Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2023| n. 6232.

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..

Ordinanza|2 marzo 2023| n. 6232. Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace

Data udienza 9 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace – Competenza attribuita dall’articolo 645 c.p.c. – Ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto – Competenza di carattere funzionale ed inderogabile – Opponente – Domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito – Separazione delle cause – Trattenimento di quella relativa all’opposizione – Rimessione dell’intera causa – Limiti temporali fissati dall’articolo 38 c.p.c. – Regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G. 10038/2022 sollevato dal Tribunale di Perugia, con ordinanza n. 4167/2020 del 10/04/22 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) SRL, da una parte, (OMISSIS) SNC (OMISSIS), dall’altra;
– ricorrenti – udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. BASILE Tommaso, che chiede affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Citta’ di Castello in ordine all’opposizione al decreto e del Tribunale di Perugia in relazione alla domanda riconvenzionale.

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 14 aprile 2022, resa nella causa iscritta al n. 4167 del Ruolo generale dell’anno 2020, ha richiesto regolamento d’ufficio di competenza in relazione all’ordinanza del Giudice di pace di Citta’ di Castello in data 8 giugno 2020, con la quale quest’ultimo, nella causa di opposizione proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), ha declinato la propria competenza a decidere sull’intera causa, e cio’ in relazione al fatto che l’opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace. Nel richiedere il regolamento di competenza, il Tribunale di Perugia evidenzia che il Giudice di pace avrebbe dovuto separare le cause, trattenendo quella di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attribuita alla competenza del giudice funzionale che ha emesso il provvedimento monitorio, e rimettere al giudice superiore solo la causa relativa alla domanda riconvenzionale. Il regolamento e’ fondato. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiche’ la competenza, attribuita dall’articolo 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi e’ tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, puo’ richiedere nei limiti temporali fissati dall’articolo 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c. (Cass. n. 272/2015; n. 2237/2019).
Deve essere quindi affermata la competenza del Giudice di pace di Citta’ di Castello in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo e del Tribunale di Perugia in relazione alla domanda riconvenzionale.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di pace di Citta’ di Castello in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Perugia in ordine alla domanda riconvenzionale.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *