Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 17 gennaio 2020, n. 843.
La massima estrapolata:
Presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un’azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall’arricchito. Ne consegue che è ammissibile l’azione di arricchimento quando l’azione, teoricamente spettante all’impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Sentenza 17 gennaio 2020, n. 843
Data udienza 12 luglio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16434-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in proprio e quale rappresentante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) tra (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSORZIO ASI TARANTO;
– intimato –
Nonche’ da:
CONSORZIO ASI TARANTO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, in proprio e quale rappresentante del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) tra (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 23/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che il sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vengano rigettati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/3/2017 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e quale legale rappresentante del Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) tra (OMISSIS) s.p.s. e (OMISSIS) s.p.a. -, e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Taranto 27/2/2016, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese di Taranto, defalcando in particolare le somme versate a titolo di oneri e spese di collaudo, nonche’ di interessi di mora. Con conferma per il resto dell’accoglimento della originaria domanda di quest’ultimo di ripetizione di quanto da controparte “percepito a titolo di corrispettivo dei due contratti di appalto” stipulati in data 16/5/1989 e 12/12/1989, nonche’ di successivi atti aggiuntivi.
Ha per converso rigettato il gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e nella qualita’ – in relazione alla declaratoria di inammissibilita’ della domanda proposta nei confronti del Consorzio di pagamento dell’indennizzo ex articolo 2041 c.c., stante l’utilizzazione dell’opera da parte del medesimo.
Ha al riguardo argomentato dalla ravvisata inammissibilita’ nella specie dell’azione ex articolo 2041 c.c., stante la sua natura sussidiaria, e l’esperibilita’ nel caso dell’azione di risarcimento danni ex articolo 2043 c.c. all’esito dell’accertamento in sede penale dell’esecuzione delle opere “a seguito dell’accordo criminoso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e nella qualita’ – propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale (ASI) di Taranto (gia’ Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese (SISRI) di Taranto), che spiega altresi’ ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia falsa applicazione dell’articolo 2042 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 c.c., erroneamente argomentando dalla ravvisata esperibilita’ dell’azione risarcitoria ex articolo 2043 c.c. “nei confronti dei funzionari del Consorzio (OMISSIS), e (OMISSIS)” nonche’ “dell’amministratore, all’epoca dei fatti, di (OMISSIS) s.p.a. e del dirigente della (OMISSIS) s.p.a., laddove “la tutela risarcitoria concorre con le azioni previste in riferimento a ciascun specifico rapporto rispetto alle quali soltanto e’ possibile la valutazione della “sussidiarieta’” ex articolo 2042 c.c.”.
Lamenta che la disciplina di cui al Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23 (conv. nella L. n. 144 del 1989) e al Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35 nonche’ al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191 in tema di esercizio dell’azione diretta nei confronti del funzionario pubblico (in ragione dell’interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra l’amministratore o il funzionario e l’ente locale), “non e’ applicabile ne’ ratione temporis ne’ per ragioni di carattere soggettivo alla vicenda che ci occupa, con la conseguenza che essa non puo’ rappresentare alcun ostacolo all’applicabilita’ della disciplina… dettata dagli articoli 2041 ss. c.c.”.
Lamenta ulteriormente come “supporre che la conclusione di un contratto invalido, ancorche’ per effetto di un illecito penale, possa giustificare l’esperimento dell’azione risarcitoria delle societa’ nei confronti di chi le rappresentava” significhi “trascurare completamente… che l’intera condotta del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e’ stata posta in essere essenzialmente nell’interesse delle societa’ da loro rappresentate”, sicche’ “non e’ configurabile alcun illecito posto in essere in danno delle societa’, tale da giustificare l’esercizio di un’azione risarcitoria, che, comunque, e’ altro, rispetto all’azione restitutoria esercitata con la domanda riconvenzionale”.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ l’azione di ingiustificato arricchimento e’ contraddistinta da un carattere di residualita’ che ne postula l’inammissibilita’ ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (v. Cass., 20/11/2018, n. 29988; Cass., 9/5/2018, n. 11038; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28042).
Questa Corte ha al riguardo avuto peraltro recentemente modo di precisare che, costituendo presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento la mancanza di una azione tipica, tale deve intendersi non gia’ ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (v. in particolare Cass., 22/11/2017, n. 27827).
