Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 16772.
Procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada
In tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della l. n. 689 del 1981 “ratione temporis” vigente (oggi, art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emittente.
Sentenza|| n. 16772. Procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada
Data udienza 21 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Articolo 146 cds – Verbale di accertamento – Opposizione – Presupposti – Legge 689 del 1981 – Criteri – Articolo 320 cpc – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29480/2018 proposto da:
COMUNE DI CAPACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI SALERNO n. 2525/2018 depositata il 4/07/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal consigliere Dott. REMO CAPONI.
Udite le osservazioni del P.M., nella persona del sostituto procuratore generale, DELL’ERBA ROSA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Capaccio avverso il verbale di accertamento da parte della locale Polizia municipale della violazione dell’articolo 146 C.d.S., comma 3, in quanto aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso. In prime cure l’opposizione veniva accolta, con pronuncia confermata dal Tribunale di Salerno.
Ricorre in cassazione il Comune di Capaccio, con tre motivi, illustrati da memorie. L’opponente e’ rimasto intimato. Con interlocutoria Cass. 14167/2020, reiterata con Cass. 19079/2021, e’ stata disposta l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo si censura che la sentenza abbia argomentato che il Comune avesse l’onere di depositare in cancelleria presso il Giudice di pace il proprio fascicolo di parte con indice da vistare dal cancelliere e che cosi’ – inadempiuto l’onere – non avesse provato il deposito in primo grado della documentazione fotografica dell’infrazione. Si deduce violazione degli articoli 320 c.p.c., comma 5, articolo 74 disp. att. c.p.p., comma 4 e della L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 2 e 6 nonche’ omesso esame circa fatto decisivo. In altri termini, la tesi e’ che nel giudizio dinanzi al giudice di pace: (a) discenda in generale dall’articolo 320 c.p.c., comma 5 che non si abbia onere di depositare il fascicolo di parte; (b) con specifico riguardo all’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 2 ratione temporis vigente (oggi: Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7 comma 7) preveda il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorita’ emittente, a prescindere dalla costituzione in giudizio di questa.
Con il secondo motivo si censura che la sentenza abbia argomentato che la documentazione fotografica dell’infrazione non fosse stata depositata in primo grado, benche’ cio’ non fosse stato oggetto di contestazione in primo grado. Si deduce violazione degli articoli 112 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 2 e 6 nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo.
Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello con cui il Comune aveva denunciato il vizio di ultra-petizione commesso dal Giudice di pace nell’accogliere l’opposizione sulla scorta di motivi mai dedotti in ricorso ed in particolare ritenendo non provato il fatto storico che aveva integrato la condotta vietata, mai in realta’ contestato dall’opponente. Si deduce violazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo.
2. – I motivi possono essere esaminati contestualmente.
Il ricorso e’ fondato per le ragioni specificate di seguito.
In sostanza, il Tribunale ha rimproverato al Comune di non aver depositato in appello il fascicolo di primo grado vistato dal cancelliere, ma solo copia del rapporto della Polizia municipale. Sulla scorta dell’esame del fascicolo d’ufficio del Tribunale, nel quale e’ contenuto il fascicolo d’ufficio del Giudice di Pace (acquisiti in esecuzione delle interlocutorie) risulta un’annotazione sulla fotocopia della copertina del fascicolo d’ufficio del Giudice di pace, con la dicitura: “Ritiro prod. Comune di Capaccio 7/11/2011”. Cio’ attesta che il Comune, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, emessa in data 6/4/2011, ritiro’ i documenti in origine versati nel fascicolo d’ufficio del Giudice di Pace. Il Comune ha poi allegato, nel fascicolo di parte dell’appello, l’originale del rapporto della Polizia Municipale con allegate le foto, il verbale e la notifica, recante il timbro in originale della Cancelleria del Giudice di Pace del 18/3/2011, a dimostrazione della tempestiva produzione in primo grado – ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 2 e 6 – dei documenti comprovanti l’infrazione (cfr. anche le osservazioni del P.M.).
Ne segue che il ricorso e’ accolto sotto il profilo che fa leva in particolare sulla L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 2 ratione temporis vigente (oggi: Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7 comma 7), ove si prevede il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorita’ emittente, a prescindere dalla costituzione in giudizio di questa. Cio’ conduce all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e all’assorbimento del terzo.
3. – In conclusione, sono accolti i primi due motivi del ricorso, e’ assorbito il terzo, e’ cassata la sentenza, e’ rinviata la causa al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato, cui e’ demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza, rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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