Potere conferito al giudice di determinare il prezzo dell’appalto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33575.

Potere conferito al giudice di determinare il prezzo dell’appalto.

Il potere, conferito al giudice dall’articolo 1657 del Cc, di determinare il prezzo dell’appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dell’entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d’altra parte, offrire all’attore l’occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda.

Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33575. Potere conferito al giudice di determinare il prezzo dell’appalto

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Appalto – Pagamento delle somma dell’appaltatore – Onere della prova della congruità della somma richiesta – Assenza di accordo delle parti sul prezzo – Potere del giudice di determinare il prezzo ex art. 1657 cc se non c’e’ contestazione sulle opere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23286-2020 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 6075/2019 della CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI, depositata il 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con sentenza del 29/3/2018, ritenuto provato il pagamento di Euro 8.000,00, in parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (OMISSIS), ha condannato quest’ultimo al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., della somma di Euro 28.300,00, quale residuo corrispettivo per i lavori eseguiti dalla societa’ opposta nell’immobile di proprieta’ dell’ingiunto.
(OMISSIS) ha proposto appello.
La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello ed ha, per l’effetto, rigettato la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. revocando il decreto ingiuntivo pronunciato in suo favore nel 2012.
La corte, in particolare, dopo aver evidenziato come fosse pacifico che tra le parti non era stato perfezionato un contratto per iscritto e che spettava all’appaltatore opposto l’onere di provare l’esistenza del titolo e l’oggetto dello stesso, gravando sull’opponente l’onere di provare l’adempimento, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte, “l’unico dato certo e’ costituito dall’avvenuto conferimento di un incarico per la realizzazione di una tettoria e che invece fu realizzato un locale chiuso”.
Sennonche’, ha osservato la corte, “non sono noti i materiali e le lavorazioni esattamente eseguite, per qualita’ e quantita’ e, pur ritenendo che i lavori possano essere iniziati nel 2006 e finiti nel 2008, come emergente dalla prova per testi, le lavorazioni non sono identificate in grado tale da consentire di procedere ad una valutazione del corrispettivo da riconoscersi, che, nel contratto di appalto, ex articolo 1657 c.c. puo’ essere determinato a posteriori”, risultando a tal fine “ostativo… il riscontro della qualita’ e quantita’ dell’opera”: “nulla ha il requisito della certezza; non la quantita’ e qualita’ della tinteggiatura,… e neppure l’estensione dei lavori di pavimentazione ad opera del piastrellatore…”. La natura complessiva delle opere non e’ stata specificata dai testimoni, “non presenti per tutta la durata dei lavori”, e non e’ certificata dalla documentazione relativa alle maestranze impiegate ed i costi sostenuti.
La documentazione fotografica, ha aggiunto la corte, risulta inidonea alla prova e non v’e’ agli atti l’elaborato di un tecnico che abbia assistito, verificato e quantificato il realizzato, “cosi’ da quantificare il dovuto”. La prova fornita dall’appaltatore, che non ha depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, e’, dunque, del tutto carente, non potendosi concedere alcun valore probatorio alla fattura in atti, per cui la sua richiesta di pagamento dev’essere rigettata, non essendovi idoneo riscontro dei fatti costitutivi del diritto azionato all’adempimento da parte dell’opponente.
(OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato il 16/9/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata, che non risulta notificata, e’ stata depositata in data 16/12/2019. Il ricorso per cassazione, in quanto notificato il 16/9/2020, risulta, pertanto, proposto nel termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (articolo 327, comma 1, c.p.c., nel testo attualmente in vigore, trattandosi di processo introdotto in data successive al 4/7/2009), a fronte tanto della sospensione tra il 9 marzo 2020 e I’ll maggio 2020 (prevista del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 2, conv. con L. n. 27 del 2020, e del Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36, comma 1, conv. con L. n. 40 del 2020), quanto della sospensione dal 1 agosto 2020 al 31 agosto 2020 (L. n. 742 del 1969, articolo 1, nel testo applicabile ai sensi del Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 16, commi 1 e 3, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014, trattandosi di sentenza depositata in data successiva al 1 agosto 2015: cfr. Cass. n. 20866 del 2017; Cass. n. 30053 del 2020), ed e’, in definitiva, senz’altro tempestivo.
2. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697, 1460 e 1218 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo accerto l’avvenuta realizzazione di un locale chiuso, ha rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dalla societa’ opposta perche’ sfornita di prova senza, tuttavia, considera che, in materia contrattuale, il creditore ha soltanto l’onere di allegare (e provare) la sussistenza del credito, spettando al debitore l’allegazione e la prova di fatti estintivi totali o parziali del credito azionato.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 432 c.p.c. e articolo 12(2)6 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur in presenza di tutti i presupposti, ha rigettato la domanda proposta dalla societa’ opposta senza provvedere alla determinazione equitativa dell’importo dovuto.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1(22)6 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda proposta dalla societa’ opposta per la mancanza di prova del suo ammontare omettendo, tuttavia, di considerare che, a fronte della provata realizzazione di una tettoia, il (OMISSIS) avrebbe dovuto essere condannato quanto meno al pagamento del valore, da determinare a mezzo di una consulenza tecnica d’ufficio, delle lavorazioni accertate.
5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti che seguono.
5.2. L’appaltatore che chieda il pagamento del proprio
compenso ha, in effetti, l’onere di fornire la prova della congruita’ di tale somma, alla stregua della natura, dell’entita’ e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell’ammontare del credito le fatture emesse dall’appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (Cass. n. 10860 del 2007).
5.3. Il potere, conferito al giudice dall’articolo 1657 c.c., di determinare il prezzo dell’appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, ne’ stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, e’, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall’appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dell’entita’ e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, ne’, d’altra parte, offrire all’attore l’occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del 2016).
5.4. Tuttavia, una volta che, come ha ritenuto dalla corte d’appello, le opere eseguite dall’appaltatore siano state, sia pur in parte, dimostrate in giudizio, il giudice di merito, una volta accertato che le parti non avevano determinato la misura del corrispettivo dovuto all’appaltatore ne’ il modo di determinarlo, non puo’, evidentemente, sottrarsi al proprio dovere di determinare il corrispettivo della misura conseguentemente dovuta, avendo riguardo, a norma dell’articolo 1657 c.c., alle tariffe esistenti o agli usi, ovvero, in mancanza, procedendo direttamente alla relativa determinazione.
6. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Napoli che, in differente composizione, provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Napoli che, in differente composizione, provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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