Procedure concorsuali la liquidazione del compenso finale del commissario

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 giugno 2021| n. 15789.

Procedure concorsuali la liquidazione del compenso finale del commissario.

In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, all’art. 39 l.fall. – il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse.

Sentenza|7 giugno 2021| n. 15789. Procedure concorsuali la liquidazione del compenso finale del commissario

Data udienza 21 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Procedura concorsuali – Liquidazione del compenso del commissario – Potere del Tribunale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 26859/2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.n.c.;
– intimata –
avverso il decreto del Tribunale di Latina depositato l’8/1/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/4/2021 dal cons. Alberto Pazzi;
lette le conclusioni scritte, Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8 bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che chiede l’accoglimento del ricorso.

Procedure concorsuali la liquidazione del compenso finale del commissario

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Latina, con decreto del 24 luglio 2017, dichiarava inammissibile la domanda di concordato presentata da (OMISSIS) s.n.c..
2. Il medesimo Tribunale riteneva in seguito di non poter provvedere sulla domanda di liquidazione del compenso presentata dal Dott. (OMISSIS), gia’ nominato commissario giudiziale ai sensi della L. Fall., articolo 161, comma 6, dato che la procedura concordataria risultava oramai chiusa, con la conseguente decadenza dei suoi organi.
3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione, depositato in data 8 gennaio 2018, ha proposto ricorso il Dott. (OMISSIS) prospettando due motivi di doglianza.
L’intimata (OMISSIS) s.n.c. non ha svolto difese.
La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 39 e 165, perche’ il Tribunale, benche’ titolare di una competenza liquidatoria esclusiva, ha negato al commissario giudiziale il diritto al compenso sul falso presupposto che la dichiarata inammissibilita’ della proposta concordataria avesse fatto venir meno tale potere, provocando la decadenza degli organi della procedura, e malgrado non fosse stata concessa al medesimo alcuna preventiva opportunita’ di presentazione della richiesta di liquidazione del suo compenso.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione del fatto che il compenso richiesto era quello finale, come tale liquidabile solo una volta intervenuta la definizione della procedura.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono ambedue fondati.
5.1 Il provvedimento impugnato, avendo rifiutato di provvedere sul compenso dovuto al commissario giudiziale, ha carattere definitivo e decisorio ed e’ quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7.
5.2 La L. Fall., articolo 165, comma 2, stabilisce che “si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39”.
Quest’ultima norma, con riferimento al compenso del curatore, prevede, al comma 2, che “la liquidazione del compenso e’ fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato”.
Il successivo capoverso prescrive, inoltre, che “se nell’incarico si sono succeduti piu’ curatori, il compenso e’ stabilito secondo criteri di proporzionalita’ ed e’ liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti”.
5.3 La prima regola che si ricava da questo complesso di norme indicata espressamente per il fallimento ed applicabile anche al concordato, in ragione del rinvio previsto dalla L. Fall., articolo 165, comma 2, e dell’assenza di ragioni di incompatibilita’ – sta nel fatto che la liquidazione del compenso avviene “al termine della procedura” e quindi presuppone l’avvenuta conclusione di tutte le attivita’ di pertinenza del curatore (nel fallimento) o del commissario giudiziale (nel concordato).
E cio’ perche’ solo quando l’intera attivita’ si e’ conclusa il Tribunale e’ in grado di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, il carattere dell’opera professionale da retribuire e liquidare in via definitiva il compenso dovuto.
Per converso, quando tutte le attivita’ non sono terminate e’ possibile procedere alla liquidazione soltanto di acconti.
5.4 Nel suo sviluppo fisiologico “la procedura di concordato preventivo” – a mente della L. Fall., articolo 181 – “si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo 180”.
Il che tuttavia non significa che il commissario giudiziale cessi in tale momento il suo compito, essendo deputato a sorvegliare l’adempimento del concordato una volta esaurita la procedura, ai sensi della L. Fall., articolo 185, comma 1.
5.5 Nel suo sviluppo patologico la procedura concordataria trova termine invece a seguito di declaratoria di inammissibilita’, L. Fall., ex articolo 162, comma 2, di revoca dell’ammissione al concordato, ai sensi della L. Fall., articolo 173, o di mancata omologa, a mente della L. Fall., articolo 180.
In tutte queste ipotesi pero’ (ad eccezione del caso in cui la declaratoria di inammissibilita’ L. Fall., ex articolo 162, comma 2, avvenga in applicazione della L. Fall., articolo 179) il commissario giudiziale non e’ in grado di prevedere con certezza l’esito della statuizione del Tribunale e, quindi, di presentare la propria richiesta di liquidazione del compenso prima del termine della procedura.
5.6 Se ne ricava che tanto in caso di evoluzione fisiologica, quanto in ipotesi di sviluppo patologico non e’ data la possibilita’ al commissario giudiziale di richiedere la liquidazione del compenso prima della chiusura della procedura, nell’un caso perche’ il suo compito non e’ concluso, nell’altro perche’ non gli e’ consentito prevedere gli esiti delle statuizioni del Tribunale.
Per di piu’ non si puo’ non osservare come nel concordato preventivo, a differenza che nel fallimento, non vi sia una norma quale la L. Fall., articolo 117, che preveda la liquidazione del compenso del commissario prima della chiusura della procedura.
5.7 Rimane allora da verificare quale significato possa essere attribuito al rinvio a una norma che prevede la liquidazione “al termine della procedura” nell’ambito di un procedimento con simili caratteristiche. Questo collegio, pur consapevole dell’esistenza di arresti di questa stessa Corte in termini dissonanti (Cass. 16269/2016), ritiene che il rinvio fatto dalla L. Fall., articolo 165, comma 2, alla L. Fall., articolo 39, possa assumere un senso solo laddove si ritenga che lo stesso implichi un’ultrattivita’ delle funzioni del Tribunale dopo la chiusura del concordato rispetto alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale.
Ultrattivita’ che sussiste non solo ove il concordato omologato importi una successiva esecuzione ma, in linea generale, per tutte le ipotesi in cui non si sia provveduto prima dell’esaurirsi della procedura, per qualsiasi causa (mancata omologa, dichiarata inammissibilita’, revoca dell’ammissione), alla liquidazione del compenso.
Diversamente opinando (e volendo valorizzare, come ha fatto il provvedimento impugnato, il venir meno degli organi della procedura a seguito della sua chiusura), si relegherebbe il potere di liquidazione del Tribunale, per effetto della necessita’ che essa avvenga al termine dell’attivita’, a un novero di situazioni del tutto marginali, con esclusione tanto dei casi di sviluppo (esecutivo) fisiologico del concordato, quanto delle ipotesi di sviluppo patologico piu’ frequenti, lasciando a un giudice estraneo alla procedura (il giudice delegato alla formazione del passivo o quello ordinario, a seconda che sia stato dichiarato o meno il fallimento), e quindi non a diretta conoscenza dell’andamento del procedimento, il compito di provvedere alla liquidazione.
Sul punto andra’ fissato il seguente principio:
in tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall’articolo 165, comma 2, alla L. Fall., articolo 39 – il cui comma 3 prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga “al termine della procedura” – comporta che, a seguito della chiusura – per qualsiasi causa – della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attivita’ si siano concluse.
6. Il provvedimento impugnato andra’ dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Latina, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Latina in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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