Compravendita al dettaglio di beni di consumo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33443.

In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all’acquirente dell’acquisto presso il rivenditore puo’ essere fornita tramite la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, poichè si tratta di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l’esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Pertanto, la contestazione dell’acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione, la cui prova incombe a carico di chi la sollevi.

Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33443. Compravendita al dettaglio di beni di consumo

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Opposizione – Non configurabilità dello scontrino fiscale come prova piena del pagamento – Valutazione unitamente alle altre risultanze processuali – Esame delle prove orali e documentali – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29594-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 681/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Compravendita al dettaglio di beni di consumo

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 30.12.2010 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto n. 223/2010 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in favore di (OMISSIS), con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 7.206,90 a fronte di una fattura per fornitura di merce. L’opponente eccepiva di aver saldato la fattura in contanti e produceva lo scontrino fiscale asseritamente comprovante il pagamento.
Nella resistenza dell’opposto il Tribunale rigettava l’opposizione.
L’appello proposto dal Barcellona avverso la decisione di prime cure veniva accolto, con la sentenza impugnata, n. 681/2019, dalla Corte di Appello di Palermo. La Corte distrettuale, in particolare, riteneva che l’appellante Barcellona avesse dimostrato l’intervenuta estinzione del debito per il quale il (OMISSIS) aveva agito in via monitoria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.
(OMISSIS), intimato, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
All’esito della proposta depositata dal relatore, il ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1119 e 2697 c.c. e del Decreto Ministeriale 23 marzo 1983, perche’ la Corte di Appello avrebbe errato nell’attribuire allo scontrino fiscale -emesso dal (OMISSIS) e prodotto dal Barcellona come dimostrazione dell’avvenuto saldo del debito portato nella fattura azionata dal primo in via monitoria- il valore di quietanza di pagamento.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 663, articolo 22, perche’ la Corte palermitana avrebbe erroneamente ritenuto provato l’adempimento dell’obbligazione di pagamento perche’ il (OMISSIS) aveva emesso la fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e degli articoli 1119, 2697, 2726 e 2721 c.c., perche’ la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricostruito il fatto, interpretando in modo non adeguato le risultanze dell’istruttoria esperita nel giudizio di merito.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e la violazione dell’articolo 116 c.p.c. perche’ la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte del Barcellona.
Le quattro censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.
Va innanzitutto ribadito il principio per cui “Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benche’ il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 04/04/2018, Rv. 648006). Lo scontri’no, dunque, dev’essere apprezzato unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite al giudizio di merito. Infatti “In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all’acquirente dell’effettivita’ dell’acquisto presso il rivenditore puo’ essere fornita mediante la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, trattandosi di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l’esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Per contro, la contestazione dell’acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione, la cui prova incombe a carico di chi la sollevi”(Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12800 del 19/06/2015, Rv. 635767).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha condotto una completa disamina del compendio istruttorio ritenendo, all’esito di una valutazione in fatto, che il Barcellona avesse dimostrato l’effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento “… sia attraverso la documentazione fiscale allegata sia mediante la prova orale” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Trattasi di apprezzamento di merito, sorretto da adeguata motivazione, con la quale la Corte isolana ha dato atto delle risultanze della prova testimoniale, dalle quali ha ritenuto che emergesse la prova dell’avvenuto saldo della merce oggetto della fattura azionata dal (OMISSIS) in via monitoria (cfr. in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza).
Al predetto accertamento, inoltre, fa seguito un ulteriore passaggio motivazionale, con il quale il giudice di seconde cure valorizza la circostanza che “… (OMISSIS) ha emesso lo scontrino fiscale e la fattura n. 85 dopo che la merce dallo stesso venduta era stata gia’ consegnata a (OMISSIS). Infatti, il documento di trasporto n. 84 e’ datato 18.11.2006, l’altro recante il n. 90 e’ del 21.11.2006. Inoltre, l’emissione sia della fattura n. 85 del 27.11.2006, non obbligatoria per la vendita al minuto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972, articolo 22), come nel caso in esame, e la contestuale emissione dello scontrino fiscale i cui dati identificativi sono stati riportati in fattura conduce a ritenere che il pagamento del corrispettivo da parte di (OMISSIS) sia avvenuto” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
In sostanza, la Corte di Appello ha ritenuto che da un lato la prova orale, e dall’altro la prova documentale -con particolare riferimento alle date dei vari documenti fiscali, nonche’ al fatto che fosse stata emessa fattura nonostante si trattasse di documento non necessario in relazione al tipo di vendita conclusa tra le parti- dimostrassero l’avvenuto saldo della somma indicata tanto in fattura che nello scontrino. Quest’ultimo, poi, e’ stato ricondotto dalla Corte di merito alla fattura azionata dal (OMISSIS) sulla base della considerazione (risultante dalla sentenza) che nella seconda erano stati indicati gli estremi del primo.
Il complessivo apprezzamento del compendio istruttorio realizzato dalla Corte di merito si sottrae al riesame da parte di questa Corte, posto il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Da quanto precede deriva l’inammissibilita’ del ricorso.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimita’.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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