Corte di Cassazione, civile, Sentenza|31 gennaio 2023| n. 2829.
Procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, l’emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell’affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all’esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Sentenza|31 gennaio 2023| n. 2829. Procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
Data udienza 23 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – POTESTA’ DEI GENITORI – POTESTA’ DEI GENITORI (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10619/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO;
– intimato –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO TORINO n. 617/2019 depositata il 13/10/2021;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI.
Procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
FATTO
Con Decreto nr. 986/2021 la Corte di appello di Torino, sez. famiglia e minorenni, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) avverso il Decreto 5.7.2019/19.8.2019 del Tribunale di Ivrea con cui era stato disposto l’affidamento della minore (OMISSIS) ai servizi sociali.
Il giudice del gravame rilevava che i profili di inammissibilita’ del reclamo dovevano essere superati “da un lato avuto riguardo al superiore interesse della minore, che consente l’attivazione di poteri d’ufficio, dall’altra dalla relazione della parte reclamata (OMISSIS) di indagare nuovamente la condizione della minore e di valutare se appaia conforme ai suoi interessi la perdurante collocazione abitativa presso la madre”.
La Corte distrettuale osservava, all’esito della complessa istruttoria, che vi era stata da parte della madre una sistematica opera di “alienazione” della figura paterna, gia’ emersa nel corso dell’indagine tecnica disposta in primo grado, che aveva evidenziato nel comportamento della reclamante “aspetti fortemente problematici e condizionanti ovvero una modalita’ idealizzante di se’ stessa e relazionale seduttiva nei confronti dei terzi, che si trasformava in svalutazione e aggressivita’ se l’altro” non soddisfa le aspettative “e che ancora piu’ severe nei confronti della (OMISSIS) erano le relazione dei servizi sociali che segnalavano come fosse preoccupante il rapporto duale fra madre/figlia, dal quale, “nel tentativo di accedervi, si veniva espulsi”.
Il provvedimento reclamato sottolineava che la c.t.u., disposta nella fase di appello, aveva fornito una lettura piu’ approfondita e aggiornata della personalita’ dei genitori e della relazione con la figlia (OMISSIS) rilevando per quel che attiene alla figura materna che la stessa aveva sofferto molto il fallimento del progetto familiare con il (OMISSIS) e, pur manifestando una formale disponibilita’ ad agevolare i rapporti padre-figlia, inconsapevolmente aveva passato alla figlia “la responsabilita’ emotiva dei suoi vissuti di rabbia e tradimento nei confronti del padre, rinforzando quegli stessi aspetti presenti in (OMISSIS)”.
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Con riguardo alla figura paterna osservava che era persona che tendeva ad agire piu’ che a riflettere e che aveva bisogno di un sostegno psicologico “nel porsi dalla parte della figlia”.
Relativamente alla minore evidenziava che la bambina era molto intelligente, socievole e dotata cognitivamente, ma “molto in difficolta’ sul piano emotivo” e che aveva molto sofferto l’allontanamento del padre, aderendo empaticamente al vissuto di rabbia e delusione della mamma, mortificando il desiderio ed il piacere di stare con l’altro genitore risultando, “in essa, secondo la consulente, “evidenti i segnali di una alienazione parentale in atto che rappresenta per lei un grave rischio evolutivo”.
La Corte rilevava che, anche le relazioni sociali acquisite agli atti, avevano segnalato un comportamento nella sostanza per nulla collaborativo da parte della madre e difficolta’ a “lasciare andare la figlia”, cui corrispondeva la difficolta’ di quest’ultima a relazionarsi con il padre.
Il giudice del reclamo riteneva di non dar corso all’audizione della minore, richiesta dalla madre, considerando tale adempimento come contrario all’interesse della minore e superfluo, in considerazione del suo atteggiamento “fusionale” con la madre, e delle difficolta’ della stessa di aprirsi verso i terzi, circostanze che non avrebbero consentito un genuino, spontaneo e utile approccio fra la minore e il giudice e tenuto conto che la bambina era stata comunque sottoposta a due perizie psicologiche che ne avevano adeguatamente descritto la personalita’ ed il funzionamento.
La Corte di appello escludeva pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, che vi fossero le condizioni per modificare l’affidamento ai servizi sociali disposto dal Tribunale, considerate le problematiche incontrate dai servizi sociali nella programmazione degli incontri padre figlia durante il periodo estivo, cosi’ come documentate relazione del (OMISSIS).
Il giudice del reclamo attribuiva ai suddetti Servizi la responsabilita’ esclusiva sia in ordine alle scelte di vita, che in merito alla frequentazione del genitore non convivente, anche in eventuale dissenso con quello convivente(la madre) con la possibilita’ per l’organo affidatario di assumere in piena autonomia ogni decisione attinente alla relazione di (OMISSIS) con il padre, mutandone anche l’attuale collocazione abitativa.
