Nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28377.

Nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari

La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell’intermediario in valori mobiliari, nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall’esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d’ufficio – estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione – previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c..

Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28377. Nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: BORSA E MERCATI FINANZIARI – CONTRATTI DI BORSA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 25471/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., (gia’ (OMISSIS) s.p.a. e poi (OMISSIS) s.p.a.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 981/2016 della Corte di appello di Bologna pubblicata il 8 giugno 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal consigliere Marco Vannucci.

Nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio avanti il Tribunale di Bologna la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a. e ora (OMISSIS) s.p.a.) chiedendo: l’accertamento della nullita’, in pplicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, (di seguito indicato come “t.u. finanza”), per mancanza di forma scritta, del contratto di investimento in valori mobiliari (c.d. “contratto quadro”) a suo tempo stipulato con detta banca e, di conseguenza, l’accertamento della nullita’ di tutti i contratti, in esecuzione del primo stipulati nel corso dell’anno 1999, di acquisto e vendita a termine di valute e de covered warrants; in subordine, la risoluzione di tale contratto quadro e di quelli in esecuzione del primo posti in essere per inadempimento della banca agli obblighi, di fonte legale, di informazione a lei mettenti capo in occasione delle operazioni di investimento in valori mobiliari specificamente indicate, rivelatesi dannose; in ulteriore subordine, l’accertamento dell’inadempimento della banca a tali obblighi legali di informazione in occasione delle singole operazioni di investimento; in ogni caso, la condanna dell’istituto di credito convenuto al risarcimento del danno a esso (OMISSIS) derivato dal compimento di tali operazioni, pari a Euro 163.297,16 (perdite subite per effetto delle operazioni), oltre rivalutazione e interessi.
2. Con sentenza emessa il 27 settembre 2011 il Tribunale di Bologna rigetto’ tali domande, affermando, in particolare, e per quanto qui interessa, che non sussisteva la dedotta nullita’ in quanto il contratto quadro del 9 settembre 1997 (stipulato con (OMISSIS) s.p.a. presso la sua filiale di (OMISSIS)), in copia depositato dalla banca, era fatto per iscritto ed era stato sottoscritto da (OMISSIS) e dalla di lui madre, (OMISSIS).
3. Con sentenza pubblicata l’8 giugno 2016 la Corte di appello di Bologna rigetto’ l’appello proposto da (OMISSIS) per la riforma della citata sentenza di primo grado.
3.1 Sempre per quanto qui interessa, in risposta al terzo motivo di appello, con cui l’appellante aveva eccepito la nullita’ del contratto stipulato il 9 settembre 1997 presso la filiale di (OMISSIS) della banca perche’ mancante della sottoscrizione della stessa banca, la motivazione della sentenza e’ nel senso: con tale motivo l’appellante aveva introdotto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, in quanto nel giudizio di primo grado egli aveva chiesto l’accertamento della nullita’ di contratto quadro perche’ non avente forma scritta.
4. (OMISSIS) chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria.
5. La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso, assistito da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la novita’ della domanda di accertamento della nullita’ contenuta nel terzo motivo di appello, contiene un duplice errore di diritto: violazione dell’articolo 1421 c.c., per non avere osservato l’obbligo di accertamento officioso della nullita’, relativa (di diritto speciale), del contratto redatto per iscritto e non sottoscritto anche dalla banca; mancato coordinamento di tale obbligo con il precetto recato dall’articolo 345 c.p.c., comma 2, non avendo il giudice di appello, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda (nuova) di accertamento della nullita’ del contratto del 9 settembre 1997, convertito la domanda di accertamento della nullita’ in eccezione di accertamento della nullita’, anche relativa, rilevabile d’ufficio.
A sostegno del motivo il ricorrente cita il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 26243 del 2014.
2. Risulta dalla sentenza impugnata (ed e’ incontroverso fra le odierne parti anche in questa sede) che il contratto della cui validita’, quanto alla relativa forma, le parti discussero venne redatto per iscritto il 9 settembre 1997 e che in calce allo scritto contenente le relative clausole vennero apposte le sottoscrizioni dell’odierno ricorrente e della di lui madre.
In ragione del tempo di formazione della scrittura teste menzionata, trova applicazione il Decreto Legislativo n. 415 del 1996, articolo 18, (di attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) che prevedeva, per quanto qui rileva: che i contratti relativi ai servizi di investimento dal decreto previsti dovevano essere redatti in forma scritta e che l’inosservanza della forma scritta determinava la nullita’ del contratto (comma 1); che la nullita’ per inosservanza della forma scritta poteva essere fatta valere solo dal cliente (comma 3).
Il contenuto precettivo di tali disposizioni e’ stato ribadito dall’articolo 23 del t.u. finanza (comma 1: redazione per iscritto dei contratti relativi ai servizi di investimento e nullita’ del contratto nel caso di inosservanza di tale forma; comma 3: la nullita’ per inosservanza della forma scritta puo’ essere fatta valere solo dal cliente).
La nullita’ prevista da tali disposizioni di legge e’ qualificabile come nullita’ relativa “di protezione” dell’investitore.
