Prescrizione e condanna al pagamento delle spese

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2891.

Prescrizione e condanna al pagamento delle spese.

Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l’imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza.

Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2891. Prescrizione e condanna al pagamento delle spese

Data udienza 28 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Reati ex artt. 642, 477, 482, c.p. – Continuazione – Sentenza di condanna doppia conforme – Limiti deducibilità vizi di motivazione – Estinzione per prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PERROTTI MASSIMO;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASTROBERARDINO PAOLA;
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore della costituita parte civile, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ della proposta impugnazione;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo l’azione improcedibile per intempestivita’ della querela.

Prescrizione e condanna al pagamento delle spese

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilita’ dell’imputato per i reati di cui agli articoli 642 e 477 e 482 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione, ed applicato la sanzione penale ritenuta di giustizia, calcolando anche la somma dovuta alla parte civile a titolo di risarcimento del danno provocato dal reato. Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di seguito sinteticamente esposti secondo quanto dispone l’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1.1-2. con i primi due motivi si propone censura alla sentenza impugnata a cagione della violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ (articolo 606, comma 1, lettera c, in riferimento all’articolo 420 ter c.p.p., articolo 484 c.p.p., comma 1 e 2 bis); l’imputata, ritualmente citata per la prima udienza fissata alla data del 20 settembre 2019 per la celebrazione del giudizio di appello, adduceva legittimo impedimento a comparire; la Corte, riconosciuto l’impedimento legittimo, differiva la celebrazione all’udienza del 9 ottobre successivo, disponendo la notifica all’imputata della ordinanza di rinvio a mezzo servizio postale ed al difensore a mezzo p.e.c. anche quale domiciliatario dell’imputata non reperibile (articolo 161 c.p.p., comma 4); all’udienza del 9 ottobre la Corte, preso atto della persistente assenza dell’imputata e non avendo prova della ricezione dell’avviso di differimento del quale aveva disposto la notifica, disponeva nuovo rinvio all’udienza del 10 dicembre successivo, sospendeva i termini della prescrizione; all’udienza del 10 dicembre il difensore di fiducia presente faceva rilevare alla Corte la intempestiva notificazione all’imputata della ordinanza di rinvio adottata all’udienza del 20 settembre, la raccomandata contenente la comunicazione della ordinanza di rinvio era infatti pervenuta nella conoscenza della imputata solo la mattina del 9 ottobre 2019, non consentendo quindi alla stessa di raggiungere in tempo utile l’ufficio giudiziario torinese, distante alcune centinaia di chilometri dal suo domicilio; la Corte riteneva invece tempestiva la notifica della ordinanza, equivocando sulla data di conoscenza della stessa (il 7 ottobre era infatti la data in cui presso il domicilio della imputata era pervenuto l’avviso di giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale, ove la destinataria avrebbe potuto riceverla solo il successivo 9 ottobre);

 

