Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928.
La massima estrapolata:
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell’ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell’atto di precetto, allo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l’indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l’invalidità dell’intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.
Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928
Data udienza 7 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17837/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 582/2014 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), avendo ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS), in data 18.7.2012 notifico’ il precetto al debitore, intimandogli il pagamento dell’importo indicato dal suddetto decreto e gli accessori, per complessivi Euro 30.803,06.
(OMISSIS) con atto di citazione notificato il 26.7.2012 propose opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Gorizia, deducendo – per quanto ancora rileva – la nullita’ del precetto ai sensi dell’articolo 480 c.p.c., comma 2, a causa della mancanza in esso della indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
Nel corso del giudizio di opposizione il debitore adempi’ la propria obbligazione.
2. Con sentenza 17.12.2014 n. 582 il Tribunale:
(a) dichiaro’ di “rigettare in rito l’opposizione”, per sopravvenuta carenza di interesse dell’opponente, a causa dell’avvenuto adempimento spontaneo;
(b) condanno’ (OMISSIS) (creditore opposto) alla rifusione delle spese di lite in favore di (OMISSIS) (debitore opponente), sul presupposto che l’opposizione, se ne fosse stato esaminato il merito, sarebbe stata fondata.
Secondo il Tribunale l’opposizione sarebbe stata fondata nel merito perche’ il precetto notificato da (OMISSIS) ad (OMISSIS) non indicava la data della pregressa notifica del decreto ingiuntivo, in violazione di quanto richiesto dall’articolo 480 c.p.c., comma 2.
Ha precisato che nel caso di specie si era verificata la seguente vicenda processuale:
-) il decreto ingiuntivo non era provvisoriamente esecutivo;
-) venne notificato all’intimato per i fini di cui agli articoli 643 e 644 c.p.c.;
-) venne successivamente munito di formula esecutiva.
Quando si verifichi tale sequenza, ha affermato il Tribunale, il precettante non e’ tenuto a notificare, insieme al precetto, il decreto ingiuntivo gia’ notificato; deve pero’ indicare nel precetto la data della prima notifica del decreto stesso. Indicazione che, nel caso di specie, mancava.
3. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo.
Resiste (OMISSIS) con controricorso.
La causa, fissata per l’adunanza camerale del 14.11.2018, con ordinanza 7.2.2019 n. 3695 e’ stata rinviata alla pubblica udienza, perche’ ritenuta di rilievo nomofilattico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare:
1.1. Preliminarmente va rilevato come non incida, sull’ammissibilita’ dell’impugnazione, la circostanza che il ricorrente abbia notificato due ricorsi, a distanza di un giorno l’uno dall’altro.
Questa Corte, infatti, ha gia’ affermato che “il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilita’, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purche’ esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensi’ del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante” (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14214 del 04/06/2018, Rv. 649337 – 01).
E nel caso di specie il secondo ricorso, notificato un solo giorno dopo la notifica del primo, e’ ovviamente tempestivo: la sentenza impugnata e’ stata infatti depositata il 17.12.2014; il primo ricorso e’ stato notificato il 15.6.2015, il secondo ricorso il 16.6.2015.
2. Il motivo unico di ricorso.
2.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 480 e 654 c.p.c..
Sostiene che la mancanza, nel precetto, della data di notificazione del decreto ingiuntivo, non ne comportava la nullita’; e che il precetto notificato sulla base di un previo decreto ingiuntivo puo’ limitarsi a contenere la sola indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutivita’ del decreto, e non anche della data di notificazione dello stesso.
Conclude che, di conseguenza, erroneamente il Tribunale ha reputato sussistere una sua soccombenza virtuale, condannandolo alle spese.
2.2. Il motivo e’ fondato.
Il Tribunale di Gorizia, ai fini della regolazione delle spese, ha valutato quale sarebbe dovuto essere, in tesi, l’esito della lite ove se ne fosse dovuto esaminare il merito: e riscontrata la difformita’ del precetto concretamente notificato dal creditore al debitore rispetto al suo modello legale, ne ha rilevata la nullita’, e concluso che tanto sarebbe bastato ad accogliere l’opposizione.
L’iter logico seguito dalla sentenza impugnata tuttavia non puo’ essere condiviso: non perche’ sia stato scorretto, ma perche’ e’ stato incompleto. E’ mancata, infatti, nell’analisi del Tribunale, l’indagine richiesta dall’articolo 156, comma 3, c.p.c. (a norma del quale “la nullita’ non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato”), la quale deve essere compiuta anche d’ufficio.
2.3. La dichiarazione di nullita’ del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all’organo giudicante tre passi logici consecutivi:
a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l’atto della cui validita’ si discute (ricognizione della fattispecie astratta);
b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l’atto suddetto, e se l’una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta);
c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell’atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potra’ dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovra’ ancora compiere una terza e piu’ delicata
indagine: stabilire se l’atto, nonostante il suo vizio formale, abbia; concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
2.4. Con specifico riferimento alla notifica del precetto fondato su un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex post dell’efficacia esecutiva di cui era privo, il Tribunale ha correttamente ricostruito la fattispecie astratta.
