Porto di arma clandestina e porto illegale di armi in luogo aperto al pubblico non possono concorrere

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 27 settembre 2018, n. 42513.

La massima estrapolata:

Porto di arma clandestina e porto illegale di armi in luogo aperto al pubblico non possono concorrere, ameno di pluralità di condotte come la successiva abrasione del numero sull’arma.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 42513

Data udienza 19 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosar – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/05/2017 del GIP TRIBUNALE di TERAMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di emessa in data 3 maggio 2017 il Tribunale di Teramo, ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen., applicava a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi’ dell’articolo 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per i reati di’ furto pluriaggravato, simulazione di reato, detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo (pistola marca Tanfoglio), detenzione e porto in luogo pubblico della medesima arma, qualificata clandestina perche’ recante il numero di matricola abraso, nonche’ del reato di ricettazione.
Avverso la sentenza di patteggiamento proponevano ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori che deducevano quanto segue.
Per (OMISSIS): omessa motivazione in merito alla sussistenza di tutti gli elementi integranti le fattispecie in contestazione; motivazione insufficiente con riferimento alle eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Per (OMISSIS): violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicita’ e della carenza di motivazione con particolare riferimento alla contestata fattispecie di reato di cui all’articolo 367 cod. pen.; mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Per (OMISSIS): violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicita’ e della carenza di motivazione con particolare riferimento alla contestata fattispecie di reato di cui all’articolo 367 cod. pen.; mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Per (OMISSIS): violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice omesso di motivare sulle ragioni legittimanti la emissione di una eventuale sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen. e sulla congruita’ della pena come richiesta dalle parti.
Con motivi aggiunti depositati in data 28/2/2018, la difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, rappresentando che agli imputati era stata irrogata una pena illegale. Rilevava la difesa che dopo la presentazione del ricorso, le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina, non possono concorrere con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. Chiedeva pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di impugnazione proposti negli originari ricorsi risultano essere tutti manifestamente infondati perche’ generici ed in palese contrasto con il contenuto della sentenza, sufficientemente motivata quanto all’assenza di cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..
Fondata e’ invece la ragione di doglianza proposta con motivi nuovi, ai sensi dell’articolo 611 cod. proc. pen., dalla difesa dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Dopo la emissione della sentenza impugnata e’ intervenuta pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), che ha stabilito il seguente principio di diritto: “I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina – in virtu’ dell’operativita’ del principio di specialita’ – non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo”. In motivazione si e’ precisato che l’operativita’ del principio di specialita’ presuppone l’unita’ naturalistica del fatto. Pertanto, resta impregiudicata la possibilita’ del concorso tra i suddetti reati qualora l’agente ponga in essere una pluralita’ di condotte nell’ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un’arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell’arma medesima.
Nel caso in esame i reati contestati nei capi d), e), f), g) della rubrica, posti in essere nella stessa data e nel medesimo contesto, hanno riguardato un’unica condotta di detenzione e porto in luogo pubblico della medesima arma clandestina.
In virtu’ del principio stabilito dal Supremo consesso, espressione di diritto vivente, la condotta contestata deve essere sussunta sotto le fattispecie di reato della detenzione e del porto di arma clandestina (L. n. 110 del 1975, articolo 23, commi 1, 3 e 4), rimanendo in esse assorbite le condotta di detenzione e porto di arma comune da sparo.
Ne deriva la illegalita’ della pena applicata a tutti gli imputati ricorrenti, avendo il giudice ritenuto la continuazione tra i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, detenzione e porto di arma clandestina, provvedendo al relativo aumento.
3. L’illegalita’ della pena e’ rilevabile d’ufficio in sede di legittimita’ anche in presenza di ricorsi inammissibili, purche’ l’inammissibilita’ non derivi dalla tardivita’ (ex multis Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016, Rv. 268593).
In applicazione di tale principio deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte, invero, non puo’ provvedere direttamente alla rideterminazione della pena, non essendo specificato nel calcolo il quantum di pena stabilito in aumento, a titolo di continuazione, per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo che deve essere
Pertanto, si dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio

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