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l’imputata, che aveva ricevuto avviso della data di rinvio della udienza solo la mattina del 9 ottobre, non aveva pertanto potuto presenziare a quella udienza e non poteva dunque conoscere la data del 10 dicembre fissata per la celebrazione del giudizio in assenza dell’imputata; ne’ a tale deficit conoscitivo poteva supplire la presenza del difensore di fiducia, che era edotto della data del rinvio nella qualita’ di difensore, ma giammai nella qualita’ di domiciliatario ex lege dell’imputato, non potendo il meccanismo suppletivo indicato all’articolo 161 c.p.p., comma 4, essere attivato allorquando la irreperibilita’ momentanea dell’imputato non era stata ancora riscontrata (nei termini la difesa indica l’orientamento di questa Corte: Sez. 3, n. 48028, del 26/11/2019); l’imputata doveva pertanto ritenersi inconsapevolmente assente all’udienza del 10 dicembre 2019, quando la Corte aveva rigettato l’eccezione tempestivamente proposta dal difensore e riservato la decisione. Dal difetto di costituzione del contraddittorio consegue la nullita’ della udienza e della sentenza emessa all’esito;
1.3. con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce violazione della norma penale (articolo 606 c.p.p., comma 1. lettera b, in relazione all’articolo 124 c.p.), per avere la Corte illegittimamente stimato tempestiva la querela sporta dalla Compagnia assicuratrice in data 29 maggio 2014 (nei tre mesi dalla ricezione della informativa dell’investigatore incaricato di verificare la natura fraudolenta del richiesto indennizzo), atteso che la stessa Compagnia aveva avuto piena contezza della natura fraudolenta della domanda indennitaria avanzata dalla (OMISSIS) sin dal gennaio del 2013, quando il Dott. (OMISSIS) aveva fatto rapporto circa la riconosciuta falsita’ della documentazione sanitaria e diagnostica posta a fondamento della richiesta; talche’ i successivi accertamenti demandati all’investigatore avevano funzione meramente dilatoria, atta a giustificare il differimento sine die della data di conoscenza legale del raggiro ideato ai danni della Compagnia.
2. Con le conclusioni scritte depositate in data 1 ottobre 2021, il pubblico ministero, ritenuta la fondatezza del motivo di ricorso di natura processuale, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
3. La parte civile costituita, con le conclusioni scritte depositate in data 20 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso proposto dall’imputata.
4. Il difensore, con le conclusioni scritte depositate in data 12 ottobre 2021 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, essendo l’azione improcedibile per deficit di tempestivita’ della querela.

 

Prescrizione e condanna al pagamento delle spese

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di procedibilita’ proposta, in riferimento al solo reato di cui al capo A, con il terzo motivo di ricorso deve essere delibata ancor prima della verifica della eventuale estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (come richiesto dal Procuratore generale con le conclusioni scritte depositate), giacche’ da tale verifica dipende la stessa correttezza dell’atto di esercizio dell’azione penale.
1.1. Sul punto specifico dedotto, la sentenza impugnata ha confermato la decisione consonante di primo grado, si tratta pertanto di doppia pronuncia conforme, con i conseguenti limiti alla deducibilita’ dei vizi di motivazione della decisione non condivisa dal ricorrente. Ed in tal senso non puo’ che rilevarsi come la deduzione difensiva sia volta (terzo motivo) a reiterare censure alla valutazione di merito (argomentata con logica coerenza, in aderenza alle acquisizioni probatorie) circa il momento in cui la persona offesa ebbe la certezza che la domanda di indennizzo per il sinistro subito fondasse su documentazione contraffatta ed avesse quindi natura fraudolenta. Tale definitiva contezza, sostiene il giudice del merito, la persona offesa guadagno’ solo dopo che l’investigatore incaricato ( (OMISSIS)) ebbe contezza e riporto’ alla Compagnia le modalita’ con le quali era stata architettata la frode ed era stata formata la falsa documentazione sanitaria; il che avvenne, si assume nel merito, il 18 marzo 2014, il che consente di ritenere logica e coerente con le evidenze dibattimentali la decisione di merito, che ha stimato come tempestiva la querela sporta il 29 maggio successivo. Il Collegio intende infatti sul punto offrire continuita’ a quell’orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex articolo 124 c.p., essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni o considerazioni svolte in termini di possibilita’ o eventualita’ prive di adeguato supporto probatorio (in tema anche Sez. 5, n. 46485, del 20/6/2014, Rv. 261018; Sez. 2, n. 37584, del 5/7/2019, Rv. 277081).
1.2. Cio’ posto quanto a procedibilita’ dell’azione penale per il piu’ grave reato sub A, vanno nondimeno condivise le conclusioni rassegnate dal P.G.: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perche’ tutti i reati contestati sono oggi certamente estinti per prescrizione. Rileva il Collegio che -in considerazione della non manifesta infondatezza dei motivi dedotti in tema di inosservanza delle norme processuali dettate sul tema della corretta e tempestiva informazione all’imputato della data cui l’udienza, differita in ragione del legittimo impedimento prospettato, e’ stata rinviata (sul punto il contrasto di giurisprudenza interno alle sezioni di questa Corte e’ stato devoluto alle Sezioni unite per l’udienza del 25 novembre 2011, ric. N. R.G. 17964/2021)- il proposto ricorso e’ pienamente idoneo – diversamente dai casi di inammissibilita’ per manifesta infondatezza delle censure – ad instaurare il rapporto di impugnazione per tutti i reati oggetto di condanna, condizione che consente di rilevare anche d’ufficio ex articolo 609 c.p.p., comma 2, la causa di immediato proscioglimento nelle more intervenuta, costituita -nella specie- dalla prescrizione dei reati per cui e’ processo (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 – 01; tra le decisioni delle sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 dell’8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 – 01: in entrambi i casi oggetto delle citate decisioni, come in quello oggi scrutinato, la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).
1.2.1. Ed invero, dalla data di commissione del fatto meno remoto (capo A, 29 maggio 2012), tenuto conto di un periodo di sospensione pari a 18 giorni (rinvio per legittimo impedimento dell’imputato dal 20 settembre 2019 al 9 ottobre successivo), sono decorsi, ad oggi, oltre sette anni e mesi sei, termine cadente il 17 dicembre 2019, previsto nella sua durata massima, per i delitti puniti con pena inferiore o eguale ad anni sei di reclusione, dal combinato disposto degli articoli 157 e 161 c.p., nel testo attuale applicabile ratione temporis. Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. (sup. sub 1.1), deve addivenirsi a pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.

