Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva

Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
Ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33159.

La massima estrapolata:

Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell’art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l’irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell’ordinamento.

Ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33159

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23948/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) alla (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), per procura speciale in sostituzione depositata il 4 giugno 2019, domiciliato presso la cancelleria della Corte;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 1300, depositata il 27 agosto 2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2019.
Lette le memorie depositate dalle parti.

FATTO E DIRITTO

atteso che:
La controversia trae origine da un preliminare stipulato il 20 ottobre 2003 e confermato con scrittura del 12 maggio 2004, col quale (OMISSIS) prometteva di vendere e (OMISSIS) prometteva di acquistare alcuni terreni in agro di (OMISSIS).
– Adito dal promissario acquirente, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, respingeva la domanda di esecuzione specifica ex articolo 2932 c.c., ritenendo l’oggetto della domanda non coincidente con quello del negozio, per non includere la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), viceversa contemplata in preliminare.
Il giudice d’appello accoglieva il gravame proposto dal (OMISSIS) e, per l’effetto, a lui trasferiva il compendio immobiliare, altresi’ condannando il (OMISSIS) al pagamento di una penale di Euro 10.000,00, equitativamente ridotta alla meta’ del pattuito.
– (OMISSIS) ricorre per cassazione con unico motivo e (OMISSIS) propone ricorso incidentale con unico motivo.
Il ricorso principale denuncia violazione degli articoli 1362, 2932 c.c., per aver il giudice d’appello erroneamente interpretato il preliminare del 20 ottobre 2003 come non inclusivo della particella 218, nonostante questa si trovasse menzionata anche nella scrittura confermativa del 12 maggio 2004.
– Il ricorso principale e’ inammissibile, alla luce del principio secondo il quale la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non si configura per il solo fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una, anziche’ l’altra, tra le molteplici, e tutte plausibili, interpretazioni negoziali (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 10 maggio 2018, n. 11254).
Nella specie, il giudice d’appello ha fornito un’interpretazione plausibile del contenuto oggettivo del preliminare, quando ha negato che esso fosse da intendere comprensivo della particella 218: a) perche’ il testo del 20 ottobre 2003 ora menziona la particella, ora la omette, non potendosi escludere, quindi, l’ipotesi dell’errore materiale; b) perche’ la particella 218 non apparteneva al (OMISSIS), ne’ il preliminare risultava atteggiato a negozio obbligatorio su cosa altrui; c) perche’ il (OMISSIS) non aveva specificamente contestato la tesi dell’errore materiale, neppure rendendo l’interrogatorio formale deferitogli in primo grado.
Alla plausibile esegesi adottata dal giudice d’appello il ricorrente principale contrappone soggettivamente una lettura alternativa, fondata sulla scrittura del 12 maggio 2004, la quale, tuttavia, essendo meramente ripetitiva del preliminare del 20 ottobre 2003 (eccettuato il solo differimento della data di stipula del definitivo), ben potrebbe aver reiterato, nella descrizione dell’oggetto contrattuale, lo stesso errore materiale del preliminare confermato. Il ricorso incidentale denuncia violazione dell’articolo 1384 c.c., per aver il giudice d’appello dimezzato d’ufficio l’ammontare della penale, nonostante il preliminare stabilisse una misura congrua e, in ogni caso, “irriducibile dal Magistrato”.
Il ricorso incidentale e’ inammissibile ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto non offre elementi per mutare l’orientamento di questa Corte, secondo il quale il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell’articolo 1384 c.c., puo’ essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l’irriducibilita’, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell’ordinamento (Cass. 28 settembre 2006, n. 21066; Cass. 24 novembre 2007, n. 24458).
Peraltro, la valutazione di eccessivita’ della penale e la misura della riduzione equitativa rientrano nella discrezionalita’ del giudice di merito, chiamato a stimare l’interesse creditorio (Cass. 16 marzo 2007, n. 6158; Cass. 1 ottobre 2018, n. 23750).
Nella specie, il giudice d’appello ha basato la riduzione equitativa sul fatto che il promissario acquirente ha potuto godere dei terreni fin dalla stipula del preliminare del 20 ottobre 2003, trattandosi di preliminare a effetti anticipati: apprezzamento di merito, questo, non sindacabile in legittimita’, come anche da precedente in termini (Cass. 26 marzo 1997, n. 2655).
Dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale che l’incidentale, le spese di giudizio restano compensate per soccombenza reciproca; entrambi gli impugnanti sono tenuti a versare il doppio contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso principale e l’incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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