Nel processo amministrativo deve essere riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 13 maggio 2019, n. 3110.

La massima estrapolata:

Nel processo amministrativo deve essere riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, posto che si è in presenza di un mezzo processuale tipico del regime probatorio che è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all’anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso a quel giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa.

Sentenza 13 maggio 2019, n. 3110

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5355 del 2018, proposto dal signor Wa. Ma., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. La., Vi. La. e Cr. Della Va. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo dei suindicati difensori in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Fi. Lo. e Ru. Tu. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, piazza (…);
nei confronti
i signori El. Ma. ed E. Ap., non costituiti nel presente giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda n. 732/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Vista l’ordinanza della Sezione 19 settembre 2018 n. 4434, che ha disposto la sospensione dell’efficacia demolitoria dell’ordinanza n. 11 del 2016;
Esaminate le ulteriori memorie depositate da entrambe le parti, anche di replica ed i nuovi documenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Ma. La. e Ma. Ma. Co., per delega dell’avvocato Ru. Tu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello il signor Wa. Ma. ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 15 marzo 2018 n. 732, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 2254/2016) proposto ai fini dell’annullamento della nota n. 11/2016 con cui il Comune di (omissis) ha disposto la rimessione in pristino di una rimessa interrata, realizzata sul mappale n. 1281 in esecuzione della d.i.a. 6 agosto 2007 n. 39 nonché della DIA 17 ottobre 2009 n. 31, in variante della precedente d.i.a. 39/2007, oltre a disporre l’annullamento del certificato di agibilità dell’opera rilasciato in data 29 giugno 2011.
2. – La documentazione prodotta in giudizio dalle parti controvertenti in sede di appello (nonché nel giudizio di primo grado) consente di ricostruire la vicenda contenziosa come segue, limitatamente alle questioni fatte oggetto di ricorso in primo grado e decise con la sentenza della quale qui si chiede la riforma:
– il signor Wa. Ma., proprietario di un immobile sito nel Comune di (omissis), alla via Libertà n. 9, realizzava un garage interrato per effetto della presentazione della d.i.a. 6 agosto 2007 n. 39;
– in data 12 settembre 2007 lo Sportello unico per l’edilizia del Comune di (omissis) comunicava l’accertata conformità edilizio urbanistica dell’intervento alla normativa vigente,
– successivamente si dava luogo all’inizio dei lavori (iniziati il 14 settembre 2007, come da nota di segnalazione agli uffici comunali del 15 settembre 2007, versata in atti) e due anni dopo, in data 17 ottobre 2009, veniva presentata una nuova denuncia di inizio attività (n. 31/2009 in variante alla d.i.a. 39/2007);
– anche in questo caso il responsabile dello sportello unico comunale competente, con nota prot. 4247/4471 del 29 ottobre 2009, comunicava l’accertata conformità edilizio urbanistica dell’intervento alla normativa vigente;
– ancora successivamente, in data 12 giugno 2010, veniva presentata d.i.a per formazione di un cordolo con riporto di terreno;
– a questo punto, in data 20 aprile 2011, personale dell’Ufficio tecnico comunale effettuava un sopralluogo nel corso del quale si procedeva alla verifica delle quote del terreno all’esito della realizzazione dell’autorimessa interrata (per effetto della d.i.a. n. 39/2007 e della d.i.a. in variante n. 31/2009);
– per effetto del sopralluogo l’Ufficio tecnico comunale con nota 7 maggio 2011 prot. 1873 rendeva noto quanto segue: “(…) si evidenzia, così come si è potuto riscontare anche durante il sopralluogo, che la modifica dell’andamento delle quote terreno è contenuta entro i limiti previsti dall’art. 3 comma 5 della normativa tecnica del piano delle regole che consente modifiche dell’andamento esistente del terreno fino ad un massimo di ml 0,50 per una profondità massima di ml 5,00 misurata dalle pareti perimetrali dell’edificio” (così a pag. 3 dell’atto di appello, con specificazione da parte dell’appellante che il riferimento normativo di cui sopra va corretto nel senso che i limiti sono previsti “(dall’)art. 4 comma 3 punto c5)”;
