Preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 dicembre 2022| n. 35848.

Preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo

Affinché il contratto preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l’effetto prenotativo nei confronti dell’”electus”, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessario – ed, al contempo, sufficiente – che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645-bis, comma 3, cod. civ., e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giacché la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l’effetto di far acquistare “ex tunc” all’eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi

Ordinanza|6 dicembre 2022| n. 35848. Preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo

Data udienza 15 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione immobiliare – Opposizione di terzo – Rivendica della proprietà dei beni assoggettati a pignoramento sulla base di un titolo di acquisto opponibile ai creditori procedenti ed intervenuti – Contratto preliminare con clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione – Effetto prenotativo nei confronti dell’”electus” – Dichiarazione di nomina – Trascrizione entro il termine stabilito nello stesso preliminare o entro quello previsto nell’art. 2645 bis, comma 3, c.c

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna P. – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8550 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) S.n.c. di (OMISSIS) (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentati e difesi, in virtu’ di procure allegate in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) S.a.s., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6139/2019, pubblicata in data 18 dicembre 2019 (che si assume notificata in pari data);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ha proposto, ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare promossa da (OMISSIS) e da (OMISSIS) S.n.c. nei confronti del (OMISSIS) S.a.s..
L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Benevento.
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.
Ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) S.n.c., sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.r.l..
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 619 c.p.c., e articolo 618 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la Corte di Appello di Napoli avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’ dell’impugnazione ricorrendo, nella fattispecie, la sola possibilita’ del ricorso per Cassazione”.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
L’opposizione proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. e’ senz’altro da qualificare in termini di opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., avendo essa rivendicato la proprieta’ dei beni assoggettati a pignoramento sulla base di un titolo di acquisto opponibile ai creditori procedenti ed intervenuti: una siffatta domanda non potrebbe in alcun modo qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., il cui ambito di applicazione riguarda la contestazione della regolarita’ degli atti di esecuzione.
Ne’ risulta esservi stata una espressa e intenzionale qualificazione (che sarebbe stata, peraltro, palesemente errata) in tale ultimo senso, da parte del giudice di primo grado.
Di conseguenza, la decisione di primo grado deve ritenersi correttamente impugnata con l’appello, in considerazione del regime normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis (sentenza di primo grado pronunciata nel 2017).
2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 1403 c.c., comma 2, articoli 1405, 2655, 2659 e 2645 bis c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto opponibile ai terzi il contratto per persona da nominare nonostante l’assenza di formalita’ previste dalla legge”.
Il motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato in diritto.
2.1 Si premette che – secondo quanto risulta pacifico in fatto – sull’immobile per cui e’ causa, prima della trascrizione (avvenuta nel febbraio 2007) dei sequestri conservativi in favore di (OMISSIS) e di (OMISSIS) S.n.c., poi convertitisi in pignoramento (nell’ottobre 2014), era stato trascritto (nel luglio 2006), contro l’originaria proprietaria (OMISSIS) S.a.s., un contratto preliminare di vendita in favore di (OMISSIS) (quale promissario acquirente, per se’ o per persona da nominare), cui ha fatto seguito, dopo la trascrizione dei sequestri, la trascrizione (nel luglio 2007) di un contratto definitivo in favore della (OMISSIS) S.r.l., quale terzo nominato dal (OMISSIS).
La corte di appello ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’opponibilita’ dell’acquisto da parte della (OMISSIS) S.r.l. ai creditori del (OMISSIS) S.a.s in virtu’ del cd. effetto prenotativo della trascrizione del preliminare, la trascrizione del contratto definitivo in suo favore, risultando da tale ultimo contratto – e dalla relativa trascrizione – anche la dichiarazione di nomina da parte dell’originario promissario acquirente (OMISSIS) e la sua accettazione, avvenuta nei termini e secondo le previsioni del contratto preliminare trascritto nel 2006.
Ha escluso, invece, la necessita’ di ulteriori autonome trascrizioni e annotazioni della clausola di riserva di indicazione del terzo, nonche’ della conseguente nomina e della relativa accettazione.
Secondo i ricorrenti la decisione sarebbe erronea, in quanto, a loro avviso, avrebbero dovuto ritenersi necessarie distinte trascrizioni di tali atti e/o, quanto meno, l’annotazione degli stessi a margine della nota di trascrizione del contratto preliminare.
2.2 Si osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata, con riguardo alla questione oggetto del motivo di ricorso in esame, contiene una motivazione fondata su due distinte e autonome rationes decidendi, entrambe da sole sufficienti a sostenere la statuizione finale.
Oltre a ritenere idonea la trascrizione del contratto definitivo, contenente la menzione della nomina del terzo da parte del promissario acquirente e dell’accettazione di questi, ai fini della continuita’ delle trascrizioni (e, quindi, ai fini dell’opponibilita’ ai creditori pignoranti dell’acquisto dell’immobile promesso in vendita, da parte della societa’ opponente), la corte territoriale ha infatti, altresi’, affermato che, in ogni caso, anche in caso di ipotetica inefficacia della trascrizione o annotazione della dichiarazione di nomina, l’effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare non sarebbe comunque venuto meno, dal momento che il contratto di vendita avrebbe in ogni caso prodotto i suoi effetti, anche se in favore del promissario acquirente originario (in luogo che in favore del terzo nominato), cio’ che avrebbe pertanto pur sempre determinato l’uscita dei beni immobili pignorati dal patrimonio della societa’ debitrice esecutata.

Preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo

Questa seconda ratio decidendi (a prescindere dalla sua correttezza) non risulta specificamente censurata nel ricorso.
Non essendo, dunque, impugnata una delle due autonome rationes decidendi poste a base della statuizione impugnata, il motivo di ricorso in esame dovrebbe ritenersi inammissibile. 2.3 Anche a fini di completezza di esposizione, e’ opportuno comunque rilevare, in diritto, che la corte di appello ha applicato correttamente i principi che regolano la fattispecie, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare.
In base a tali principi, “affinche’ il contratto preliminare contenente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l’effetto prenotativo nei confronti dellmelectus”, anche quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienante nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, e’ necessario – ed, al contempo, sufficiente – che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’articolo 2645 bis c.c., comma 3, e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giacche’ la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo e’ assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonche’ dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l’effetto di far acquistare “ex tunc” all’eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, gia’ perfezionato in tutti i suoi elementi” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1797 del 24/01/2017, Rv. 642481 – 01).
In base a quanto si evince anche dalla motivazione del suddetto arresto, deve ritenersi corretto l’assunto della corte di appello, secondo cui, ai fini della produzione del cd. effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare, e’ da ritenersi sufficiente la sola trascrizione del contratto definitivo, purche’ contenente l’indicazione della nomina dell’effettivo acquirente da parte del promissario originario e della sua accettazione, avvenute in conformita’ a quanto previsto nel contratto preliminare gia’ trascritto, senza necessita’ di una autonoma e distinta trascrizione di queste ultime, oltre che senza necessita’ di annotazione di esse a margine della nota di trascrizione del preliminare, in quanto, in tal modo, risulta comunque garantita ai terzi adeguata pubblicita’ delle vicende relative al bene immobile in questione.
3. Con il terzo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, nonche’ violazione e falsa applicazione della legge, articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Secondo i ricorrenti, la corte di appello non avrebbe preso in esame la contestazione, da loro operata, della congruenza oggettiva tra contratto preliminare e contratto definitivo.
Il motivo e’ inammissibile.
Nell’esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso, si afferma, del tutto genericamente (senza un adeguato e specifico richiamo al contenuto dei relativi atti difensivi), che in primo grado i ricorrenti avevano sostenuto “la divergenza tra preliminare e definitivo”; la questione non e’ stata peraltro affrontata dallo stesso giudice di primo grado, che ha accolto l’opposizione sulla base del ritenuto difetto di continuita’ delle trascrizioni (avendo considerato decisiva la mancanza dell’indicazione, nella nota di trascrizione del preliminare, della riserva di nomina, nonche’ dell’annotazione, a margine di detta nota di trascrizione, dell’accettazione della nomina stessa).
I ricorrenti sostengono, ancora genericamente e senza adeguati e specifici richiami del contenuto dei relativi atti difensivi, di avere riproposto la questione in appello, limitandosi peraltro ad affermare, in proposito, quanto segue: “Si costituivano ritualmente le parti convenute (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), per il tramite dei corrispettivi difensori, le quali chiedevano la conferma della statuizione di primo grado condividendo l’iter logico-argomentativo del giudice di prime cure motivi indicati senza tuttavia abbandonare le eccezioni sollevate e ritenute assorbite dalla predetta pronuncia”.
Non puo’ pertanto ritenersi, a giudizio della Corte, rispettato l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che la ricorrente non richiama puntualmente ed in modo esaustivo, in modo diretto (mediante trascrizione) o almeno indiretto (mediante indicazione precisa dell’allocazione degli atti rilevanti nel fascicolo processuale e delle specifiche parti di essi da ritenersi pertinenti, a sostegno delle censure avanzate nella presente sede): a) il contenuto preciso degli atti difensivi in cui aveva sollevato la questione oggetto del motivo di ricorso in esame nel corso del giudizio di merito, il che impedisce di verificare se effettivamente ed in quali esatti termini lo aveva fatto; b) gli estremi della avvenuta produzione e l’esatta allocazione, nell’ambito del fascicolo processuale, dei documenti sui quali si fondano le censure di cui al motivo di ricorso in esame (contratto preliminare, contratto definitivo e relative note di trascrizione), il che impedisce di verificare se i richiami del contenuto di tali documenti operati nel ricorso, con riguardo alla pretesa divergenza dell’oggetto dei contratti stessi, siano esaustivi e corretti.
4. Con il quarto motivo si denunzia “In via subordinata, violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., e articolo 92 c.p.c., comma 2 – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – capo della sentenza che non ha compensato le spese del giudizio di appello”.
I ricorrenti sostengono che avrebbero dovuto essere compensate le spese del giudizio di appello.
Il motivo e’ infondato.
Le spese processuali sono state correttamente liquidate dalla Corte di appello complessivamente, per il doppio grado di giudizio, essendo stata riformata la sentenza di primo grado.
A tal fine, risulta correttamente applicato il disposto dell’articolo 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi e’ dubbio, infatti, che la soccombenza della parte opponente sia stata integrale.
Del resto, la facolta’ di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 – 01; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 – 01).
5. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 9.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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