Procedimento di correzione degli errori materiali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3442.

Il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, non potendo pertanto ricorrersi a tale procedimento nel caso in cui, nel giudizio di separazione coniugale, la sentenza individui, quale casa familiare oggetto di assegnazione, quella sita in un luogo piuttosto che un’altra, poiché la sua identificazione richiede un accertamento in fatto, che non può essere rivisto con la semplice correzione.

Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3442. Procedimento di correzione degli errori materiali

Data udienza 14 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione coniugale – Procedimento per la correzione di errori materiali – Inutilizzabilità per colmare lacune della sentenza in relazione ad accertamenti di fatto – Necessità di individuare materialmente la casa familiare ai fini dell’assegnazione ai coniugi – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26229-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2986/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:
1. – (OMISSIS) ricorre per un mezzo, nei confronti di (OMISSIS), contro la sentenza del 2 settembre 2020 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Napoli Nord, nella parte, corretta con ordinanza del 10 dicembre 2019 dello stesso Tribunale, in cui esso, pronunciando in sede di separazione coniugale, aveva assegnato alla (OMISSIS), a seguito dell’accoglimento di istanza di correzione di errore materiale da quest’ultima proposta e resistita dal (OMISSIS), la casa familiare sita in (OMISSIS), casa familiare che, antecedentemente alla correzione, risultava essere stata indicata nella stessa sentenza come ubicata in (OMISSIS).
2. – (OMISSIS) resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
3. – L’unico mezzo denuncia violazione dell’articolo 287 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver contraddittoriamente affermato, da un lato, che l’errore materiale suscettibile di correzione consiste in un mero difetto di corrispondenza tra ideazione e sua materiale rappresentazione da parte del giudice, rilevabile dalla sola lettura del provvedimento correggendo, e, dall’altro lato, che sussistessero i presupposti per la correzione quantunque la sentenza del Tribunale indicasse come casa familiare sempre e soltanto quella sita in (OMISSIS), sul rilievo che “il contenuto concettuale della sentenza e’ l’assegnazione della casa familiare, dovunque essa si trovi. Rispetto a tale contenuto concettuale, l’indicazione dell’indirizzo e’ mero accessorio e potrebbe perfino mancare”.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso e’ manifestamente fondato.
Secondo il costante insegnamento di questa S.C., noto alla stessa Corte partenopea, che ne ha pero’ fatto applicazione palesemente errata, il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’articolo 287 c.p.c., e’ esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne e’ inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 11 gennaio 2019, n. 572; Cass. 11 agosto 2020, n. 16877).
Nel caso in esame e’ di tutta evidenza che la Corte d’appello, lungi dal riscontrare un qualche contrasto tra il momento ideativo e quello rappresentativo, tale da poter essere evinto dalla stessa sentenza del Tribunale di Napoli Nord, ha, seguendo l’operato del primo giudice, effettuato una ricostruzione della ratio decidendi posta a sostegno della decisione resa da quel giudice, attraverso un’indagine ab externo volta al riesame degli atti di causa, movendo in particolare dal ricorso, ove la (OMISSIS), pur dichiarandosi residente in (OMISSIS), aveva indicato come casa familiare quella di (OMISSIS).
Del tutto erroneo, al riguardo, e’ l’affermazione secondo cui “contenuto concettuale della sentenza e’ l’assegnazione della casa familiare, dovunque essa si trovi”.
Posto, difatti, che la nozione di casa familiare, oggi essenzialmente disciplinata dall’articolo 337-sexies c.p.c., sta ad identificare “quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica alla comunita’ familiare”, di guisa che essa consiste “nella concreta res facti che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull’immobile” (Corte Cost. 27 luglio 1989, n. 454), e dunque nel “luogo che ha rappresentato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza” (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1198, ex multissimis), e’ da escludere che essa possa identificarsi in astratto ed in difetto della materiale individuazione di essa.
Al contrario, non ha senso figurarsi l’esistenza di una casa familiare indifferente alla sua ubicazione, giacche’ essa si individua, come si diceva, in funzione della convivenza in essa, sotto specie di stabile dimora del nucleo familiare, comprensivo, per i fini dell’assegnazione, della prole (Cass. 17 giugno 2019, n. 16134). L’esistenza di una casa familiare – che non e’ detto necessariamente vi sia, le quante volte al momento della crisi familiare sia gia’ in precedenza venuto a mancare il menzionato centro di aggregazione – e’ allora res facti oggetto di un accertamento di merito che il giudice di volta in volta compie, perlopiu’, nella pratica, implicitamente, prendendo atto della allegazione sul punto e della non contestazione della controparte.
In definitiva, la Corte d’appello, non ha constatato una mera discrasia autoevidente tra quanto il Tribunale aveva detto e quanto invece avrebbe inteso dire, ma ha, nel respingere l’appello, confermato l’operazione posta in essere dalla Tribunale e volta a ricostruire e ripercorrere l’iter motivazionale seguito nella sentenza correggenda, ponendo cosi’ in essere non gia’ un’attivita’ di tipo sostanzialmente amministrativo (tra le tante di recente Cass. 22 giugno 2020, n. 12184), quale quella in cui si risolve la correzione dell’errore materiale, ma un’attivita’ di tipo cognitivo-decisionale, volta a rivedere – attraverso la sostituzione della dicitura “(OMISSIS)” con quella “(OMISSIS)” – un accertamento di fatto erroneamente compiuto.
5. – La sentenza e’ cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che si atterra’ a quanto indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’. Si dispone l’oscuramento dei dati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Si dispone l’oscuramento dei dati.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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