– per effetto della presentazione di un esposto il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale riferiva ancora, con nota prot. 1440/1980 dell’11 maggio 2011, che “(…) A seguito degli accertamenti compiuti è stata presentata dal tecnico incaricato dal sig. Ma. Wa. una perizia tecnica in cui viene evidenziato che il riporto di terreno effettuato nell’area circostante l’autorimessa (…) varia da un minimo di cm 12 ad un massimo di cm 43 ed è quindi contenuta in cm 50 che è il massimo assentito (…) pertanto non si ravvisano elementi tali da rendere inefficace la denuncia di inizio attività presentata dal sig. Ma. Wa.”, di conseguenza, in data 29 giugno 2011, il predetto responsabile rilasciava il certificato di agibilità del box auto;
– veniva quindi avviato nel 2013, dinanzi al Tribunale di Como, dai signori El. Ma. e E. Ap. (confinanti), un giudizio per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare la “conformità o meno delle opere relative alla realizzazione della autorimessa interrata pertinenziale alla residenza di proprietà del signor Ma. Wa. (…) o meno all’art. 3 comma 5 della normativa tecnica del piano delle regole del vigente PGT (…)”;
– nel marzo 2016, in seguito ad un nuovo esposto presentato dal confinante dell’odierno appellante, l’Ufficio tecnico comunale chiedeva a quest’ultimo l’invio di controdeduzioni ed all’esito delle stesse veniva adottata l’ordinanza (n. 11 del 2016) impugnata nel primo grado del presente giudizio con la quale veniva disposta la rimessa in pristino dell’area e revocato il certificato di agibilità ;
– il signor Wa. Ma. proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che veniva respinto con la sentenza qui oggetto di appello.
Fin qui i fatti che hanno preceduto la proposizione del ricorso in sede di appello.
3. – Il signor Wa. Ma. sostiene la erroneità della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, prospettando quattro motivi di appello ai fini della riforma della pronuncia di primo grado.
Con il primo motivo, che si pone come principale e comunque preliminare rispetto alle altre censure dedotte si sostiene che sia i giudici di primo grado nella sentenza qui appellata sia gli uffici comunali nel provvedimento impugnato in quella sede si è omesso di considerare che l’opera in questione si compendia in un manufatto interrato e tale aspetto centrale non è stato accertato autonomamente dal responsabile dell’ufficio comunale che ha adottato l’ingiunzione di ripristino. Tale fondamentale aspetto, erroneamente, non è stato tenuto in nessun conto neppure dal Tribunale amministrativo regionale.
Nello stesso tempo l’appellante ricorda come illegittimamente il provvedimento comunale è stato adottato senza tenere conto delle osservazioni, prodotte dall’odierno appellante nel corso del procedimento, nelle quali veniva ribadito che “lo stato dei luoghi varia da un minimo di cm 12 ad un massimo di cm 43 e pertanto il riporto era (ed è ) contenuto nei cm 50, come previsto dalle n. t.a. e come il Responsabile avrebbe dovuto considerare avendo effettuato il sopralluogo congiunto il 20.4.2011” (così, testualmente, a pag. 12 dell’atto di appello), per come emerge dalla perizia di parte (odierna appellante) prodotta in primo grado nonché dalla produzione fotografica depositata nel presente giudizio.
Con un secondo motivo di appello si contesta che l’attività istruttoria svolta dagli uffici comunali si sia limitata ad una presa d’atto delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, senza tenere conto delle osservazioni presentate dall’interessato né della copiosa ed articolata perizia di parte presentata agli uffici.
Con un terzo motivo di appello si contesta la circostanza che il Tribunale amministrativo non abbia colto la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte nella quale viene revocato, in ragione dell’ordine di ripristino, il certificato di agibilità senza che tale atto si stato mai annullato in sede di autotutela
Con il quarto motivo di appello il signor Ma. evidenzia come il provvedimento impugnato non esplicita le modalità attraverso le quali dovrebbe intervenire la rimessione in pristino e soprattutto quale sia la parte difforme dell’autorimessa rispetto ai titoli abilitativi.
4. – Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di (omissis), confermando la correttezza della sentenza fatta oggetto di appello e contestando la fondatezza giuridica delle prospettazioni fatte proprie dall’odierno appellante, di talché chiedeva la reiezione dell’appello.
Con ordinanza 19 settembre 2018 n. 4434, la Sezione ha disposto la sospensione dell’efficacia demolitoria dell’ordinanza n. 11 del 2016.
Le parti hanno presentato ulteriori memorie con documentazioni, ribadendo i diversi e distanti punti di vista.
5. – Oggetto del ricorso di primo grado respinto con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, che qui è appellata, è costituito dalla richiesta di annullamento dell’ordinanza di rimessione in pristino n. 11 del 2016, adottata dall’Ufficio tecnico del Comune di (omissis) e recante anche la revoca del certificato di abitabilità a suo tempo rilasciato, con riferimento alla realizzazione di un box che nella d.i.a. n. 39/2007 e nella d.i.a. in variante n. 31/2009 avrebbe dovuto essere completamente interrato ma che all’esito di verifiche (delle quali poi si dirà, anche non direttamente effettuate da personale comunale, ma tratte dall’esito di una consulenza relativa ad un giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto dai vicini dell’odierno appellante) successive il Comune ha ritenuto che fosse stato realizzato in difformità dai titoli abilitativi di cui sopra.
E’ presente in atti la relazione del tecnico di parte dell’odierno appellante nella quale, come ricorda anche la difesa del Comune di (omissis) richiamando il contenuto della tavola allegata alla comunicazione del tecnico nominato dal signor Wa. Ma. del 7 maggio 2011: “una porzione del garage è stata realizzata fuori terra: lo attesta la linea gialla riportata nella “sezione D-D”, che rappresenta la quota originaria del terreno rispetto alla soletta del garage, che risulta essere ad una quota superiore, per il che l’autorimessa non è completamente interrata (cfr. doc. n. 13-bis), come invece avrebbe dovuto essere (…); in corrispondenza dell’ingresso del garage il riporto di terreno realizzato è di cm 43, come si evince dalla linea verde disegnata e quotata nella “sezione D-D” (…); l’ultima variante della D.I.A. del ricorrente, che riguardava proprio il riporto di terra, nello stesso punto indicava una coltre di terriccio di circa soli cm 20 (…). I documenti di cui sopra evidenziano la parziale difformità di quanto realizzato rispetto agli interventi oggetto delle D.I.A. presentate dal ricorrente” (così, testualmente, a pag. 3 della memoria del comune).
Orbene, come si è sopra ricordato, i confinanti del signor Wa. Ma., i signori El. Ma. ed E. Ap., avevano proposto dinanzi al Tribunale di Como, un giudizio per accertamento tecnico preventivo, coinvolgendo, ovviamente, anche l’odierno appellante. Il consulente tecnico d’ufficio nominato per quel giudizio dal Tribunale, nella relazione conclusiva depositata anche nel presente processo (fin dal primo grado) affermò che: “(…) il fabbricato realizzato non è completamente interrato in quanto una parte di soletta è sicuramente stata realizzata oltre il piano originario di campagna; la soletta pavimentata è stata realizzata sopra il piano originario di campagna di circa cm 45 quindi non conforme (vedi sezione del CTU allegata); la parte di soletta con terreno soprastante nella zona con dei riferimenti certi (vedi sezione del CTU allegata) e nell’area retrostante (…) è stata realizzata oltre il piano naturale del terreno originario, quindi non conforme. Il riporto terra è in ogni caso superiore al limite consentito (…)” (così nella relazione).
Tali conclusioni, tratte dalla relazione conclusiva del CTU nominato dal Tribunale di Como nel giudizio per accertamento tecnico preventivo (del quale sopra si è detto), conducono ad affermare che la rimessa non è stata realizzata in modo da permanere interamente interrata, come era stato previsto nella d.i.a. originaria ed in quella in variante, ma essa, non essendo completamente interrata, è stata realizzata in parziale difformità rispetto agli interventi assentiti con le denunce di inizio attività edilizia alle quali erano allegati progetti realizzativi che prevedevano la costruzione di un manufatto posto interamente al di sotto del livello naturale dal terreno.
