Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 settembre 2021| n. 24632.
Procedure concorsuali ed il computo a ritroso del periodo sospetto.
Nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica.
Sentenza|13 settembre 2021| n. 24632. Procedure concorsuali ed il computo a ritroso del periodo sospetto
Data udienza 25 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Concordato preventivo – Consecuzione con l’amministrazione straordinaria – Periodo sospetto – Decorrenza del dies a quo dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4774/2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2479/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella;
lette le conclusioni scritte Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che chiede che la Corte rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 21.11.2017, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione Straordinaria di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Torino con la quale era stata rigettata la domanda L. Fall., ex articolo 67, comma 2, avanzata dall’appellante nei confronti dello (OMISSIS) per sentir dichiarare inefficace il pagamento eseguito in suo favore da (OMISSIS) ancora in bonis nel semestre anteriore al 30.3.2010, data di ammissione della societa’ alla procedura di concordato preventivo, poi revocata, cui avevano fatto seguito, senza soluzione di continuita’, la dichiarazione di insolvenza, intervenuta il 2.8.2010, e la sottoposizione alla procedura di A.S. ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 3.
1.1. A differenza del primo giudice, secondo cui l’articolo 49, comma 2, del Decreto Legislativo cit. (che prevede che i termini stabiliti dalla legge fallimentare per l’esercizio delle azioni revocatorie si computano a decorrere dalla data della dichiarazione dello stato di insolvenza) e’ norma di stretta interpretazione, la corte del merito ha ritenuto applicabile anche all’A.S. il principio, di matrice giurisprudenziale, della consecuzione fra procedure, recepito a livello normativo a partire dal 2012, con l’entrata in vigore della L. Fall., articolo 69 bis (non applicabile, ratione temporis, al caso di specie).
1.2. La sentenza e’ stata impugnata dallo (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, comma 2 e L. Fall., articolo 67, comma 2, “in relazione alla retrodatazione del dies a quo per il calcolo del periodo sospetto alla data di ammissione a procedura di concordato preventivo”.
1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 16682 del 5/8/2020 la sezione sesta – prima di questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza del ricorso, ritenendo necessario “approfondire la rilevanza del disposto di cui del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, comma 2 (rubricato “Azioni revocatorie”) laddove, nello statuire che “I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1, si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza”, aggiunge che “Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento”, senza alcuna menzione del caso, pur contemplato dall’articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo cit., in cui l’impresa soggetta ad amministrazione straordinaria di cui va dichiarato lo stato di insolvenza sia stata in precedenza “ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata””.
1.4. Fissata la pubblica udienza del 25/03/2021, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte (Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8-bis, inserito nella Legge di Conversione n. 176 del 2020); entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo di ricorso lo (OMISSIS) sostiene che l’inapplicabilita’ del principio della c.d. consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di amministrazione straordinaria sarebbe resa evidente dal fatto che il Decreto Legislativo n. 270 del 1999, pur contemplando, all’articolo 3, l’ipotesi di amministrazione straordinaria di impresa gia’ ammessa al concordato preventivo, non ne fa menzione nel successivo articolo 49 – recante la disciplina delle azioni revocatorie (consentite dal comma 1, solo in presenza di autorizzazione alla esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salva l’ipotesi di conversione della procedura in fallimento) – il quale nel comma 2, si limita a stabilire che i relativi termini si computano a ritroso dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, anche quando ad essa segua la dichiarazione di fallimento.
3. Il motivo e’ infondato.
3.1. La disposizione da cui il ricorrente pretende di inferire l’inapplicabilita’ del principio generale di consecuzione tra procedure all’ipotesi di amministrazione straordinaria susseguente a concordato preventivo (articolo 49, comma 2, cit.) e’ in realta’ ispirata dalla specifica ratio, palesata nella Relazione al Decreto Legislativo n. 270 del 1999, di chiarire che il dies a quo del computo a ritroso del c.d. periodo sospetto va individuato nella data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (e non del decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria) anche nel caso in cui ad essa faccia seguito la sentenza dichiarativa di fallimento. Cio’ rende ragione della sua inconferenza ai fini della supposta deroga (implicita) al suddetto principio generale.
3.2. E’ vero del resto, come efficacemente osservato dal pubblico ministero, che l’argomento della completezza della disciplina giuridica – compendiato nel brocardo ubi lex voluit – non e’ sufficiente a risolvere la questione interpretativa posta dal ricorrente.
