Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|21 luglio 2022| n. 22823.

Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida

Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull'”id quod plerumque accidit”, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. Compete poi al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata che aveva confermato, anche in sede di gravame, per effetto dell’accoglimento di una azione revocatoria, la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. di un contratto di compravendita immobiliare; la corte del merito, specifica la decisione in epigrafe, ha fatto buon governo degli enunciati principi, in quanto la prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte dei ricorrenti in veste di acquirenti era stata raggiunta attraverso un apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, ciascuno valutato dapprima nella sua singolarità e poi tutti indagati nelle loro reciproche interazioni, e, per l’effetto, muniti della idoneità a rappresentare, per inferenza normalmente possibile, il “factum probandum”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 marzo 2022, n. 9054; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22366; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 giugno 2021, n. 18611; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 maggio 2019, n. 14762).

Ordinanza|21 luglio 2022| n. 22823. Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida

Data udienza 19 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Articoli 2727 e 2729 c.c. – Giudice di merito – Valutazione circa l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici – Individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico – Valutazione della rispondenza ai requisiti di legge

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CONDELLO Piera – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12561/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
(OMISSIS);
– intimati –
Avverso la sentenza n. 412/2019 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 7 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2022 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

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FATTI DI CAUSA

 

1. Accogliendo la domanda revocatoria formulata da (OMISSIS), il Tribunale di Parma dichiaro’ inefficace ex articolo 2901 c.c. il contratto di compravendita stipulato (con atto per notaio (OMISSIS) del 22 giugno 2011) tra (OMISSIS), parte venditrice, e (OMISSIS) e (OMISSIS), parte acquirente, avente ad oggetto beni immobili ubicati nel Comune di (OMISSIS).
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello spiegato dai (OMISSIS).
3. Ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, (OMISSIS); non hanno svolto attivita’ processuale nel grado (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno innanzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate da parte controricorrente nella memoria illustrativa.
Non vi e’ ragione di improcedibilita’ del ricorso: l’impugnante ha depositato copia (analogica) della gravata sentenza corredata da relazione di notifica (precisamente, dalle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, per essere la notifica stata eseguita a mezzo PEC), debitamente attestando (con dichiarazione sottoscritta in forma autografa) la conformita’ della documentazione agli originali
Corretta e’ poi l’instaurazione del contraddittorio: rituale e’ infatti l’evocazione in sede di legittimita’ di (OMISSIS) (parte necessaria del giudizio di revocatoria, siccome debitore alienante), avvenuta mediante notificazione del ricorso con PEC diretta (e ricevuta il 12 aprile 2019) all’Avv. (OMISSIS), suo difensore costituito in grado di appello.
Va precisato, al riguardo, che ai fini della regolarita’ di siffatta notifica, non occorre l’allegazione di certificazioni o visure del registro pubblico di estrazione della casella PEC adoperata come destinataria, sia perche’ adempimento non previsto dalla norma regolatrice della notifica con modalita’ telematica effettuata dall’avvocato (la L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis) sia in ragione dei poteri certificatori allo stesso difensore riconosciuti dalla predetta legge.
2. Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 2, n. 2, con riferimento all’articolo 2733 c.c., comma 3, relativamente al libero apprezzamento della confessione giudiziale del litisconsorte (OMISSIS)” il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ascrive alle dichiarazioni confessorie rese dal litisconsorte necessario (OMISSIS) (parte venditrice dell’atto oggetto di revocatoria) e relative alla sua situazione di crisi finanziaria valenza anche nei riguardi dei germani (OMISSIS) (acquirenti del bene), e segnatamente idoneita’ a comprovare la consapevolezza di questi ultimi del pregiudizio che la compravendita recava alle ragioni dei creditori dell’alienante.