6. – Giova preliminarmente rammentare che, come è evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011 n. 5769, nel processo amministrativo deve essere riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, posto che si è in presenza di un mezzo processuale tipico del regime probatorio che è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all’anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso a quel giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa.
Ciò dunque consente al giudice amministrativo anche di considerare quale mezzo di prova l’esito dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal giudice civile in un giudizio autonomo svolto tra le parti in controversia dinanzi a quello stesso giudice amministrativo.
Ed infatti, ai fini dell’inquadramento logico-giuridico della questione, in considerazione delle censure dedotte dall’appellante nel presente grado (ma già anticipate nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale) costituisce jus receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato il principio secondo il quale “La circostanza che sulle questioni affidate e trattate dal consulente tecnico d’ufficio non si sia raggiunto il consenso delle parti in causa, anche in ragione della loro novità, complessità e tecnicità delle questioni trattate, con conseguente opinabilità delle soluzioni proposte, non può in alcun modo determinare l’invalidità della consulenza tecnica d’ufficio (e della sentenza che ne recepisce le conclusioni), la nullità della stessa potendo ricollegarsi soltanto alla violazione del principio del contraddittorio per non essere stato consentito alle parti e ai loro difensori e consulenti, di partecipare al procedimento e di svolgervi le opportune osservazioni e controdeduzioni; né può a tal fine rilevare il mero rigetto delle tesi di una delle parti e l’accoglimento, anche parziale, di quelle dell’altra parte” (così Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2012 n. 5962).
Se dunque il giudice amministrativo ben può trarre significativi elementi di prova dall’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice civile (in questo caso in sede di proposizione della domanda per accertamento tecnico preventivo), ciò consente, ancor di più all’amministrazione di fondare le sue conclusioni allineandole a quelle del CTU.
7. – Le conclusioni alle quali è giunto il CTU del giudizio civile per accertamento tecnico preventivo hanno costituito, ad avviso del Comune, il presupposto sufficiente per disvelare la difformità dai titoli edilizi dell’opera poi effettivamente costruita dal signor Wa. Ma. e quindi per disporre la rimessione in pristino.
Allo stesso modo il Tribunale amministrativo regionale ha attribuito rilevanza probatoria assoluta alla relazione del CTU per affermare la infondatezza delle censure nei confronti del provvedimento di rimessione in pristino.
Tali posizioni sono state contestate dall’odierno appellante che ha ritenuto, per un verso illegittimo (quanto al provvedimento impugnato in primo grado) e per altro verso erroneo (quanto ai presupposti che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della sentenza qui appellata), il ritenuto “appiattimento acritico” del Comune e del giudice di primo grado rispetto alla relazione del CTU del giudizio civile di cui sopra.
Costituisce circostanza non contestabile, in quanto documentalmente emergente dagli atti prodotti in giudizio, come sia la denuncia di inizio attività edilizia 6 agosto 2007 n. 39 che la denuncia in variante 17 ottobre 2009 n. 31, recassero la chiara indicazione secondo la quale l’opera da realizzarsi sarebbe consistita in un “garage interrato” (e quindi non “parzialmente interrato”). Che il garage realizzando dovesse essere “completamente interrato” (rispetto al “piano di campagna”) lo si evince dalle tavole allegate alle due denunce di inizio attività edilizia suindicate
Dagli esiti della consulenza tecnica disposta nel giudizio per accertamento tecnico preventivo emerge che l’opera non è interrata e che è stato innalzato il “piano di campagna”.
