Preliminare di compravendita e risoluzione per inadempimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 dicembre 2021| n. 40292.

Preliminare di compravendita e risoluzione per inadempimento.

In tema di contratto preliminare, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale – e non quale esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni; in tal caso, dunque, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfetaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati

Ordinanza|15 dicembre 2021| n. 40292. Preliminare di compravendita e risoluzione per inadempimento

Data udienza 29 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto preliminare di compravendita – Risoluzione per inadempimento – Domanda della parte adempiente che abbia conseguito il versamento della caparra di risoluzione contrattuale e di condanna al risarcimento dei danni – Qualificazione come domanda di risoluzione e non come recesso Trattenimento della caparra a titolo di acconto sui danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 93-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2738/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 15.12.2010 (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Padova per sentir dichiarare la risoluzione, per inadempimento del convenuto, del preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra le parti in data 7.12.2005, avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione. L’attore assumeva di aver versato la complessiva somma di Euro 115.000, della quale invocava la restituzione sul presupposto che il progetto negoziale non si fosse perfezionato per inadempimento del promittente venditore.
Resisteva il (OMISSIS), che a sua volta invocava la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno derivante dal mancato perfezionamento della programmata compravendita, quantificato nell’importo di Euro 69.006,68.
Con sentenza n. 375/2015 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la mancata esecuzione del preliminare fosse dipesa dal fatto colpevole dell’attore, che dunque condannava a risarcire il danno al convenuto.
Interponeva appello avverso detta decisione il (OMISSIS), limitatamente alla mancata condanna del (OMISSIS) alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione del contratto risolto. L’appellato si costituiva invece in seconde cure, per resistere al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 2738/2016, la Corte di Appello di Venezia accoglieva in parte l’impugnazione, affermando che l’appellante aveva comunque dimostrato di aver versato al (OMISSIS) il complessivo importo di Euro 48.500, somma della quale aveva diritto ad ottenere la restituzione. Il (OMISSIS), invece, non aveva dimostrato il danno di cui aveva invocato il risarcimento, se non limitatamente al solo importo di Euro 27.000. Operata quindi la compensazione tra dare ed avere, la Corte territoriale condannava l’appellato a restituire all’appellante la somma di Euro 21.500.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello non avrebbe considerato che il (OMISSIS) aveva dettagliato le varie voci di danno patite per effetto dell’inadempimento del (OMISSIS), il quale – per parte sua- aveva contestato in modo specifico soltanto talune delle varie voci di cui anzidetto, senza in tal modo assolvere all’onere di specifica contestazione prevista dall’articolo 115 c.p.c..
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che il (OMISSIS) aveva fornito la prova di tutte le voci di danno di cui anzidetto.
Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate.
La Corte di Appello ha giustamente evidenziato che il (OMISSIS) aveva agito per la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare intercorso tra le parti, del quale non aveva invocato il recesso. Di conseguenza, il predetto aveva titolo per trattenere quanto versatogli dal (OMISSIS) soltanto sino alla concorrenza del danno effettivamente patito per effetto della mancata conclusione della progettata compravendita.
La statuizione e’ del tutto coerente con i precedenti di questa Corte, secondo cui “In tema di contratto preliminare, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento -soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale- e non quale esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni; in tal caso, dunque, essa non puo’ incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfetaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione e’ ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20957 del 08/09/2017, Rv. 645245).
Sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio di merito, la Corte distrettuale ha poi ritenuto raggiunta, da un lato, la prova del pagamento, da parte del (OMISSIS), della somma di Euro 48.500, e dall’altro la prova del danno, ad opera del (OMISSIS), limitatamente al solo importo di Euro 27.000; operata la compensazione tra le predette poste, ha quindi condannato il (OMISSIS) a restituire al (OMISSIS) la sola differenza, pari ad Euro 21.500. Trattasi di valutazioni di merito, fondate sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che non sono utilmente sindacabili, in quanto tali, in questa sede.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del doppio grado, senza considerare che il (OMISSIS) aveva prevalso in relazione alla domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di cui e’ causa.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la Corte distrettuale avrebbe omesso di fornire motivazione a sostegno della decisione di compensare le spese del doppio grado.
Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili.
La Corte di Appello ha compensato le spese del doppio grado in presenza di una reciproca soccombenza, posto che anche la domanda del (OMISSIS) era stata in parte disattesa.
Va ribadito che il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riformi in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Ne’ e’ possibile sindacare in sede di legittimita’ la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto il principio secondo cui “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonche’ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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