Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28333.
Procedimenti instaurati per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. non è ricorribile per cassazione poiché è privo sia del requisito della definitività (essendo revocabile e modificabile in ogni tempo ex art. 742 c.p.c.) sia di quello della decisorietà (in quanto pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti).
Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28333. Procedimenti instaurati per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
Data udienza 9 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – POTESTA’ DEI GENITORI – POTESTA’ DEI GENITORI (IN GENERE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12306/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via (OMISSIS), dall’avv. (OMISSIS) il quale indica per le comunicazioni la p.e.c. (OMISSIS) e il fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura rilasciata su foglio spearato allegato al controricorso, dall’avvocata (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla p.e.c. (OMISSIS) al telefax n. (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
Avv. (OMISSIS), curatore speciale della minore (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 545/2019 della Corte di Appello di Lecce, emessa il 22/2/2019 e depositata il 27/2/2019, RG n. 97/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal relatore Bisogni Giacinto.
Procedimenti instaurati per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
FATTI DI CAUSA
1. Il 6 dicembre 2008 dal matrimonio di (OMISSIS) e (OMISSIS) era nata la figlia (OMISSIS). Nel 2012 era intervenuta la separazione consensuale dei coniugi (omologata il (OMISSIS)) che avevano stabilito l’affidamento esclusivo di (OMISSIS) alla madre e regolato il diritto di frequentazione del padre. A seguito di istanza alla Procura presso il T.M. di Taranto e ricorso ex articolo 330 c.c., proposti da (OMISSIS) che lamentava un comportamento della Petrocelli lesivo del diritto della figlia alla bigenitorialita’ era stato aperto un procedimento dal Tribunale minorile nel corso del quale, con provvedimento del 20 dicembre 2018, era stato nominato un curatore speciale a (OMISSIS) nella persona dell’avv. (OMISSIS). La nomina era stata disposta dal Tribunale per i minorenni dopo che una precedente richiesta da parte del padre della minore, era stata respinta e senza che fossero state sentite le parti e il pubblico ministero. La sig.ra Petrocelli ha impugnato tale provvedimento lamentandone la pronuncia di ufficio senza che fosse stata avanzata richiesta ne’ dalle parti ne’ dal PM e contestando la necessita’ e opportunita’ della nomina.
2. La Corte di appello di Taranto, rilevando che la nomina ben poteva essere disposta di ufficio nell’interesse della minore e ritenendo sussistente una situazione di conflitto di interesse fra la madre e la figlia, per cio’ che concerne il rapporto di quest’ultima con il padre e con specifico riguardo allo svolgimento del procedimento in corso, finalizzato alla rimozione di eventuali ostacoli esistenti al pieno dispiegarsi della relazione con il genitore, ha respinto il reclamo della (OMISSIS).
3. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto per i minorenni n. 545/2019 che ha respinto il suo reclamo articolando due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 315 bis, 320, 321, 330, 336, 337 bis, ter e quater c.c. in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 336 c.c., comma 2, articolo 69 c.p.c., articolo 70 c.p.c., articolo 71 c.p.c., articolo 38 disp. att. c.c., comma 3, articolo 75, comma 1 ord. giudiziario (articolo 360 c.c., n. 3).
4. Si difende con controricorso (OMISSIS) che eccepisce la improponibilita’ e inammissibilita’ del ricorso per cassazione.
5. Non svolge difese il curatore della minore, avv. (OMISSIS).
Procedimenti instaurati per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso e’ inammissibile. Questa Corte ha gia’ da tempo chiarito che “li provvedimento di nomina o di revoca del curatore speciale e’ privo sia del requisito della definitivita’ (poiche’ esso non si sottrae alla piu’ generale disciplina della revocabilita’, da intendersi come previsione del piu’ ampio “ius poenitendi” da parte del giudice del procedimento, legittimato in ogni tempo alla modifica o revoca del provvedimento stesso tanto in base ad un riesame ed a una diversa valutazione delle risultanze originarie, quanto in virtu’ della sopravvenienza di nuovi elementi di fatto – tra cui il venir meno delle condizioni di legittimita’ in epoca successiva alla emanazione del primo decreto-), sia di quello della decisorieta’ per il suo carattere “unilaterale” diretto a incidere sul corretto svolgimento processuale sotto il profilo specifico della rappresentanza ne procedimento dell’interesse del minore (Cass. civ. sez. I, n. 11947 del 25 novembre 1998, Cass. civ. sez. I, n. 1678 del 15 febbraio 2000).
Ne’ alcun rilievo puo’ attribuirsi all’argomentazione, quanto meno implicita, della ricorrente secondo cui il provvedimento di nomina del curatore speciale essendo avvenuto fuori da un qualsiasi contesto procedimentale che ne giustificasse l’emanazione acquisirebbe un abnorme contenuto di provvedimento avente i predetti requisiti della definitivita’ e decisorieta’. Il presupposto di tale argomentazione e’ smentito dalla stessa esposizione della vicenda processuale che si e’ concretizzata in una prima istanza (in data 6.12.2017) del Tartaglia al PMM cui e’ corrisposta la sollecitazione al TM da parte del Procuratore minorile alla “riattivazione della gia’ disposta attivita’ di mediazione e sostegno dei servizi territoriali, con contestuale attivazione di un percorso di sostegno psicologico che tenti il graduale riavvicinamento della piccola (OMISSIS) alla figura paterna con la quale non intrattiene rapporti oramai da diversi anni, nell’ottica dell’attuazione del suo diritto alla piena bigenitorialita’”. E in un successivo ricorso proposto ex articolo 330 c.c., dal (OMISSIS) che contestualmente ha chiesto la nomina di un curatore speciale. Nomina in un primo tempo non accordata ma successivamente disposta con decreto del 20 dicembre 2018. La nomina del curatore speciale e’ stata quindi disposta dal T.M. per garantire la rappresentanza dell’interesse della minore in un procedimento che e’ stato richiesto e aperto sul presupposto di una situazione di conflitto fra i genitori proprio in relazione al loro rapporto con la figlia. E’ pertinente quindi al caso in esame citare la recente pronuncia di questa Corte (Cass. civ. sez. ordinanza n. 7734 del 9 marzo 2022) con la quale si e’ stabilito che, “in tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale, l’ampliamento in sede di reclamo ael “thema decidendum” a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex articolo 333 c.p.c., comporta per i giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio su: nuovo oggetto di indagine ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale a: figlio per il sopravvenuta conflitto di interesse con i genitori”.
Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti di legge per l’imposizione alla ricorrente del versamento di somma pari al contributo unificato che non e’ applicabile al presente giudizio esente ratione materiae.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione della presente ordinanza sia omessa l’indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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