione che aveva eccepito l’inosservanza dell’obbligo e non il suo inesatto adempimento.
8. Il motivo e’ infondato.
L’articolo 345 c.p.c., comma 3, – pur nel testo applicabile ratione temporis ovvero quello risultante dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 18, – prevedeva e prevede che non e’ consentita la produzione in appello di nuovi documenti salvo che la parte non abbia potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ora, si ripete abitualmente da questa Corte, sulla premessa che la norma in questione replichi in relazione al particolare incombente da essa regolato l’istituto della rimessione in termini, ora piu’ generalmente disciplinato dall’articolo 153 c.p.c., comma 2, che la parte puo’ essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da “una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non gia’ un’impossibilita’ relativa, ne’ tantomeno una mera difficolta’” (Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27773).
Poiche’ nella specie e’ la stessa ricorrente ad allegare di non aver provveduto al tempestivo deposito delle produzioni documentali a comprova dell’avvenuto esatto adempimento dell’obbligo di rendicontazione per una propria scelta processuale, che, ancorche’ asseritamente indotta dal comportamento della controparte, e’ comunque espressione di una manifestazione di volonta’ libera e non imposta, difetta alla radice il carattere dell’assolutezza postulato dalla rimessione in termini, di modo che, non versando per l’appunto la ricorrente in una siffatta condizione di impossibilita’, del tutto rettamente la Corte d’Appello ha negato l’ingresso nel giudizio ai documenti nuovi in quanto non prodotti nel rispetto delle preclusioni sancite per il giudizio di primo grado, onde il motivo deve essere per questo rigettato.
9. Il ricorso deve quindi essere conclusivamente respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in Euro 10200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di leggi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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