In altri termini, il carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita non soltanto quando sussista un’altra azione tipica utilizzabile dall’impoverito nei confronti dell’arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro soggetti diversi dall’arricchito che siano obbligati per legge o per contratto (v. Cass., 13/6/2018, n. 15496; Cass., 9/5/2018, n. 11038; Cass., 11/1/2013, n. 617; Cass., 27/6/1998, n. 6355; Cass., 15/7/2003, n. 11067), la sussistenza di tale diversa azione potendo essere accertata anche d’ufficio allorquando il punto sia ancora controverso per effetto dell’impugnazione del convenuto (v. Cass. 5/8/2005, n. 16594).
A tale stregua, si e’ ulteriormente sottolineato, l’azione di arricchimento deve ritenersi ammissibile allorquando l’azione teoricamente spettante all’impoverito sia prevista da clausole generali, come quella extracontrattuale ex articolo 2043 c.c. (v., con riferimento alla responsabilita’ precontrattuale, Cass., 22/3/2012, n. 4620).
Nel condividersi tale assunto, che va anche nel caso ribadito, deve porsi ulteriormente in rilievo come l’opposta soluzione si appalesi in realta’ priva di pregio atteso che, come recentemente sottolineato anche in dottrina, essa si fonda in realta’ sull’esigenza di non alterare il contemperamento d’interessi dal legislatore realizzato mediante la disciplina delle singole fattispecie.
Poiche’ la residualita’ dell’azione generale di arricchimento senza causa, e pertanto il divieto di relativa esperibilita’ in presenza di azione tipica, trova in realta’ propriamente ragione nell’esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie in favore del soggetto impoverito il quale abbia gia’ ottenuto ristoro mediante altro rimedio, emerge invero con tutta evidenza che ben puo’ allora riconoscersi al danneggiato la possibilita’ scegliere tra azione generale di arricchimento e altri rimedi, in termini di alternativita’ o di complementarieta’, come si desume da talune specifiche disposizioni del codice civile, quali ad es. gli articoli 935 e 936 c.c. (acquisto a titolo di accessione ovvero unione e commistione), prevedenti la restituzione dei materiali e il risarcimento dei danni, ed altresi’ l’articolo 1591 c.c., ove si sancisce l’obbligo del corrispettivo fermo restando il risarcimento del danno.
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.
La vicenda in esame attiene a contratti di appalto (e a successivi atti aggiuntivi) stipulati tra la societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e quale legale rappresentante del Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) – e le societa’ tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., al fine di rendere possibile l’utilizzo di aree a tergo dell’erigendo Molo polisettoriale (in fase di progettazione da parte del Consorzio) per lo smaltimento di ingenti quantitativi di scorie e residui delle lavorazioni di altoforno.
All’esito dell’accertamento con sentenza penale di condanna pronunziata da Cass. 24/11/1994 nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) (per ASI), (OMISSIS) (per (OMISSIS)), (OMISSIS) (per (OMISSIS)), nonche’ della declaratoria (passata in giudicato) di nullita’ del contratto d’appalto del 12/12/1989, il Consorzio ha proposto nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e nella qualita’ – domanda di ripetizione ex articolo 2033 c.c. di quanto versato a queste ultime a titolo di corrispettivo dei due contratti d’appalto, e quest’ultima ha in via riconvenzionale domandato la corresponsione dell’indennizzo ex articolo 2041 c.c..
Orbene, nel dare atto che il giudice di prime cure ha fatto riferimento all'”obbligo risarcitorio connesso alla condotta illecita che ha cagionato l’evento dannoso e ad una possibile domanda di risarcimento ex articolo 2043 c.c., ben diversa dall’azione diretta di natura contrattuale prevista dal Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23 e Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35″; e nel sottolineare come tale giudice abbia ritenuto essere la “possibilita’” per l’allora appellante ed odierna ricorrente di “agire ex articolo 2043 c.c. che porta ad escludere quella di agire ex articolo 2041 c.c., per la natura sussidiaria di quest’ultima”, non avendo nella specie rilevanza la circostanza che “la diversa azione non sia sovrapponibile a quella di cui all’articolo 2041 c.c.” in quanto “proprio perche’ quella di cui all’articolo 2041 c.c. e’ sussidiaria a qualsiasi “altra azione”, non vi puo’ essere coincidenza degli elementi costitutivi delle due azioni”, la corte di merito e’ pervenuta invero ad erroneamente affermare di condividere “la conclusione del tribunale della facolta’ di (OMISSIS) di agire ex articolo 2043 c.c. nei confronti di detti soggetti e della conseguente inammissibilita’ della azione ex articolo 2041 c.c.”.
Dell’impugnata sentenza, assorbito il ricorso incidentale (con il quale il ricorrente in via incidentale si duole che la corte di merito abbia “errato nello stabilire il valore della controversia, che era di oltre 30 milioni di Euro”), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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