3.3. Occorre dunque richiamare la copiosa e costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel caso in cui si susseguano piu’ procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse (Cass. ord. n. 13838 del 2019; sent. n. 5527 del 2006), in quanto “la consecuzione tra procedure concorsuali e’ un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa” (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuita’ causale e unita’ concettuale (Cass. nn. 7324/2016, 8439/2012), anche se non di rigorosa continuita’ cronologica (Cass. n. 15724 del 2019), purche’ lo iato temporale non sia irragionevole (Cass. nn. 9290/2018, 9289/2010, 8013/1992, 3741/1988), in una logica unitaria che consente di saldare i presidi “di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda” (Cass. ord. n. 30694/ 2019; cfr. anche Cass. nn. 6045/2006, 18437/2010, 8439/2012, 7324/2016).
3.4. L’assunto di (OMISSIS) risulta, peraltro, smentito dal mero rilievo che il principio della consecuzione ha matrice giurisprudenziale ed e’ stato applicato costantemente allorche’ nessuna delle norme della legge fallimentare che disciplinano le azioni di inefficacia, richiamate dall’articolo 49 cit., retrodatavano il termine di decorrenza del c.d. periodo sospetto alla data di apertura della procedura minore, ove seguita dal fallimento.
3.5 Va aggiunto che la portata generale del principio ha condotto alla sua applicazione non solo nei casi di consecuzione fra piu’ procedure minori e fallimento (Cass. nn. 21900/2013, 13445/2011, 2167/2010, 28445/2008, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999, 12536/1998), ma anche in quello di successione fra sole procedure minori (Cass. n. 8534/2013), nonche’ alla sua estensione anche all’ipotesi del susseguirsi tra accordi di ristrutturazione del debito e concordato preventivo (Cass. n. 10106/2019); cio’ senza contare che questa Corte, in piu’ di un’occasione, l’ha pacificamente ritenuto riferibile anche all’amministrazione straordinaria (Cass. nn. 9581/1997, 11090/2004, 13838/2019).
3.6. Va escluso poi che, come pure sostenuto dal ricorrente, il principio sia stato elaborato in ragione di una lacuna normativa in materia di fallimento (che sarebbe stata colmata nel 2012 con l’introduzione dell’articolo 69 bis, comma 2) non riscontrabile, invece, nell’amministrazione straordinaria, in quanto del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, comma 2, sarebbe “una norma specifica in tema di computo dei termini per il calcolo del periodo sospetto anche in caso di consecuzione di procedure”: la disposizione, infatti, si limita a chiarire che la decorrenza a ritroso di tale periodo a partire dalla dichiarazione di insolvenza rimane ferma anche se successivamente venga dichiarato il fallimento, ma, come riconosce lo stesso (OMISSIS) (finendo dunque con l’ammettere che anche nell’amministrazione straordinaria v’e’ la medesima “lacuna”) “manca di qualsiasi riferimento all’ipotesi di consecuzione tra concordato preventivo ed amministrazione straordinaria” (cfr. pag. 14 del ricorso).
3.7. Del resto, non e’ esatto ritenere che la “lacuna” della legge fallimentare sia stata “colmata” con l’entrata in vigore L. Fall., articolo 69-bis, comma 2 (introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 33, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012) che, pur costituendo riconoscimento a livello normativo del principio, e’ espressamente riferito alla sola fattispecie della consecuzione fra concordato preventivo e fallimento; vero e’, piuttosto, che la norma, nel prevedere la decorrenza dei termini di cui alla L. Fall., articoli 64, 65, articolo 67, commi 1 e 2 e articolo 69, non piu’ dalla data di ammissione al concordato bensi’ da quella di pubblicazione della relativa domanda (Cass. nn. 8970/2019, 4482/2021), ha inteso estendere la nozione di consecuzione anche all’ipotesi (mai contemplata dalla giurisprudenza) in cui tale domanda sia stata dichiarata inammissibile ai sensi della L. Fall., articolo 162, comma 2 e la procedura minore non si sia, di fatto, neppure aperta (Cass. n. 639/2021).
3.8. Da ultimo, va rilevato che l’amministrazione straordinaria appartiene indubitabilmente al novero delle procedure di insolvenza e che comunque il Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, subordina la proponibilita’ delle azioni di inefficacia previste dalla legge fallimentare all’autorizzazione, ottenuta dal Commissario Straordinario, all’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero ad una fattispecie di liquidazione concorsuale, che non si vede perche’ dovrebbe fare eccezione alla regola generale ed essere sottratta all’applicazione del principio della consecuzione
3.9. Cosi’ ricostruito il quadro ermeneutico, resta da precisare che il ricorrente non contesta l’accertamento, in fatto, dell’unitarieta’ del fenomeno della crisi di (OMISSIS), la cui dichiarazione di insolvenza e’ intervenuta lo stesso giorno (e in conseguenza) della revoca del concordato preventivo “risultato subito impraticabile”, in quanto il Commissario giudiziale nella relazione L. Fall., ex articolo 172, “stimava realisticamente l’attivo come insufficiente a coprire persino i debiti in prededuzione e privilegiati” (v. pag. 17 del controricorso).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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