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2.1. La doglianza e’ infondata.
Nel suo articolato percorso argomentativo, la pronuncia in esame non richiama ne’ valorizza ai fini della statuizione adottata una confessione giudiziale di (OMISSIS), confessione di cui il ricorrente in palmare inosservanza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, omette di precisare il modo d’ingresso nel processo (se, cioe’, provocata a mezzo interrogatorio formale o spontanea, ovvero contenuta in un altro atto di causa) nonche’ di riportare o trascrivere il contenuto (o comunque, di indicare l’allocazione nel fascicolo del relativo atto).
Ed infatti il giudice territoriale ha tratto argomenti di convincimento (oltremodo non unici ne’ esclusivi, rimarcando altresi’ indici presuntivi desunti dagli scritti difensivi degli acquirenti (OMISSIS)) sulle condizioni di dissesto finanziario del venditore dalle “difese” da quest’ultimo svolte in primo grado, cioe’ a dire dal compendio delle attivita’ processuali compiute da detta parte per il tramite dei suoi patroni (e, principalmente, dal contenuto degli scritti difensivi).
Da tali difese, cui ha attribuito il tenore di riconoscimento di fatti rilevanti contra se (ed in tale, atecnico e generico, senso vanno dunque intese le locuzioni “dichiarazioni confessorie” e “quadro confessorio” contenute nella pronuncia), la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori solo e soltanto da parte del debitore alienante e non gia’ – come opinato dal ricorrente – di una consapevolezza del genere anche del terzo acquirente, evinta invece da altre circostanze ad efficacia presuntiva (tra cui le anomale modalita’ della vendita, la notoria vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto il (OMISSIS)), qui attinte dal terzo e dal quarto motivo di ricorso.
3. Analoghe ragioni suffragano l’infondatezza del secondo mezzo con cui, sempre per “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 2, n. 2, con riferimento all’articolo 2733 c.c., comma 3” si contesta l’attribuzione di “valore confessorio” alle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ difensori del (OMISSIS) in precedenti giudizi e creditori dello stesso, volontariamente intervenuti in giudizio in adesione alle domande attoree.
E’ inconferente l’evocazione delle norme in tema di confessione: la gravata sentenza ha fatto richiamo agli scritti difensivi degli intervenuti (in particolare alla memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2) in guisa e con valenza di indizio (“per completare il quadro indiziario in questione”) allo scopo di corroborare il convincimento (basato su altri elementi a valenza presuntiva) circa la conoscenza (ancora una volta) da parte del solo debitore alienante, e non dei terzi acquirenti, del danno derivante dall’atto alle pretese creditorie.
4. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. e articolo 115 c.p.c., si contesta al giudice territoriale di aver affermato l’esistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria sulla base di un elemento presuntivo, privo dei (necessari) requisiti di gravita’, precisione e concordanza.
In particolare, secondo il ricorrente, e’ “mero frutto di fantasia” dedurre dalla notorieta’ del fatto origine del credito della (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) (violenza sessuale perpetrata da quest’ultimo in danno della prima) e dalla supposta pubblicazione della notizia sui giornali la conclusione che i (OMISSIS) “fossero a conoscenza delle vicende giudiziarie in oggetto e che, quindi, fossero necessariamente consapevoli di una grave situazione di difficolta’ economica”.
Il ragionamento presuntivo cosi’ condotto – assume l’impugnante muove da presupposti sbagliati in ordine al fatto indiziario considerato (il processo a carico del (OMISSIS) era stato celebrato a Reggio Emilia, non a (OMISSIS), Comune di dimora delle parti; non vi era prova della diffusione sui mass media della notizia, peraltro da escludere, poiche’ in caso di reati sessuali in danno di minori, sui giornali non vengono pubblicati i nomi della vittima e dell’autore) e conduce a conseguenze differenti, potendo legittimamente indurre la convinzione che il (OMISSIS) “rischiasse di finire in galera”, non che “si trovasse in una brutta situazione economica”.
5. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2929 c.c. in relazione all’articolo 2901 c.c., si sostiene che i vari connotati di anormalita’ della vendita in esame individuati dal giudice territoriale e considerati indici presuntivi della partecipatio fraudis degli acquirenti sono contraddetti dalle risultanze dei documenti prodotti in grado di appello e dalle modalita’ di pagamento del prezzo specificate nell’atto di trasferimento, dimostrative dell’anteriorita’ dell’atto dispositivo rispetto all’insorgenza del credito tutelato in revocatoria.
6. I motivi – da scrutinare congiuntamente, siccome avvinti da vincolo di intima connessione – non meritano accoglimento.
6.1. L’articolo 2729 c.c., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge (rilevanti soltanto se connotate dai requisiti della gravita’, precisione e concordanza) sono lasciate alla “prudenza del giudice”, impone al decidente di individuare l’inferenza logica dal fatto noto al fatto ignoto sulla base di una regola d’esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell’uomo medio.
Il modello di prova presuntiva normativamente congegnato, di tipo analitico, disegna un percorso logico distinto in due fasi: dapprima, un rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante (onde eliminare i fatti privi di rilevanza rappresentativa e conservare quelli che, valutati singolarmente, presentino una positivita’, quantomeno parziale o potenziale, di efficacia probatoria); di poi, una valutazione congiunta, complessiva e globale dei fatti cosi’ selezionati, tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri, condotta alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilita’ inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente (o convergenza del molteplice), onde accertare se la loro combinazione, frutto di sintesi logica e non di sola somma aritmetica, conduca all’approdo della prova presuntiva del factum probandum, che potrebbe non considerarsi raggiunta attraverso l’apprezzamento meramente atomistico di ciascun indizio.
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessita’ causale: e’ sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalita’ basato sull’id quod plerumque accidit, visto che la deduzione logica e’ una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.
E compete al giudice di merito valutare la possibilita’ di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimita’ (per gli illustrati principi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101).
6.2. Di questi principi di diritto ha fatto buon governo la sentenza impugnata.
La prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte degli acquirenti (OMISSIS) (stato soggettivo nella vicenda declina bile come mera partecipatio fraudis, versandosi in ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito: Cass. 09/06/2020, n. 10928; Cass. 18/06/2019, n. 16221) e’ stata raggiunta attraverso un apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, ciascuno valutato dapprima nella sua singolarita’ e poi tutti indagati nelle loro reciproche interazioni, per l’effetto muniti della idoneita’ a rappresentare, per inferenza normalmente possibile, il factum probandum (le anormali condizioni della compravendita connotata da prezzo irrisorio e da un accollo da parte dell’alienante di un debito non onorato – “inserite nel contesto (…) della risonanza in un paese non ampio” dell’imputazione penale del (OMISSIS) e delle sue difficolta’ economiche come imprenditore).
Ragionamento probatorio non scalfito dal terzo motivo di ricorso.
Questo, infatti, attinge criticamente la vis presuntiva di uno dei fatti indizianti valutati dal giudice di merito ma considerato singulatim e non nelle sue sinergiche interferenze con le altre circostanze, cioe’ secondo la logica della convergenza del molteplice; si concreta nella mera prospettazione di conseguenze probabilistiche diverse da quelle applicate dalla sentenza e si risolve, al fondo, nel sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti.
Inammissibile e’, poi, il quarto mezzo, che si sostanzia nel richiedere a questa Corte un nuovo vaglio ed una differente lettura delle emergenze istruttorie (in specie, documentali), attivita’ del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimita’.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
8. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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