Prodotti privi della certificazione sulla provenienza degli ingredienti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 marzo 2020, n. 9357

Massima estrapolata:

Per chi vende prodotti, privi della certificazione sulla provenienza degli ingredienti, ma confezionati in modo tale da farne presumere l’origine italiana scatta il reato di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” – previsto dall’articolo 517 del Codice penale – se non fornisce la prova del reale luogo di acquisto delle materie prime o dei preparati utilizzati.

Sentenza 9 marzo 2020, n. 9357

Data udienza 15 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/01/2019 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per i fatti commessi fino al 15/07/2002 per intervenuta prescrizione con rinvio per la rideterminazione della pena; il rigetto nel resto;
udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) del foro di Reggio Emilia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, per quanto rileva in questa sede, in accoglimento dell’appello proposto dal p.m. avverso la pronuncia assolutoria resa dal g.u.p del Tribunale di Reggio Emilia all’esito del giudizio abbreviato, la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui agli articoli 81 cpv., 110 e 517 c.p., contestato al capo E), relativamente alle condotte poste in essere fino al 31/07/2011, perche’ estinto per intervenuta prescrizione, e condannava il predetto imputato alla pena di otto mesi di reclusione e ottomila Euro di multa per le residue condotte commesse sino all’agosto 2004.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 517 c.p..
Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provato che i mosti utilizzati per creare il “Wine Kit” non fossero di origine italiana, in quanto: 1) non esiste alcun canale vincolato attraverso cui il mosto di vino puo’ circolare in Canada, dal momento che, come emerge dal dossier informativo realizzato dalla camera di commercio italiana in Quebec, al Liquor Control Board e’ riservata la commercializzazione dei vini e degli alcolici, e non anche del mosto; 2) se e’ vero che una parte del mosto, pari al’incirca al 15%, come emerge dall’analisi del fatturato della societa’, proveniva dalla Keller, non risulta provata la provenienza dell’altro mosto utilizzato dalla (OMISSIS); 3) spettava al titolare della pubblica accusa provare le caratteristiche dei mosti acquistati da (OMISSIS) da fornitori diversi dalla (OMISSIS).
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all’articolo 517 c.p..
Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che i nomi riportati sulle etichette contenute all’interno del kit fossero idonei a trarre in inganno l’acquirente sull’origine e sulla provenienza dei mosti, considerando che le uniche indicazioni che richiamano i prodotti nella scatola di “Wine Kit” non riguardano il mosto, ma sono costituite da etichette da applicare alle confezioni del prodotto realizzato a cura dell’acquirente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Per una migliore comprensione della vicenda, va precisato che al (OMISSIS) si contesta la messa in commercio, da parte della ditta canadese ” (OMISSIS) inc.” – societa’ di proprieta’ e gestita direttamente dalla (OMISSIS) srl, di cui l’imputato era presidente – la messa in commercio di prodotti denominati “Wine Kit” (contenenti mosto, tappi, etichette), recanti nelle confezioni le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta (quali (OMISSIS) e numerosi altri), la dicitura “vino italiano”, le effigi del tricolore italiano e del Colosseo, cosi’ da ingenerare negli acquirenti la falsa convinzione che trattasi di bevanda composta da mosti di origine italiana.
3. Cio’ posto, il primo motivo, con cui si contesta l’origina non italiana del mosto, e’ manifestamente infondato.
3.1. Invero, la Corte d’appello ha desunto la prova che i mosti utilizzati per creare il “Wine Kit” non provenissero da vitigni italiani sulla base della valutazione congiunta da una pluralita’ di elementi, quali: 1) il fatto che l’analisi del fatturato delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) non ha riscontrato l’acquisto di mosti di vini DOP; 2) le etichette recanti le indicazioni dei nomi di vini DOP risultavano commissionate dalla (OMISSIS) a imprese non solo italiane, ma anche cinesi; 3) l’importazione in Canada di mosti di vino puo’ essere effettuata solo tramite monopoli provinciali; a tal proposito, non ha pregio il rilevo difensivo secondo cui dal dossier informativo realizzato dalla camera di commercio italiana in Quebec non trattandosi, appunto, di un mero documento a contenuto divulgativo, che, peraltro, nulla dice in ordine alla commercializzazione del mosto.
3.2. A fronte di tali elementi, gravemente indiziari, la Corte territoriale ha evidenziato come l’imputato non avesse documentato la provenienza italiana dei mosti, cio’ non comportando un’indebita inversione dell’onere della prova; invero, gli elementi indicati dalla pubblica accusa e sopra indicati avrebbero potuto essere confutati dalla prova della provenienza del mosto da vitigni italiani: prova peraltro di agevole dimostrazione, ove realmente esistente, che, tuttavia, il ricorrente non ha mai fornito.
3.3. Il motivo, pertanto, si risolve in una rivalutazione del compendio probatorio, che non e’ ammissibile in sede di legittimita’.
4. Il secondo motivo e’ infondato.
4.1. Va ricordato che, ai sensi della L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, “l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed e’ punita ai sensi dell’articolo 517 c.p.”. Tale disposizione precisa inoltre che “costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”.
4.2. Questa Corte di legittimita’ ha affermato che la “fallace indicazione” del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l’immissione in commercio integra: a) il reato previsto dalla L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalita’ decettive di segni e figure, il consumatore e’ indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 4, comma 49 bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore e’ indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti (Sez. 3, n. 21256 del 05/02/2014 – dep. 26/05/2014, Uberti, Rv. 259721).
4.3. Nel caso in esame, e’ di tutta evidenza che il consumatore, nell’acquistare il “Wine Kit”, fosse tratto in inganno sull’origine italiana del mosto, utilizzato per preparare la bevanda al gusto di vino, in quanto l’indicazione nelle confezioni di vini italiani a denominazione di origine protetta (quali (OMISSIS) e numerosi altri), la dicitura “vino italiano”, le effigi del tricolore italiano e del Colosseo sono elementi idonei a ingenerare nel consumatore la falsa convinzione dell’origine italiana – non ovviamente del “vino” ma – del mosto medesimo, utilizzando per la preparazione della bevanda.
5. Va percio’ affermato il seguente principio di diritto: integra il reato previsto dall’articolo 517 c.p., in relazione alla L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 49, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino “doc” italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l’indicazione di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani.
6. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. L’ammissibilita’ del ricorso consente l’instaurazione del rapporto processuale e, di conseguenza, la rilevabilita’ della maturata prescrizione con riguardo alle condotte commesse fino al 15/07/2012.
Nondimeno, si osserva che la Corte territoriale non ha operato alcun aumento per la continuazione, avendo determinato la pena in un anno di reclusione, ridotta per il rito a otto mesi; conseguentemente, la dichiarazione di prescrizione delle condotte commesse fino al 15/07/2012 non comporta la necessita’ di rimodulare il trattamento sanzionatorio, posto che la continuazione non e’ stata calcolata dalla Corte territoriale nella determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte commesse fino al 15/07/2012. Rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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