Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 luglio 2021| n. 18708.

presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Ordinanza|1 luglio 2021| n. 18708. presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI – RESPONSABILITA’ DA SINISTRI STRADALI (IN GENERE) – presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25263-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 266/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 29/01/2019.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Aversa, (OMISSIS), gia’ Milano Assicurazioni, che garantiva il veicolo condotto dai proprietari responsabili del sinistro, (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in Sant’Arpino il 18 ottobre 2006. Si costituiva l’assicuratore eccependo l’improcedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, il difetto di legittimazione attiva e passiva, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e la nullita’ della domanda per mancata indicazione delle lesioni subiti, e contestava la determinazione del pregiudizio;
il Giudice di pace, con sentenza del 22 agosto 2014, accoglieva la domanda dichiarando la pari responsabilita’ dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro, con condanna della compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni e alla meta’ delle spese di lite e di consulenza tecnica;
avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS), davanti al Tribunale di Napoli Nord lamentando l’errato riconoscimento di un concorso di colpa paritario, atteso che la prova testimoniale consentirebbe di attribuire la responsabilita’ esclusiva al conducente del veicolo antagonista, l’irrilevanza causale del mancato uso delle cinture di sicurezza, l’errata determinazione del danno e la compensazione delle spese di lite. Si costituiva unicamente l’appellata, (OMISSIS) S.p.A, chiedendo il rigetto del gravame;
il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 29 gennaio 2019 rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell’assicuratore;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Federico (OMISSIS) sulla base di un motivo. Le parti intimate non svolgono attivita’ processuale.
CONSIDERATO
che:
con il ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 la violazione degli articoli 1227, 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c. e articolo 149 C.d.S. e degli articoli 112,115 e 116 c.p.c.. I giudici di merito, di primo e secondo grado, non avrebbero individuato il vero motivo della concorsualita’ declinata in sentenza. In particolare, dell’articolo 1227 c.c., comma 1, riguarda la condotta del danneggiato che contribuisce a determinare la lesione iniziale ovvero incide sul rapporto di causalita’ materiale, mentre la seconda ipotesi riguarda la condotta del creditore che non si attivi per evitare l’aggravarsi della lesione iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalita’ giuridica con il danno. Conseguentemente, dell’articolo 1227 c.c., comma 1, impone al giudice di procedere d’ufficio all’indagine sul concorso di colpa del danneggiato, mentre dell’articolo 2054 c.c., comma 2, opera soltanto come criterio sussidiario, nel caso di mancanza di prova liberatoria. Orbene, i giudici di merito avrebbero attribuito all’attore una corresponsabilita’, sulla base dell’articolo 1227 c.c., comma 1, ma senza che ne ricorressero gli elementi fattuali. In particolare, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto provata la dinamica dell’evento con la conseguenza che doveva ritenersi dimostrata anche la prova liberatoria in ordine alla responsabilita’ dell’attore nello scontro. Al contrario, la corresponsabilita’ sarebbe stata collegata alla mancanza di prova del mancato uso delle cinture di sicurezza. Il giudice di appello, senza occuparsi della rilevanza dell’uso delle cinture di sicurezza, avrebbe ritenuto sussistente la corresponsabilita’ applicando erroneamente l’articolo 2054 c.c.. Sotto tale profilo la decisione di appello sarebbe errata, perche’ la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di avere usato la normale diligenza con un comportamento esente da colpa e l’articolo 149 C.d.S. pone una sorta di presunzione di responsabilita’ a carico del veicolo tamponante. Davanti al Giudice di pace l’oggetto del giudizio era costituito, non dalla collisione, ma dalla lesione personale subita, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto applicare l’articolo 2054 c.c. per ridurre i danni derivanti dalla lesione personale. La decisione di primo grado sarebbe frutto di confusione tra le due norme, che avrebbe determinato la formulazione di motivi di appello, a loro volta, non chiari. In ogni caso, in sede di gravame, la compagnia non avrebbe contestato il profilo della responsabilita’ nella causazione del sinistro. Infine, per completezza, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze istruttorie;
Il motivo e’ fondato. Il ricorrente a pagina 11, censurando la lettura superficiale delle risultanze istruttorie da parte del giudice di appello, evidenzia che, contrariamente alla generica ricostruzione della dinamica operata in quella sede, il teste escusso avrebbe chiaramente precisato che la “Seat urtava con il suo lato anteriore il lato posteriore della Smart”. Pertanto il sinistro sarebbe stato necessariamente causato da un tamponamento. Nel caso di specie, afferma ancora il ricorrente, “non puo’ in alcun modo trovare applicazione il criterio sussidiario di cui all’articolo 2054 c.c. dovendosi ritenere la presunzione di responsabilita’ fissata dall’articolo 149 C.d.S.”;
le censure del ricorrente sono fondate, atteso che, effettivamente, dal contenuto della sentenza impugnata (pagina 4) emerge che il teste aveva riferito che il veicolo di proprieta’ dei convenuti “tamponava” quello condotto dall’attore, pur senza precisare le condotte di guida tenute dai due conducenti dei veicoli durante lo scontro. Cio’ non avrebbe consentito al giudicante di ricostruire accuratamente la dinamica al fine di escludere l’ipotesi di corresponsabilita’. Ricorrendo all’ipotesi di dubbio istruttorio il giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla presunzione di pari responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 2, non avendo l’attore fornito la prova evidente di avere adottato un comportamento esente da ogni profilo di responsabilita’;
nonostante la formulazione non lineare del motivo del ricorso per cassazione gli elementi addotti dal (OMISSIS) consentono di affermare la violazione dell’articolo 2054 c.c. da parte del giudice di appello, norma erroneamente riferita all’ipotesi di tamponamento;
deve darsi continuita’ al costante orientamento di questa Corte secondo cui “ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 149, comma 1, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l’applicabilita’ della presunzione di pari colpa di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017, Rv. 644410 – 01);
conseguentemente avendo il giudice di appello erroneamente fatto applicazione del parametro sussidiario previsto dall’articolo 2054 c.c., comma 2 e del conseguente onere della prova gravante sulle parti (secondo le argomentazioni astrattamente corrette, espresse a pagina 4 e 5 della sentenza impugnata, ma errate in concreto, se riferite all’ipotesi di tamponamento), la decisione va annullata sul punto e il giudice del rinvio dovra’ riesaminare le risultanze istruttorie alla luce dei principi espressi da costante giurisprudenza di legittimita’, al fine di verificare se il conducente del veicolo tamponante aveva fornito la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione, erano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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