 

Prescrizione e condanna al pagamento delle spese

2. Cio’ posto e ribadita la procedibilita’ per il reato di cui al capo A, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 578 c.p.p., il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale e’ stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, sono tenuti a decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili; e, a tal fine, devono esaminare compiutamente i motivi di impugnazione, non potendosi dare conferma alle statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’articolo 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 2, n. 29499, del 23/5/2017, Rv. 270322). Occorre, pertanto, procedere all’esame dei motivi di ricorso suscettibili di assumere reale incidenza sulla conferma o meno delle statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado e confermate con la decisione di appello.
2.1. In tale prospettiva si e’ gia’ detto (sup. sub 1.1.) della infondatezza del motivo di ricorso dedotto in tema di procedibilita’ per la ritenuta intempestivita’ della querela; mentre gli altri motivi di gravame svolti in tema di accertamento della penale responsabilita’ devono ritenersi quanto mai generici, unica e identificata essendo la persona interessata a lucrare l’indennizzo richiesto ed asseverato con la falsa documentazione allegata alla richiesta d’indennizzo.
2.1.1. Cio’ posto, occorre osservare che l’intervenuta prescrizione dei reati (ridotti a giuridica unita’ per effetto della riconosciuta continuazione) non esclude, di per se’, che l’imputato possa egualmente essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla costituita parte civile, atteso che l’unico limite che il giudice incontra e’ costituito dalla soccombenza della parte civile: infatti, solo nel caso in cui la domanda della parte civile sia ritenuta nel merito infondata, il giudice non puo’ condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali in suo favore (arg. ex articolo 541 c.p.p., comma 2 e articolo 442 c.p.p., comma 2, articolo 91 c.p.c.). Deve ritenersi applicabile, pertanto, quella pacifica giurisprudenza secondo la quale “soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, neanche in minima quota, al pagamento delle spese processuali. Ma la prescrizione dei reati per i quali la parte offesa sia stata ammessa a costituirsi parte civile non e’ indice di soccombenza, sicche’ l’imputato ben puo’ essere ugualmente condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ” (v., in motivazione, Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, P.G. e altri in proc. Caruso e altri, Rv 267317 – 01; Sez. 2, n. 3186 dell’11/12/2012, dep. 22/1/2013, Montagna, Rv. 254448 – 01; v. anche Sez. 6, n. 31744 del 22/5/2003, Cosma, Rv. 225928 – 01). Alla stregua di tali principi, la ricorrente va condannata a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) s.p.a., che, in base alla qualita’ dell’opera prestata in relazione alla natura e all’entita’ delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) s.p.a., che liquida in complessivi Euro 2.875,00, oltre accessori di legge.

 

Prescrizione e condanna al pagamento delle spese

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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