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:
a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (articolo 654 c.p.c., comma 2);
b) deve “fare menzione” del provvedimento che ha disposto l’esecutorieta’ del decreto ingiuntivo (articolo 654 c.p.c., comma 2);
c) deve “fare menzione” dell’avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (articolo 654 c.p.c., comma 2);
d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (articolo 480 c.p.c., comma 2).
Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l’individuazione inequivoca dell’obbligazione di cui gli si chiede l’adempimento e del titolo che la sorregge; tutte, pertanto, compongono lo schema legale astratto dell’atto di precetto.
Tali principi sono pacifici nella giurisprudenza di questa Corte da tempi remoti: in tal senso si vedano gia’ Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 16/05/1968, Rv. 333242 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 843 del 15/03/1969, Rv. 339186 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 11/11/1969, Rv. 343920 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1975 del 20/06/1972, Rv. 359093 01, fino alle piu’ recenti Sez. 3 -, Sentenza n. 24226 del 30/09/2019, Rv. 655175 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4705 del 28/02/2018, Rv. 647433 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 – 01.
Non pertinenti, invece, rispetto all’oggetto del presente giudizio sono i sette precedenti di questa corte invocati dal ricorrente alle pp. 4-6 del ricorso. Ed infatti:
-) quattro di questi precedenti (Sez. 3, Sentenza n. 12731 del 30/05/2007, Rv. 598117 – 01, Sez. 3, Sentenza n. 7454 del 05/06/2000, Rv. 537238, Sez. 3, Sentenza n. 1656 del 28/04/1975, Rv. 375267 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 11885 del 01/12/1993, Rv. 484569 – 01) contengono nella motivazione l’espressa affermazione d’un principio opposto a quello invocato dal ricorrentep e cioe’ quello secondo cui il precetto fondato su decreto ingiuntivo non opposto e’ valido quando in esso “siano indicate le parti (e) la data della notificazione del decreto ingiuntivo”;
-) il precedente rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 12792 del 17/12/1997, Rv. 511011 – 01, non e’ rilevante ai nostri fini, perche’ riguardava una questione diversa da quella qui in esame: e cioe’ se fosse valido il precetto in cui non era stata indicata l’autorita’ che aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo;
-) il precedente rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 330 del 16/01/1987, Rv. 450082 – 01, e’ del pari non pertinente ai nostri fini, perche’ aveva ad oggetto un caso di nullita’ del precetto per omessa indicazione dell’apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo;
-) il precedente rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 16/05/1968, Rv. 333242 – 01, infine, non e’ rilevante ai nostri fini perche’ si occupava del diverso problema della superfluita’, per i fini di cui all’articolo 480 c.p.c., d’una seconda notifica del decreto ingiuntivo gia’ notificato per i fini dell’articolo 643 c.p.c..
2.5. Per quanto attiene all’accertamento della fattispecie concreta, esso non e’ oggetto di contesa tra le parti: e’ pacifico che il precetto non contenesse la data in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo. Corretta, in definitiva, fu la valutazione del Tribunale circa la difformita’ del precetto notificato da (OMISSIS) rispetto al suo schema legale. In 2.6. Quel che tuttavia e’ mancato, nella sentenza impugnata, e’ stata l’indagine richiesta dall’articolo 156 c.p.c., comma 3: e cioe’ stabilire se il precetto, nonostante la suddetta mancanza, potesse nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.
Va premesso che il raggiungimento dello scopo cui l’atto nullo era preordinato e’ una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullita’: e al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Cio’ posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell’atto di precetto e’, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l’adempimento.
Se, pertanto, e’ indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, e privo dell’indicazione della data di notifica di quest’ultimo, sia nullo, e’ altresi’ vero come non possa escludersi che, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perche’ non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perche’ il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilita’ di incertezze.
Il giudice chiamato a pronunciare la nullita’ del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non puo’ trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullita’ sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull’individuazione del titolo esecutivo.
Tale principio venne affermato gia’ da Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 28/07/1987, Rv. 454790 – 01, secondo cui l’erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall’articolo 480 c.p.c., comma 2, non determina la nullita’ del precetto, “qualora l’esigenza d’individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l’indicazione dell’autorita’ promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)”. Nella ampia e dotta motivazione di quella sentenza, cui il Collegio intende dare qui continuita’, si osserva:
“gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l’atto processuale e’ destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell’atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell’atto processuale, invero, non ha valore di per se’, ma e’ funzionale allo scopo dell’atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialita’; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullita’ o meno dell’atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per se’ stante, avulso dallo scopo”.
Tali principi furono in seguito ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validita’ dell’atto di precetto deve essere valutata “alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini”, e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullita’ al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge.
Il Tribunale, pertanto, in applicazione di tali principi, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell’atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.
3. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal
giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Gorizia, in persona d’altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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