Su tale punto è indubbiamente vero che dell’art. 4, punto 3, lettera c), comma 5, della Normativa tecnica del Piano delle regole del Comune recita espressamente che “Sono consentite modifiche del piano originario di campagna al solo fine di raccordare le quote naturali del terreno circostante il fabbricato a quelle di progetto. Le modificazioni potranno interessare un sedime della profondità massima di ml 5 misurata dalle pareti perimetrali dell’edificio, a condizione che il riporto di terreno non superi l’altezza di ml 0,50”; tuttavia tale intervento non era ricompreso tra quelli rappresentati al Comune con le due denunce di inizio attività edilizia.
In particolare il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale di Como, per quanto è strettamente di interesse per la presente decisione, nella sua relazione conclusiva (prodotta nel presente giudizio) ha:
– constatato che, partendo dal presupposto che dall’esame della documentazione allegata alle due denunce di inizio attività edilizia presentate dal signor Wa. Ma. non è possibile risalire alle quote originarie, nondimeno confrontando la documentazione a disposizione con lo stato attuale dei luoghi è possibile riscontrare che “la soletta a copertura dell’autorimessa essa è stata sicuramente in parte realizzata al di sopra del limite consentito, ovvero fuoriesce dal terreno originario di campagna”. A tali conclusioni si giungerebbe anche grazie al raffronto tra la fotografia raffigurante la posizione attuale di una finestra al piano interrato e la documentazione allegata ad una procedura del 1987 volta a ottenere il titolo abilitativo per una variante in corso d’opera all’epoca della costruzione del fabbricato, all’esito del quale emerge “che la nuova soletta arriva a ricoprire parte dell’apertura quindi è stata realizzata al di sopra della quota natura di campagna”. Peraltro dal confronto della documentazione relativa alle “pratiche edilizie” 28/1978 e 29/1978 si evidenzia “che i terreni confinanti erano allo stesso livello nella zona della recinzione”;
– concluso nel senso che l’autorimessa realizzata non è completamente interrata e che vi è stato un innalzamento del piano di campagna per circa 45 cm ed inoltre “la parte di soletta con terreno soprastante (…) è stata realizzata oltre il piano naturale del terreno originario”.
8. – Quanto poi alle rimanenti censure (ri)proposte nei motivi di appello, non resta che rammentare che:
A) ai sensi dell’art. 37, ult. comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “la mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36”.
B) secondo la costante giurisprudenza, “in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), l’applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d’inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti” (così Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2013 n. 2873);
C) pertanto, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come, per l’appunto, nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del norme edilizie come è stato evidenziato dalla sentenza che qui viene appellata e come è confermato dall’esame della documentazione depositata (anche) nella sede di appello, è ammessa l’adozione dell’ordinanza di demolizione.
Da ciò ne consegue che, sebbene l’intervento in esame possa dirsi sottoposto a DIA, lo stesso, in ragione della descritta contrarietà alla normativa comunale (per quanto si è sopra detto e quindi che l’opera in concreto realizzata non può considerarsi organismo edilizio completamente interrato, come invece il proprietario aveva rappresentato di voler realizzare presentando la d.i.a iniziale e quella in variante e che la predetta opera è stata costruita grazia ad un innalzamento del piano di campagna oltre i limiti consentiti dall’art. 4, comma 3, punto 5, delle N.T.A. al vigente P.R.G.), rientra nelle ipotesi eccezionali che, in considerazione della gravità dell’illecito, giustificano l’adozione della massima sanzione della demolizione, così derogando alla regola che prevede per tali casi l’applicazione della sola sanzione pecuniaria.
9. – Si precisa che la presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015, cit. nonché Cassazione civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e quindi di tralasciare ogni valutazione pregiudiziale sugli eccepiti o rilevabili profili di inammissibilità dell’appello nonché sulla violazione del divieto dei “nova” in appello e di risolvere la lite nel merito.
Inoltre, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. – Consegue a quanto sopra che i motivi di appello debbono ritenersi infondati e che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 15 marzo 2018 n. 732 va confermata.
Ritiene il Collegio, stante anche la tecnicità delle questioni affrontate nel corso della presente decisione, che sussistono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 2, c.p.a., per disporre la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 5355/2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 15 marzo 2018 n. 732, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 2254/2016).
Spese del secondo grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente FF
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

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