Avverso tale provvedimento (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso (OMISSIS), il quale ha eccepito la tardivita’ del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato certificato della Corte di appello attestante l’avvenuto deposito della decisione in data 13.10.2021.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del primo motivo con l’assorbimento dei restanti.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ del decreto impugnato sotto il profilo della violazione degli articolo 75, 78, 112, e 336 bis c.c., e del conseguente affidamento ai servizi sociali in relazione agli articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la Corte di appello disposto la nomina di un curatore speciale che rappresentasse l’interesse della minore.
Lamenta, comunque, che fosse quantomeno necessario l’ascolto della minore.
Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 315 bis, 336 c.c., articolo 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 ratificata con L. n. 176 del 1991, articoli 3, 4 e 5 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 ratificata con L. n. 77 del 2003, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non avere la Corte di appello ritenuto di instaurare un contraddittorio con la minore.
Con un terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli articoli 2, 13, 32 della Convenzione di Oviedo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere la Corte di appello deciso per l’obbligatorieta’ della terapia in capo ai genitori e scelto il professionista privato senza considerare che ogni trattamento sanitario necessita di un consenso informato da parte del paziente in relazione all’articolo 111 Cost..
Con il quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 155, 333, 337 quater e octies, in relazione alla mancata verifica dell’attendibilita’ scientifica della teoria dell’alienazione genitoriale nonche’ degli articoli 24 e 111 Cost., e dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per pretesa tardivita’.
Il controricorrente sostiene che il decreto decisorio contenuto nel file (OMISSIS) risulterebbe depositato nel fascicolo telematico Rg 617/2019 della Corte di appello il giorno 12.10.2021 alle ore 17:07 e che la notifica del ricorso sarebbe avvenuta in data 15.4.2022, oltre il termine lungo previsto dall’articolo 327 c.p.c., precisando che l’atto da notificare era stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 13.4.2022.
In proposito, va ricordato che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18569 del 22/9/2016, ha chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilita’ per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (conf. Cass. 6384/2017).
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In tema di redazione della sentenza in formato digitale, si e’ poi precisato che il procedimento decisionale e’ completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l’ha pronunciato (cosi’ Cass. n. 17278 del 2016, sulla scorta di Cass. S.U. n. 13794 del 2012), ma una tale trasmissione non puo’ integrare la pubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l’attestazione del cancelliere; attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa.
Sempre questa Corte, nella pronuncia n. 24891 del 2018 (conf. 2362/2019), ha per l’appunto chiarito che la data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalita’ digitale, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide non gia’ con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensi’ con quella dell’attestazione del cancelliere, giacche’ e’ solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo di impugnazione.
E’ poi consolidato il principio secondo cui l’attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui e’ equiparabile, nell’ambito del processo civile telematico, l’adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex articolo 2700 c.c., puo’ essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talche’, ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere (i.e. risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione), fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (cfr. fra le tante Cass. nn. 9622 del 2009, 4092 del 1985).
Nel caso di specie e’ stata prodotta l’attestazione della cancelleria che ha certificato all’avvenuto deposito del decreto impugnato in data 13/10.2021. Pertanto, come del resto ammesso dallo stesso controricorrente, poiche’ l’atto da notificare e’ stato portato all’Ufficiale giudiziario il giorno 13.10.2022, nel termine semestrale previsto dall’articolo 327 c.p.c., applicabile ratione temporis anche ai procedimenti camerali, il ricorso e’ tempestivo.
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Preliminarmente il ricorso per cassazione e’ ammissibile, alla luce dell’orientamento nettamente prevalente di questa sezione cosi’ sintetizzato nella massima che segue: “Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, e’ ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., poiche’ gia’ nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorieta’, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitivita’, perche’ ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato” (Cass. 6132 del 2015 cui e’ seguita 18194 del 2015; Cass. n. 3192/2017; 2018/28998).
L’affidamento di minori ai servizi sociali, all’interno del conflitto genitoriale non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento, nonostante il diverso arresto, ORMAI SUPERATO, alla luce delle DECISIONI piu’ recenti, contenuto nella pronuncia n. 16227 del 2015.
Peraltro deve evidenziarsi l’evoluzione dell’orientamento di questa sezione, anche in ordine all’ammissibilita’ del ricorso per cassazione avverso provvedimenti aventi esclusivamente contenuto limitativo o di decadenza della responsabilita’ genitoriale (articoli 330 e 333 c.c.). Al riguardo deve ritenersi superato l’orientamento negativo (Cass. 15341 del 2012; 24477 del 2015) in favore dell’ammissibilita’ del ricorso ex articolo 111 Cost., anche per questa specifica tipologia di provvedimenti, quando non SIANO MERAMENTE interlocutori o aventi soltanto efficacia provvisoria ed endoprocessuale (Cass. 1743 e 1746 del 2016, in motivazione, e la piu’ recente e articolata pronuncia n. 23633 del 2016; conf. Cass. n. 12650/015).
Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di giudicato interno che, ad avviso del controricorrente, si sarebbe formato sulla questione dell’affido della minore ai servizi sociali, non oggetto di specifica censura.
Il problema e’ stato preso in considerazione dal giudice di appello il quale ha correttamente fatto richiamo ai poteri ufficiosi spettanti al giudice, nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 330 c.c. e segg., che consentono di pervenire all’adozione di provvedimenti anche diversi da quelli specificamente richiesti dalle parti, ove sia ravvisabile un’esigenza preminente di tutela dell’interesse del minore.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuita’, la tutela degli interessi morali e materiali della prole infatti e’ sottratta all’iniziativa ed alla disponibilita’ delle parti ed e’ sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (da ultimo Cass. 21178/2018; Cass. 11786/2021).
Il primo motivo e’ fondato con l’assorbimento dei restanti.
Questa Corte ha chiarito che, nei giudizi relativi all’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilita’ genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d’interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c. (cfr. tra le tante cass. 5256/2018, in una fattispecie che presenta analogie con quella che si sta esaminando).
Procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
nel caso in esame, come in quello della pronuncia di questa corte appena citata, il procedimento era stato promosso dal padre dinanzi al tribunale ordinario per chiedere la regolamentazione delle disposizioni concernenti l’affido del minore, nell’ambito dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale, disciplinata dal capo II del titolo IX di libro primo del c.c..
Pertanto, il procedimento non aveva, originariamente, ad oggetto i provvedimenti delineati nel Capo I del Titolo IX del medesimo Libro, espressamente richiamati dall’articolo 336 c.c., che circoscrive, al comma 1, lo specifico procedimento dettato a “I provvedimenti indicati negli articoli precedenti…”, e cioe’ ai provvedimenti di declaratoria di decadenza dalla potesta’ genitoriale (articolo 330 c.c.), di reintegrazione nella potesta’ genitoriale (articolo 332 c.c.), di limitazione della potesta’ genitoriale per condotta del genitore pregiudizievole (articolo 333 c.c.) e di rimozione dall’amministrazione del patrimonio del minore o di riammissione (articoli 334 e 335 c.c.), e stabilisce, al comma 4, che “Per i provvedimenti di cui commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”, previsione alla quale il minore puo’ dar seguito solo previa nomina in suo favore di un tutore provvisorio o di un curatore speciale che deve intervenire tempestivamente.
Ne consegue che, nella specie, il procedimento era validamente iniziato secondo le regole ordinarie, che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti l’esercizio della responsabilita’ genitoriale(Cass. 7734/2022).
Nel corso del giudizio e all’esito di una indagine tecnica disposta in causa il Tribunale ha disposto l’affidamento della minore ai servizi sociali, mantenendo il collocamento della figlia presso la madre.
Non e’ dato conoscere dal tenore del dispositivo riportato nella decisione impugnata quale siano stati i poteri effettivamente attribuiti ai servizi sociali e neppure se, gia’ nella prima fase, fossero emerse situazioni che giustificassero la nomina di un curatore speciale tenuto anche conto che la questione non aveva formato oggetto di contestazione avanti alla Corte di appello da parte della reclamante, la quale aveva appuntato le sue critiche sulle modalita’ con cui i servizi stavano tentando l’avvicinamento della minore alla figura paterna.
Ai servizi sociali era demandata, unitamente ai servizi di psicologia dell’eta’ evolutiva, la continuazione dell’opera di sostegno alla minore, con la finalita’ di favorire un suo riavvicinamento al padre e di segnalare all’autorita’ giudiziaria comportamenti inadeguati della madre.
Nella giudizio di reclamo, la nuova indagine tecnica ha fornito una lettura piu’ approfondita della personalita’ dei genitori e della relazione con la figlia, mettendo in luce i segnali di “alienazione parentale” che ponevano la bambina a un grave rischio evolutivo.
Sulla scorta delle risultanze di causa, richiamate nel decreto impugnato, la Corte d’appello, acclarata la persistenza dell’atteggiamento oppositivo e non collaborativo della madre e l’impossibilita’ di modificare l’assetto complessivo dell’affidamento e della collocazione della minore, legata da un rapporto “fusionale verso la madre, e quindi di comportamenti forieri di danno per la bambina, ha ritenuto, nel legittimo esercizio dei poteri ufficiosi a tutela del superiore interesse della stessa, di confermare l’affidamento del bambino ai Servizi Sociali, a cui ha rimesso” la responsabilita’ esclusiva, sia in ordine alle scelte di vita, che in merito alla frequentazione del genitore non convivente (il padre), anche in eventuale dissenso con il genitore convivente con (OMISSIS) (la madre), “demandando al medesimo Servizio ogni decisione attinente alla relazione di (OMISSIS) con il padre, mutandone anche – qualora sussistano ragioni di pregiudizio per la minore – attuale condizioni abitativa”.
Tanto premesso, la statuizione, senza alcun dubbio rientrante, si ribadisce ancora una volta, nei poteri del giudice, ha riguardato la limitazione della responsabilita’ genitoriale, ossia un provvedimento esulante dall’ambito iniziale del giudizio di primo grado, sicche’, alla stregua dei suesposti principi in tema di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del minori nei procedimenti de potestate, la Corte d’appello, nel momento in cui ha accertato gli effetti pregiudizievoli per il bambino, tali da essere prodromici all’adozione di un provvedimento ex articolo 333 c.c., avrebbe dovuto previamente provvedere alla nomina di un curatore speciale della figlia, ai sensi dell’articolo 336 c.c., comma 4.
La finalita’ di detta norma e’ quella di assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria in quel procedimento, tramite un rappresentante diverso dai genitori, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei genitori, in quanto, per l’appunto, inadempienti ai doveri genitoriali in pregiudizio per il bambino e, per cio’ stesso, non piu’ idonei a rappresentarlo.
Giova in questa sede rilevare che, nei giudizi riguardanti i minori, la posizione processuale e sostanziale del figlio ha subito una progressiva evoluzione ermeneutica in senso sempre piu’ tutelante, anche in virtu’ delle norme sovranazionali richiamate nelle pronunce citate, e vieppiu’ sancita dalla recentissima L. n. 206 del 2021, non applicabile ratione temporis nella specie, con la parziale modifica dell’articolo 78 c.p.c.(e l’introduzione dell’articolo 473-bis.8 c.p.c.).
Procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
L’interpretazione di detto articolo 78 c.p.c., nella sua formulazione originaria, risultante dalla giurisprudenza di questa Corte, e’ stata significativamente diretta, come si e’ visto, a declinare la piu’ ampia protezione possibile del soggetto debole, per un verso, facendo dipendere la nomina del curatore speciale, quale terzo garante di quella protezione, in buona sostanza dall’accertamento negativo del requisito di adeguatezza, in senso lato, dei genitori a rappresentare l’interesse del minore in un determinato processo e, per altro verso, anticipando, in via preventiva, la tutela alla fase dell’accertata incompatibilita’ anche solo potenziale con l’interesse dei genitori (Cass. 7734/2022).
In conclusione, la Corte territoriale, in ragione delle nullita’ del giudizio d’appello accertate in questa sede, dovra’ procedere alla rinnovazione dei relativi atti a nuovo esame del merito.
Resta da puntualizzare che la nullita’, sotto il profilo accertato, e’ emersa nel giudizio di appello alla luce di piu’ approfondite indagini che hanno indotto il giudice del gravame ad attribuire ai Servizi sociali la responsabilita’ esclusiva nei termini sopra precisati, cio’ che ha comportato la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi e, di conseguenza, la necessita’ della nomina di un curatore speciale del minore, cui compete, a sua volta, la nomina del difensore tecnico.
Ricorrendo tali circostanze, deve essere escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacche’ tale rimessione, comunque contraria al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso all’articolo 111 Cost., comma 2 e all’articolo 6 CEDU), specie quando essa investa interessi di grande delicatezza quali quelli che riguardano la tutela dei minori, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., in combinato disposto con l’articolo 383 c.p.c., comma 3, tra le quali non rientra la fattispecie in esame, per essersi le rilevate nullita’ determinate nel giudizio d’appello (cfr. Cass. 12020/2019, in tema di giudizio sullo stato di adottabilita’).
In particolare, nella specie, l’esigenza di tutelare il diritto di difesa del minore, parte divenuta necessaria nel processo d’appello, per quanto si e’ detto, e non piu’ rappresentabile dai genitori in conflitto di interessi, e’ insorta nel giudizio di secondo grado, sicche’ e’ con riferimento a quest’ultimo e con la rimessione a detta fase processuale che si deve assicurare l’integrita’ del contraddittorio, per cio’ che concerne la minore, e la regolarita’ del contraddittorio stesso con riferimento alla posizione processuale dei genitori, consentendo loro, con la riapertura del giudizio di secondo grado, di articolare le proprie difese.
Il giudice di appello dovra’, dunque, procedere alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della nomina del curatore speciale del minore.
Va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’; dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.
Procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
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