Produzione di una copia fotografica di scrittura o una riproduzione meccanica ed il disconoscimento di conformità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 febbraio 2023| n. 5755.

Produzione di una copia fotografica di scrittura o una riproduzione meccanica ed il disconoscimento di conformità

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall’art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte.

Ordinanza|24 febbraio 2023| n. 5755. Produzione di una copia fotografica di scrittura o una riproduzione meccanica ed il disconoscimento di conformità

Data udienza 28 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura o riproduzione meccanica – Disconoscimento di conformità – Effettuazione nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione – Articoli 2719 c.c. e 2712 c.c. – Onere di tempestività – Articolo 157, comma 2, c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2207-2018, proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO n. 217-2017, depositata il 13/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI.

Produzione di una copia fotografica di scrittura o una riproduzione meccanica ed il disconoscimento di conformità

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 2014, il Tribunale di Campobasso rigetto’ in primo grado l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, ottenuto dal Condominio nei confronti di (OMISSIS).
La (OMISSIS) contesta la propria qualita’ di condomina dell’edificio di (OMISSIS), allegando in fatto di: (a) essere proprietaria esclusiva di locali siti all’interno del cortile del gia’ menzionato edificio collegati ad altro locale con accesso da (OMISSIS); (b) ai predetti locali si puo’ accedere anche attraverso l’ingresso del fabbricato condominiale. Da cio’ costei deduce in diritto di essere titolare unicamente di una servitu’ di passaggio sull’ingresso dell’edificio condominiale, con onere di partecipare eventualmente alle sole spese di pulizia dell’androne del fabbricato.
In primo grado si accerto’ che la (OMISSIS) riveste la qualita’ di condomina, poiche’ e’ emerso dall’istruzione probatoria che: (a) fino al 2009 costei raggiungeva i locali di sua proprieta’ unicamente dal cortile dell’edificio condominiale; (b) solo da tale data la sua proprieta’ era stata collegata al condomino di (OMISSIS); (c) costei continuava ad avere accesso anche dal cortile condominiale, con obbligo di partecipare a tutte le spese condominiali e non solo a quelle di pulizia dell’ingresso, non essendosi in presenza di una mera servitu’ di passaggio su quest’ultimo.
Il rigetto in primo grado dell’opposizione a decreto ingiuntivo e’ confermato in secondo grado.
Ricorre in cassazione (OMISSIS) con cinque motivi, illustrati da memoria, per un valore di 5.435,00 Euro. Resiste con controricorso il Condominio.

Produzione di una copia fotografica di scrittura o una riproduzione meccanica ed il disconoscimento di conformità

