Presentazione delle liste elettorali i moduli aggiuntivi

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 9 maggio 2019, n. 3028.

La massima estrapolata:

In sede di presentazione delle liste elettorali i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati. E’ pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato una lista, escludendola dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, motivato con il fatto che, in base alle modalità di presentazione della lista, non si può evincere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l’atto di presentazione e sottoscrizione, essendo stati presentati i moduli aggiuntivi dei sottoscrittori solo spillati fra loro sul lato superiore sinistro, non essendovi alcun segno di congiunzione (timbro, firma, etc.), per cui manca un qualsiasi elemento che comprovi la congiunzione con i fogli che recano l’elenco dei candidati.

Sentenza 9 maggio 2019, n. 3028

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3815 del 2019, proposto da:
Ro. Gr. e altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Pa. Cl., Gi. Za., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Cl. in Roma, via (…);
contro
III Sottocommissione Elettorale Circondariale di (omissis) Sede di (omissis), Comune di (omissis), non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO:SEZIONE I n. 00866/2019, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento:
– del verbale della Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di (omissis) Sede di (omissis) del 28 aprile 2019, n. 205, con il quale è stata ricusata la lista Alternativa per Santa Sofia;
– della nota di comunicazione del predetto verbale del 29 aprile 2019, prot. n. 209/3a S.E.C.;
– nonché di ogni altro atto a questi connesso, prodromico, presupposto collegato o conseguente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Pa. Cl. e l’Avvocato dello Stato Pa. Ze.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si controverte dell’esclusione della lista “Alternativa per Santa Sofia” dalle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di (omissis), che si terranno il prossimo 26 maggio 2019.
La Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di (omissis) Sede di (omissis), ha ricusato tale lista perché ha ritenuto insufficiente il numero delle sottoscrizioni; ciò in quanto la presentazione della stessa è avvenuta mediante un modulo principale e due moduli allegati, uniti esclusivamente da una spillatura e carenti di timbri di congiunzione, inidonei, in modo inequivocabile, a rendere certezza che i sottoscrittori riportati nei secondi fogli siano stati consapevoli di aver dato il loro appoggio a quella determinata lista ed i relativi candidati.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Calabria da Ro. Gr. e altri, cittadini elettori, promotore della lista il primo, candidato alla carica di Sindaco il secondo, candidato alla carica di consigliere comunale l’ultimo.
I ricorrenti hanno dedotto che il provvedimento, oltre che inadeguatamente motivato, sarebbe erroneo, in quanto i sottoscrittori erano pienamente consapevoli di sostenere la lista di cui si discorre. Infatti, non vi potrebbe essere alcun dubbio sul fatto che i moduli siano stati assemblati prima dell’apposizione delle sottoscrizioni, atteso che ogni foglio presenta la dicitura segue e la numerazione progressiva e l’ufficiale autenticatore ha indicato il numero delle sottoscrizioni apposte in ogni modulo. D’altra parte, i formalismi pretesi dalla normativa in materia di competizioni elettorali non sarebbero fini a se stessi, bensì strumentali al rispetto delle regole sostanziali, rispetto indiscutibile nel caso di specie.
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha richiamato l’insegnamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2014, n. 2391; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3069) secondo cui “i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati”.
Ha precisato, il primo giudice, che “La circostanza che sulle singole pagine vi sia impressa la dicitura segue e il numero progressivo di pagina non vale ad assicurare che i vari fogli fossero sin dall’origine uniti, così come l’autenticazione, apposta solo nel secondo foglio di ciascuno dei moduli, non vale a poter affermare che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti. Le stesse insistono nelle originarie censure di difetto di motivazione e di mero formalismo. Stigmatizzano l’omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso, con il quale si era censurato il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Citano giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale è da ritenersi ammissibile “il soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale qualora l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’Amministrazione e comunque se la regolarizzazione non comporta adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e principi del procedimento elettorale” (III, 23.5.2018, n. 3093 e 29.5.2017, n. 2551). Nel caso di specie, deducono gli appellanti, nei moduli forniti dal Ministero non era indicato alcuno spazio ove avrebbe dovuto essere apposto il timbro o la firma di congiunzione, né era indicata la necessità di tali formalità . Non solo. Nelle Istruzioni pubblicate dal Ministero non era prescritta né indicata la necessità di apporre timbri o firme di congiunzione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della pubblica udienza del 9 maggio 2019.
Ritiene il collegio che il ricorso sia infondato.
La pronuncia del TAR costituisce corretta applicazione dei principi affermati da questo Consiglio di Stato, a mente dei quali: 1. In sede di presentazione delle liste elettorali, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati. E’ pertanto legittimo il provvedimento con il quale la Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato una lista, escludendola dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, motivato con il fatto che, in base alle modalità di presentazione della lista, non si può evincere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l’atto di presentazione e sottoscrizione, essendo stati presentati i moduli aggiuntivi dei sottoscrittori solo spillati fra loro sul lato superiore sinistro, non essendovi alcun segno di congiunzione (timbro, firma, etc.), per cui manca un qualsiasi elemento che comprovi la congiunzione con i fogli che recano l’elenco dei candidati.
2. La particolare celerità del sub-procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme, non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale (ex multis Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 6 maggio 2014 n. 2335; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3069).
Quanto all’ulteriore doglianza dell’appellante (asseritamente non esaminata in prime cure) che pone l’accento sulla scusabilità della mancanza formale a base della ricusazione, avuto riguardo alle istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno che nulla dicevano in ordine alla necessità di congiunzioni o timbri in relazione alle diverse pagine dei moduli riservati alla sottoscrizione, può replicarsi che la giurisprudenza del Consiglio di Stato sullo specifico tema costituisce vero e proprio diritto vivente.
L’appello è in conclusione respinto.
Avuto riguardo alle peculiarità della questione appare comunque equo compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere

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