In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 13 maggio 2019, n. 20529

La massima estrapolata:

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, la richiesta di assoluzione nel merito dell’imputato, avanzata a fronte della rinuncia al ricorso della persona offesa (equiparata alla remissione di querela), non può essere intesa come sintomatica dell’implicita volontà di rifiuto della remissione, trattandosi di richiesta orientata a un epilogo più favorevole, tale da consentire la condanna del querelante al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di giudizio. (Fattispecie nella quale l’imputato, presente in udienza, non aveva manifestato espressamente la volontà di rifiutare la remissione e il giudice aveva condannato il querelante al pagamento delle spese processuali, lasciando intendere l’esistenza di un accordo tra querelante e querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

Sentenza 13 maggio 2019, n. 20529

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Tere – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/03/2018 del GIUDICE DI PACE di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con restituzione atti;
udito il difensore:
La parte civile si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato di diffamazione continuata per avere offeso la reputazione di (OMISSIS), per estinzione del reato a seguito di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, ai sensi dell’articolo 542 c.p.p..
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento svolgendo un solo motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 21, rilevando che, a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso al giudizio immediato da parte della persona offesa ricorrente, la difesa dell’imputato non aderiva alla stessa, ma, al contrario, insisteva per la pronuncia assolutoria nel merito per l’insussistenza del fatto, sicche’ il G.d.P. non avrebbe potuto pronunciare la sentenza di estinzione del reato, conseguente, ex lege, solo alla accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell’imputato, tanto piu’ che la rinuncia al ricorso veniva effettuata dal difensore della persona offesa, sprovvisto della procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato.
2. Come premesso, il ricorrente – imputato del reato di diffamazione nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Bari, istaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 21, – si duole della declaratoria di non doversi procedere conseguente a remissione di querela, rectius, rinuncia al ricorso, formulata in udienza dalla persona offesa, deducendo di non avere accettato remissione di querela, ma di avere invocato la assoluzione nel merito per l’insussistenza del fatto, instando anche per le statuizioni di cui all’articolo 542 c.p.p., in favore di esso imputato.
3. Nella giurisprudenza di questa Corte si e’ gia’ chiarito che – data l’equiparazione legislativa (Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 21, comma 5)) degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela – la rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti al Giudice di Pace, Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 21, equivale alla remissione di querela, derivandone, caso di accettazione dell’imputato, l’estinzione del reato. (Sez. 5 n. 42427 del 05/10/2011, Rv. 251591; Sez. 4 n. 7366 del 06/02/2014, Rv. 259328).
4. Fatta tale premessa, dal verbale di udienza del 28 marzo 2018 – al quale la Corte ha accesso in virtu’ del vizio denunciato (error in procedendo) – si rileva che il rappresentante (sostituto processuale del difensore di fiducia) della persona offesa, (OMISSIS), dichiarava di rinunciare al ricorso introduttivo; seguono le conclusioni delle altre parti, e, segnatamente, del P.M. di udienza, il quale concludeva per la declaratoria di N.D.P. per remissione di querela; in subordine, previa derubricazione nel reato di ingiuria, chiedeva N.D.P. per intervenuta depenalizzazione dell’articolo 594 c.p., rimettendosi, in ogni caso, alla valutazione del giudice. Il difensore dell’imputato, infine, chiedeva l’assoluzione con formula piena perche’ il fatto non sussiste con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute per il giudizio, nonche’ al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 542 c.p.p..
5. Nella sentenza – redatta in forma abbreviata ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 32 comma 4, – si legge, nella parte motiva, che “All’udienza del 28/03/2018, preso atto della remissione ed accettazione della querela”, e, nel dispositivo, la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e’ pronunciata “per intervenuta rinuncia al ricorso”, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, essendo la remissione di querela intervenuta all’udienza, alla presenza sia dell’imputato che del suo difensore di fiducia (come si rileva dal verbale), i quali erano, dunque, in condizioni di fare espressa ricusa della dichiarazione di remissione formulata in quella stessa sede dal rappresentante della persona offesa, le sole conclusioni, a verbale, rassegnate dal rappresentante dell’imputato, con la richiesta della pronuncia assolutoria con formula piena, non possano essere intese come implicito rifiuto della remissione ma, al contrario, come tacita accettazione della stessa.
5.1. Osserva il Collegio che, in tal senso, depone chiaramente la sentenza impugnata nella quale, come premesso, vi e’ chiaro riferimento alla remissione di querela e alla sua accettazione, annotazione che induce a ritenere che, nel corso del giudizio, e nello specifico contesto della dichiarazione di remissione di querela, la parte interessata abbia tenuto un comportamento interpretabile, dal giudice, in tal senso, ovvero come assenza di espresso o tacito rifiuto.