La questione del coordinamento del precetto recato dall’articolo 1421 c.c. (la nullita’ del contratto puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice) con le preclusioni previste dal codice di procedura civile quanto alla proposizione di domande ed eccezioni relative alla nullita’ del contratto, ha formato oggetto di esame da parte di Cass. S.U., n. 26242 e n. 26243 del 2014 che, per quanto qui interessa, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
a) “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullita’ contrattuale deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicche’ e’ individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (nello stesso senso, nella giurisprudenza successiva, cfr.: Cass. n. 15408 del 2016; Cass. n. 6319 del 2019; del 2019 Cass. n. 26495 del 2019; per l’applicabilita’ del principio anche nel giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di societa’ di capitali, cfr Cass. n. 8795 del 2016);
b) “la rilevabilita’ officiosa delle nullita’ negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del piu’ ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (articolo 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (articolo 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 896 del 2016; Cass. n. 3308 del 2019).
Inoltre, Cass. S.U. n. 26243 del 2014 ha anche precisato che: “la domanda di accertamento della nullita’ di un negozio proposta, per la prima volta, in appello e’ inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilita’ per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullita’, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullita’ legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato articolo 345, comma 2” (in senso conforme, nella giurisprudenza successiva: Cass. n. 21775 del 2015).
Tali principi sono in questa sede da ribadire.
La sentenza impugnata, a fronte della novita’ della domanda di accertamento della nullita’ del contratto contenuto nella scrittura privata del 9 settembre 1997 per dedotta violazione del Decreto Legislativo n. 415 del 1996, articolo 18, contenuta nel terzo motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente, avrebbe dovuto, anziche’ dichiararla inammissibile per violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 1, convertirla in eccezione, rilevabile d’ufficio, di nullita’ dello stesso contratto, in applicazione del comma 2 di tale articolo del codice di rito, ed esaminarne nel merito la fondatezza.
Il motivo di censura e’ dunque fondato; come del resto lealmente ammesso dalla banca controricorrente (pagg. 3 e 4 del controricorso); con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza e’ caratterizzata da violazione degli articoli 1325, 1326, 1350 e 1418 c.c., del Decreto Legislativo n. 425 del 1996, articolo 18, e dell’articolo 23 del t.u. finanza, per non avere dichiarato la nullita’ del contratto del 9 settembre 1997 perche’ la scrittura che lo contiene non era stata sottoscritta anche dalla banca.
4. Il motivo e’ inammissibile in quanto non attinge alcuna statuizione contenuta nella sentenza impugnata: questa infatti non si e’ pronunciata sul merito della dedotta nullita’ del contratto, avendo affermato l’inammissibilita’ della relativa domanda nel giudizio di appello; con conseguente assorbimento da parte di tale pronuncia del merito della domanda stessa.
La questione della nullita’ del contratto in discorso (perche’ asseritamente non sottoscritto anche dalla banca), in quanto assorbita dalla, cassata, statuizione di inammissibilita’ della relativa domanda, resta, ovviamente, aperta davanti al giudice di rinvio (giurisprudenza di legittimita’ consolidata; in questo senso, cfr. comunque, fra le molte: Cass. S.U. n. 1271 del 1971; Cass. n. 316 del 1972; Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 11371 del 2006).
5. Con il terzo motivo il ricorrente censura, per violazione degli articoli 1362, 1363 e 1854 c.c., l’interpretazione data dalla sentenza impugnata al contenuto del contratto del 9 settembre 1997 (pagg. 3 e 4 della sentenza, in risposta ai primi due motivi di appello).
6. Infine, il ricorrente deduce (quarto motivo) che la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che la banca sia stata inadempiente agli obblighi, di fonte legale, di informazione cui era tenuta al moneto del compimento delle singole operazioni eseguite nel 1999 (pagg. 4 e 5 della sentenza, in risposta all’ultimo motivo di appello) per violazione dell’articolo 128 c.c. dell’articolo 21, articolo 23, comma 6, del t.u. finanza, nonche’ degli articoli 28 e 29 del regolamento della CONSOB n. 11522 del 1998.
7. Non vi e’ obbligo di risposta a tali due motivi perche’ assorbiti dall’accoglimento del primo motivo che ha l’effetto di riaprire la preliminare questione di nullita’ del contratto del 9 settembre 1997 e, dunque, anche quelle di interpretazione dello stesso contratto e di inadempimento della banca agli obblighi di informazione predetti.
8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, dovra’ esaminare l’appello proposto dal ricorrente per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 27 settembre 2011 uniformandosi al seguente principio di diritto:
“la domanda di accertamento della nullita’ di contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi del Decreto Legislativo n. 415 del 1996, articolo 18) proposta nei confronti di intermediario in valori mobiliari (nella specie, banca) dal cliente per la prima volta in appello nell’ambito di giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall’esecuzione del contratto medesimo, inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, deve dal giudice di appello – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullita’, anche se relativa di protezione, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, – essere convertita ed esaminata nel merito come eccezione di nullita’ legittimamente formulata dall’appellante, come consentito dal citato articolo 345, comma 2”.
Al giudice di rinvio e’ rimessa la pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui rimette la pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

 

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