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 113, 115, 116, 166, 167 c.p.c., nonche’ – in relazione alla Cost., articoli 111, comma 6 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La ricorrente denuncia la carente motivazione relativamente all’esame di fatti decisivi, per avere la Corte di appello omesso di considerare una serie di fatti e circostanze non contestati da controparte, tra le quali la mancata convocazione della (OMISSIS) alle assemblee condominiali. Si tratta quindi di una censura ex articolo 360 c.p.c., n. 5 (ancorche’ l’articolo 360 c.p.c. non sia menzionato in alcuna delle sue ipotesi).
Del primo motivo e’ da dichiarare l’inammissibilita’. In primo luogo, entra in gioco l’inammissibilita’ ex articolo 348-ter, comma 5 c.p.c. Ci troviamo infatti dinanzi ad una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ex articolo 348-ter, comma 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi del Decreto Legge 83-2012, articolo 54, comma 2, conv. in l. 134-2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 sia dichiarato inammissibile (cfr. articolo 348-ter, comma 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nonostante che il dispositivo della sentenza di secondo grado sia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado sul capo investito dal motivo di ricorso (cfr. Cass. 7724/2022). Nel caso di specie, il processo d’appello e’ iniziato nel 2014 e la ricorrente non ha assolto il gia’ menzionato onere di differenziazione. Per tacere del fatto che la motivazione della sentenza impugnata e’ effettiva, comprensibile e non irriducibilmente contraddittoria, pertanto si sottrarrebbe in ogni caso alla censura ex articolo 360. n. 5 c.p.c..
La stessa sorte d’inammissibilita’ tocca – sebbene indirettamente – anche al profilo relativo alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (mentre il richiamo all’articolo 115 c.p.c. viene meno per difetto di specificita’ ex articolo 366, n. 4 c.p.c.). Ai fini del rispetto del combinato disposto delle predette norme, al giudice del merito non e’ richiesto di dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prodotte o acquisite (nonche’ di tutti gli argomenti prospettategli), ma di fornire una motivazione effettiva, comprensibile e non irriducibilmente contraddittoria, che evidenzi le fonti probatorie del proprio convincimento, cosicche’ la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e’ apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non gia’ dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimita’ (cfr. tra le altre Cass. 24434-2016). Ne segue che e’ inammissibile nel suo complesso un motivo di ricorso in cui un profilo di denuncia di violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. sia congiunto ad un profilo di doglianza ex articolo 360 c.p.c., n. 5, gia’ inammissibile in virtu’ dell’articolo 348-ter, comma 5 c.p.c., laddove il bersaglio del primo profilo sia identico al secondo, vale a dire intenda censurare l’omesso esame degli stessi fatti decisivi.
In conclusione, il primo motivo e’ inammissibile.
2. – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 e 1123 c.c.; 113, 115 c.p.c., con riferimento a prove che si ritengono mai acquisite relativamente ad un’altra serie di fatti, tra i quali la funzione del cortile, la ricezione di aria e luce da parte dei locali di proprieta’ della ricorrente, l’accesso a questi ultimi.
Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1061, 1062 c.c.; 113, 115 c.p.c. per avere la Corte di appello escluso il carattere apparente della pretesa servitu’ di passaggio sull’ingresso dell’edificio condominiale.
3. – Il secondo e il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente, poiche’ sono accomunati dalla seguente impostazione, che li rende inammissibili. Sotto forma di violazione e/o falsa applicazione di norme non sono denunciati errori di diritto (nel senso di difetti di interpretazione di regole giuridiche o di sussunzione nella fattispecie prevista da regole giuridiche), bensi’ sono censurati errori in cui il giudice di merito sarebbe incorso nello stesso accertamento dei fatti rilevanti.
Cio’ e’ reso evidente anche dalla circostanza che in entrambi i motivi la denuncia di violazione di norme sostanziali e’ affiancata da una censura che si indirizza alla violazione di principi in tema di prove (cfr. articolo 115 c.p.c.). Ne segue che l’allegata falsa applicazione di norme di diritto non discende da errori di qualificazione giuridica della situazione di fatto rilevante, ma (semmai) da errori occorsi nella stessa ricostruzione di quest’ultima. Orbene, e’ appena il caso di osservare che solo l’erronea risoluzione di una quaestio iuris (di diritto sostanziale) si traduce in un vizio censurabile in cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, mentre l’erronea risoluzione di una quaestio facti non e’ direttamente denunciabile in sede di legittimita’, ma solo indirettamente attraverso la censura di omessa motivazione circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 Pertanto, si ricadrebbe in ogni caso nell’inammissibilita’, per le stesse ragioni gia’ argomentate in relazione al primo motivo.
4. – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 c.c.; 214 e 215 c.p.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di appello omesso di considerare disconosciuta una scrittura privata del 1972 della dante causa della ricorrente, recante approvazione delle tabelle millesimali.
Il motivo e’ infondato. Con tale motivo la ricorrente non contesta di aver mancato di disconoscere la scrittura privata entro i termini e secondo le modalita’ ex articoli 214, comma 2 e 215, n. 2 c.p.c., ma nega che tali termini e modalita’ si applichino nel caso di specie, poiche’ la scrittura privata era stata prodotta in fotocopia e non in originale. In tal caso secondo la ricorrente si applicherebbe l’articolo 2712 c.c., che sottrarrebbe il disconoscimento “ai termini e alle modalita’ stabiliti per le scritture private dagli articoli 214 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. 12715-1998)”.
A prescindere dal fatto che la ricorrente invoca a sostegno della propria tesi una mezza frase estrapolata da un risalente precedente di questa Corte in un diverso contesto fattuale rilevante, la tesi e’ infondata.
In primo luogo, alla fattispecie si applica la piu’ specifica disposizione dell’articolo 2719 c.c., relativa alle copie fotografiche di scritture, in relazione alla quale il Collegio da’ continuita’ all’indirizzo di questa Corte secondo cui la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformita’ all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. 18074/2019, 3540/2019, 4053/2018, con richiamo agli articoli 214 e 215 c.c.).
Peraltro, tale soluzione si impone a prescindere dal richiamo agli articoli 214 e 215 c.p.c. e si estende all’articolo 2712 c.c., cosicche’ si puo’ rispondere alla censura formulata dalla parte ricorrente, nei termini in cui e’ stata formulata. Sotto un primo profilo, il disconoscimento di conformita’ ex articolo 2712 c.c. e’ da effettuare in generale e in ogni caso nel rispetto delle preclusioni ex articoli 167 e 183 c.p.c. e ha da essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare in allegazione di elementi che attestano la mancata corrispondenza tra la realta’ fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass. 1250/2018). Sotto un secondo profilo, mentre il disconoscimento ex articolo 215, n. 2 c.p.c. preclude l’utilizzazione della scrittura (in mancanza di positivo esperimento di verificazione giudiziale), il disconoscimento ex articolo 2712 c.c. non impedisce che il giudice possa accertare la conformita’ all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 13519-2022).
Nel contesto delineato da tali due profili, ci si puo’ confrontare con l’argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente. Nel caso di specie risulta dagli atti che il disconoscimento della scrittura privata fotocopiata abbia avuto luogo non gia’ alla prima udienza utile (cioe’ nell’udienza di prima comparizione del 16/12/2009), ma pur sempre nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (depositata il 10/02/2010 c.p.c.). Ebbene, e’ vero che Cass. 1250/2018 afferma che il disconoscimento ex articolo 2712 c.c. deve avvenire nel rispetto delle preclusioni ex articoli 167 e 183 c.p.c., ma tale precedente e’ da precisare alla luce di un principio di tempestivita’, che trova un’espressione generale nell’articolo 157, comma 2 c.p.c. (“prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso”) ed una espressione specifica praticamente identica nell’articolo 215, comma 2 c.p.c. (“nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”). In altri termini, il disconoscimento ex articolo 2712 c.p.c. (al pari di quello ex articolo 2719 c.c.) e’ da compiersi nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
D’altra parte, con riferimento al caso specifico in causa, relativo alla produzione in giudizio di una copia fotografica (fotocopia) di scrittura, l’inserimento dell’articolo 215, n. 2 c.p.c. nel piu’ ampio contesto sistematico dischiuso dal collegamento con l’articolo 157, comma 2 c.p.c. non solo rinviene un indizio nella locuzione sostanzialmente identica usata nelle due disposizioni. Tale inserimento trova fondamento anche nella considerazione che il difetto di autenticita’ (cioe’ di autenticazione) della sottoscrizione e’ omologo al difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse di una parte. Pertanto, l’estensione dell’onere di tempestivita’ ex articolo 215, n. 2 c.p.c. al disconoscimento ex articolo 2719 c.c. della scrittura privata in fotocopia, come sostenuto dall’indirizzo giurisprudenziale menzionato indietro, si profila come persuasivo (anche) grazie al collegamento con l’articolo 157, comma 2 c.p.c..
Se questo e’ vero, allora coerenza sistematica impone di ricomprendere anche la fattispecie piu’ ampia dell’articolo 2712 c.c., in cui parimenti campeggia un onere di disconoscimento di conformita’: nel senso che debba trattarsi di un onere di disconoscimento tempestivo, cioe’ scandito dai tempi e dai modi ex articoli 157, comma 2 e 215, comma 2 c.p.c..
In definitiva, questo e’ il principio di diritto: “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, cosi’ come – piu’ in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformita’ previsto rispettivamente dall’articolo 2719 c.c. e dall’articolo 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestivita’ omologo a quello previsto dall’articolo 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisto di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte”.
Sulla base di tale principio di diritto, il quarto motivo e’ rigettato.
5. – L’inammissibilita’ o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Inoltre, ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla l. 228-12, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 2.500,00 Euro oltre a 200,00 Euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato per il ricorso, se dovuto.

 

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