5.2. Invero, va ricordato che, mentre l’articolo 152 c.p., richiede che la remissione di querela processuale sia espressa, ammettendo la remissione tacita solo in sede extraprocessuale, il legislatore non riproduce tale distinguo nella disciplina della accettazione della remissione di querela. A norma dell’articolo 155 c.p., comma 1, infatti, la remissione non produce effetto se il querelato l’ha “espressamente o tacitamente” ricusata, prevedendosi, nel secondo alinea, che vi e’ ricusa tacita quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta’ di accettare la remissione. In sostanza, ai fini dell’efficacia giuridica della remissione di querela, non e’ indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioe’ una manifestazione positiva di volonta’ di accettazione, ma e’ sufficiente, ex articolo 155 c.p., comma 1, che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. (Sez. 5 n. 2776/2010 Rv. 249084; Sez. 5 n. 3359/2010 Rv. 249411; Sez. 5 n. 7072/2011, Rv. 249412). La differente disciplina si spiega in ragione delle differenze sul piano psicologico e strutturale che caratterizzano la volonta’ di remissione della querela e la mancanza di ricusa della remissione, considerando che il querelato ha tutto l’interesse a vedersi dichiarare l’estinzione del reato, sicche’ il legislatore riconnette l’effetto estintivo anche alla sola non ravvisabilita’, da parte del giudice, di comportamenti positivi sintomatici del rifiuto, ovvero dell’intenzione di vedere proseguire il giudizio a suo carico. In realta’, se non vi e’ un atto di accettazione espressa, perche’ si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia “un’accettazione tacita”. Infatti, come e’ stato efficacemente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nonostante che la rubrica dell’articolo 155 c.p., sia intitolata (impropriamente) “accettazione della remissione”, cio’ che normativamente si richiede (comma 1) e’ che il querelato non abbia “espressamente o tacitamente” ricusato la remissione. Il comportamento concludente preso in considerazione dall’articolo 155 c.p., comma 1, non e’, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volonta’ diretta a impedirla: non un comportamento positivo di accettazione, ma uno negativo di rifiuto. Puo’ dirsi, allora, che l’accettazione si presume, ove non vi siano fatti indicativi di una volonta’ contraria del querelato, che si trovi in grado di accettare o rifiutare. Tanto ha consentito alla giurisprudenza e alla dottrina di qualificare la remissione di querela un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale puo’ solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilita’ (Sez. U. n. 27610 del 25/05/2011, P.G. in proc. Marano, Rv. 2502011.
5.3. Nella fattispecie qui in scrutinio, la mera circostanza che il difensore dell’imputato, a fronte della remissione della querela, abbia chiesto la assoluzione nel merito con formula piena, anche instando per le condanne di cui all’articolo 542 c.p., non puo’ essere considerata sintomatica della volonta’ implicita di ricusa della remissione, innanzitutto perche’, stante la presenza in udienza della parte personalmente, questi era in condizioni di esprimere apertamente il rifiuto, chiedendo la prosecuzione del giudizio. Inoltre, perche’ la assoluzione con formula piena, richiesta dal difensore dell’imputato, costituisce epilogo processuale comunque piu’ favorevole, in quanto avrebbe consentito all’imputato di ottenere la condanna del querelante sia al pagamento delle spese del giudizio che al risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 542 c.p.p.. D’altro canto, si osserva che, come premesso, lo stesso P.M. ha concluso per la declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela, richiesta che induce a ritenere che neppure il rappresentante dell’Accusa avesse colto elementi significativi del rifiuto della remissione da parte dell’imputato. Infine, la circostanza che, in sentenza, il giudice abbia condannato il querelante al pagamento delle spese processuali, e non il querelato, come previsto dall’articolo 340 c.p.p., indirizza nel senso che sia intervenuto accordo in tal senso, in udienza.
5.4. Correttamente, pertanto, il giudice di Pace non ha ravvisato nel comportamento processuale dell’imputato e del suo difensore sintomi del rifiuto della remissione di querela, e ha pronunciato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., per rinuncia al giudizio. Ritiene il collegio, che il silenzio serbato, in tale contesto, non assuma il significato prospettato dal ricorrente – che deduce di non avere “acconsentito alla rinuncia al ricorso” poiche’, al contrario, l’assenza di manifesto dissenso da parte dell’imputato, ha assunto, nel peculiare contesto in cui si e’ manifestato il suo contegno processuale, il significato chiaro della accettazione della remissione. E tanto, ancor piu’ ove si consideri che, come gia’ precedentemente evidenziato, nella sentenza, il Giudice ha dato atto, in motivazione, della avvenuta accettazione della remissione. In conclusione, il Collegio ritiene che il giudice di Pace abbia fatto esatta applicazione della regula juris sopra richiamata, correttamente traendo, dal complessivo contegno processuale tenuto in udienza dall’imputato e dal suo difensore, il convincimento che non vi fossero comportamenti espressivi della volonta’ di ricusa della remissione.
5.5. Nessun rilievo ha l’annotazione che si legge in ricorso in ordine alla circostanza che la remissione di querela sarebbe stata effettuata dal mero sostituto processuale del difensore di fiducia della persona offesa, sprovvisto di procura speciale, mancando l’interesse del ricorrente a siffatta deduzione, in assenza di impugnazione della parte che vi ha interesse.
6. L’epilogo del presente giudizio di legittimita’ e’, dunque, il rigetto del ricorso, al quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado, e il rigetto della richiesta di liquidazione della parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta le richieste della parte civile.

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