Procedure di affidamento di finanziamenti pubblici

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 5 marzo 2020, n. 1629.

La massima estrapolata:

In materia di procedure di affidamento di finanziamenti pubblici, sussiste l’obbligo di dichiarazione della condanna patteggiata in quanto l’estinzione del reato (che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale, che è l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna.

Sentenza 5 marzo 2020, n. 1629

Data udienza 20 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4465 del 2019, proposto da
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ro., Le. Cr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Do. Ro. in Roma, via (…);
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla procedura per l’erogazione di incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati An. Ro. e Do. Ro. su delega di Pa. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado il ricorrente – imprenditore agricolo – ha impugnato il provvedimento del 18 gennaio 2019 di esclusione dalla procedura selettiva, indetta dall’INAIL, per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento di esclusione è fondato sulla mancanza del requisito previsto dall’art. 7 dell’avviso pubblico ISI 2017 Friuli Venezia Giulia, categoria “Agricoltura”, Asse 5.1, secondo cui
al momento di presentazione della domanda, il titolare o il legale rappresentante non doveva aver “riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia dichiarato estinto (art. 167 c.p.) con provvedimento del giudice dell’esecuzione”.
Al momento della partecipazione alla procedura il ricorrente aveva dichiarato, a norma del DPR n. 445 del 28/12/2000, “di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro”
In sede di verifica del possesso dei requisiti, l’INAIL ha accertato che a carico del ricorrente risultava, invece, una condanna emessa dal Tribunale di -OMISSIS- ex art. 444 c.p.p. in data 3 aprile 2012, per lesioni personali colpose gravi ex art. 590 c. 2 c.p., nonché per la violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ex art. 71, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008.
In sede procedimentale il ricorrente aveva sostenuto che tale condanna non avrebbe dovuto essere indicata in quanto il reato si sarebbe estinto per decorrenza del termine quinquennale, ai sensi dell’art. 445 c.p.p. non avendo egli commesso altri reati.
L’INAIL non ha ritenuto persuasiva la prospettazione del ricorrente ed ha disposto la sua esclusione in applicazione dell’art. 7 dell’avviso pubblico.
Nel ricorso di primo grado il ricorrente ha ribadito quanto già dedotto in sede procedimentale.
2. – Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso ritenendo l’avviso ambiguo, e sottolineando che, nel caso delle sentenze di patteggiamento, secondo la giurisprudenza penale non vi sarebbe alcuna necessità di una espressa dichiarazione di estinzione, operando essa ipso iure come peraltro affermato dal giudice dell’esecuzione di -OMISSIS- con provvedimento del 29/1/2019.
L’ambiguità della clausola avrebbe ingenerato l’affidamento in capo all’interessato ad avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad un approfondimento istruttorio, accertando l’intervenuta estinzione del reato con conseguente mancata esclusione dalla procedura.
3. – Avverso tale sentenza ha proposto appello l’INAIL richiamando a sostegno della propria impugnativa la giurisprudenza di questa Sezione.
Si è costituito in giudizio l’appellato che – con memoria – ha insistito nelle proprie tesi difensive chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
3.1 – Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta.
4. – All’udienza pubblica del 20 febbraio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. – L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
6. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. sollevata dall’appellato: dalla lettura dell’atto di appello si evincono chiaramente le critiche alla sentenza di primo grado.
L’appellante ha, infatti, ricordato il contrasto della decisione del TAR con l’orientamento costante del giudice amministrativo in generale e di questa Sezione in particolare, richiamando una pronuncia resa in una vicenda analoga a quella in questione; ha poi richiamato i principi applicabili alla fattispecie, contestando anche l’asserita ambiguità della clausola contenuta nell’art. 7 dell’avviso pubblico, rilevando come il provvedimento di esclusione fosse meramente applicativo di tale disposizione.
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione.
8. – Nel merito la doglianza è pienamente condivisibile.
Secondo la giurisprudenza costante della Sezione resa in materia di appalti, ma applicabile anche al caso di specie, sussiste l’obbligo di dichiarazione della condanna patteggiata in quanto l’estinzione del reato (che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale, che è l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna (Cons. Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020 n. 1174; Cons Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; Cons. Stato, III, n. 4118/2016; Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. St., Sez. V, n. 3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014).
8.1 – Peraltro, come giustamente ricordato dall’appellante, questa Sezione si è già pronunciata su una vicenda analoga alla presente (Cons. Stato, Sez. III, 5 novembre 2018 n. 6243) ritenendo che, ai fini amministrativi, l’estinzione di un reato non opera ipso iure dovendo ritenersi prevalente “l’interesse pubblico sotteso ad una compiuta valutazione dei requisiti di onorabilità e moralità del soggetto, che nella fattispecie in esame ha riportato una condanna penale contraria alla ratio del finanziamento che voleva ottenere e che, a dispetto della previsione del bando che imponeva di dichiarare ogni reato per il quale non fosse intervenuta la riabilitazione (clausola 6.2 dell’Avviso Inail 2016), non ha dichiarato in sede di presentazione della domanda la condanna penale che aveva riportato, dovendosi pertanto applicare il principio di affidamento e buona fede in favore dell’Amministrazione”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato, la clausola dell’art. 7 dell’avviso pubblico è analoga a quella richiamata nella sentenza n. -OMISSIS-, in quanto prevede che solo in caso di riabilitazione, ovvero in caso di estinzione ex art. 167 c.p., la parte avrebbe potuto esimersi dal dichiarare la condanna penale: ne consegue che in presenza di una condanna patteggiata – peraltro senza la formale declaratoria di estinzione – sussisteva chiaramente l’obbligo di dichiarazione.
8.2 – Non può condividersi la tesi dell’appellato secondo cui, in base alla clausola, sarebbe stata necessaria la declaratoria di estinzione da parte del giudice (a norma dell’art. 167 c.p.) solo nel caso del decorso dei termini di sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che, in caso di patteggiamento, tale formale declaratoria non sarebbe stata necessaria: l’inapplicabilità della previsione relativa all’estinzione del reato ex art. 167 c.p. comporta la riconducibilità della fattispecie alla disciplina generale, e cioè all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione della condanna nel solo caso della riabilitazione, alla quale avrebbe potuto essere equiparata l’estinzione ex art. 445 c.p.p. che, comunque, presuppone la formale declaratoria giudiziale.
La clausola, quindi, non presenta alcun margine di ambiguità né tantomeno consente all’Amministrazione di obliterarla ammettendo alla procedura un soggetto che – alla data di presentazione della domanda – non disponeva dei requisiti di partecipazione: il provvedimento di estinzione, infatti, è stato conseguito solo il 29/1/2019, ben oltre la scadenza del termine di partecipazione alla procedura selettiva.
9. – L’appello va quindi accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
10. – Quanto alle spese del doppio grado ne può essere disposta la compensazione tenuto conto dell’alterno esito dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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