Per la configurabilità della circostanza attenuante

Corte di Cassazione, penaleSentenza|8 febbraio 2021| n. 4848.

Per la configurabilità della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, del Cp occorre fare riferimento unicamente al “danno patrimoniale” e non al “fatto” nel suo complesso, come per esempio diversamente previsto nel caso della circostanza attenuante di cui all’articolo 648, comma 2, del Cp (nella specie, la Corte ha così annullato parzialmente la sentenza di condanna, limitatamente al diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62, numero 4, del Cp, che il Giudice di merito aveva negato, non limitandosi ad apprezzare il danno economico subito dalla persona offesa, ma estendendo il giudizio al contesto ambientale ed alla persona della vittima, valorizzando così negativamente, nonostante che il danno economico subito fosse di soli 50 euro, il disagio che si ipotizzava arrecato alla vittima perché trattavasi di soggetto che si trovava in vacanza all’estero).

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 4848

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Concorso in truffa pluriaggravata – Recidiva specifica – Attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cp – Mancato riconoscimento del beneficio della non menzione – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matild – Presidente

Dott. MANTOVANO A – rel. Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittor – Consigliere

Dott. MONACO Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DOMENICO SECCIA, per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 7/05/2019- dep. 17/05/2019, confermava la sentenza con la quale il 31/07/2018 il TRIBUNALE di RIMINI in composizione monocratica, all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ciascuno a pena di giustizia per il delitto di concorso in truffa pluriaggravata, commesso a (OMISSIS), con la recidiva specifica per (OMISSIS). La condotta ascritta agli imputati era consistita nell’avere (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali organizzatori del gioco e finti scommettitori, (OMISSIS) quale organizzatore del gioco e “palo”, col compito di segnalare l’arrivo delle forze di polizia, (OMISSIS) quale organizzatore e conduttore del gioco delle “tre campanelle”, attratto l’attenzione di (OMISSIS) per indurlo a prendere parte al gioco. Quindi lo avevano invitato a fare delle puntate senza denaro, infine (OMISSIS) lo aveva indotto a consegnargli 50 Euro per effettuare una puntata, e aveva celato la pallina nella propria mano, cosi’ lasciando vuote tutte,e tra le “campanelle” e rendendo impossibile la vincita.
2. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono tutti ricorso per cassazione, per il tramite di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi:
– come primo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione. Premessa la difficolta’ di individuare la linea di confine fra la destrezza nel gioco, in quanto tale non punibile, e gli artifici e i raggiri che integrano la truffa – in tal senso far sparire la pallina dal gioco delle “tre campanelle” e’ certamente condotta truffaldina, perche’ azzera ogni possibilita’ di vincita -, la difesa contesta in fatto la conclusione dei Giudici di merito, e sostiene da un lato l’assenza di prove in ordine alla truffa, dall’altro l’ipotesi alternativa che, nel momento in cui (OMISSIS) era stato bloccato dalla p.g. con la pallina occultata nella sua mano, nulla esclude che stesse passando la pallina stessa da una “campanella” all’altra. La CORTE territoriale avrebbe omesso di rispondere ai rilievi difensivi su tale ricostruzione, e comunque avrebbe seguito un percorso argomentativo illogico;
– come secondo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) per motivazione carente e illogica sia in ordine al mancato giudizio di prevalenza – invece della ritenuta equivalenza – delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sia quanto al discostamento dal minimo edittale, in ordine al quale la CORTE felsinea avrebbe erroneamente sostenuto che la sanzione era gia’ al minimo e non tollerava ulteriori riduzioni;
– come terzo, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e), in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, e censura che la CORTE territoriale non abbia dato conto di essa, poiche’ si sarebbe limitata a sottolineare un contesto simulato, nel quale ciascuno degli imputati aveva una sua autonomia, senza spiegare tuttavia in che cosa sarebbe consistita la minorata difesa;
– come quarto, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) circa il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 4. Contesta che il Collegio d’appello abbia valorizzato in senso ostativo la circostanza che la persona offesa fosse un turista in uno Stato diverso dal suo, e contesta altresi’ che il disagio conseguente all’accaduto permettesse di prescindere dall’entita’ del contante a lui sottratto, quando invece il dato obiettivo era quello di un pregiudizio di appena 50 Euro;
– come quinto, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e lettera e) in relazione alla omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna e al vizio della relativa motivazione, che non avrebbe tenuto conto della prognosi favorevole formulata contestualmente al riconoscimento della sospensione della pena.
Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. deposita conclusioni scritte per l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto con riferimento al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, e – per conseguenza – alla entita’ della pena per tutti i ricorrenti e, tranne che per il ricorrente (OMISSIS), al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di BOLOGNA. I ricorsi vanno inammissibili per il resto, con irrevocabilita’ delle affermazioni di responsabilita’.
1. E’ dunque manifestamente infondato il primo motivo, che contesta il merito della condanna, per il quale va richiamato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 – 01 imputati La Gumina e altro), “con riguardo ai limiti del sindacato di legittimita’ sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (…) la predetta novella non ha comportato la possibilita’, per il giudice della legittimita’, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella gia’ effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimita’ limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per giustificare il suo convincimento”.
Deve aggiungersi che “la mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali puo’, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. “travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessita’ che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisivita’ nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purche’ siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessita’ di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilita’, nel giudizio di legittimita’, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099)”.
2. In coerenza con tali consolidati principi, questo Collegio ravvisa l’infondatezza dei motivi di censura sull’affermazione della responsabilita’ proposti, perche’ sollecitano nella sostanza la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione dei motivi proposti in appello, ai quali pure la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che i ricorsi degli imputati abbiano formulato ulteriori repliche. Nella sentenza impugnata e’ spiegato in modo congruo e coerente, riprendendo testualmente un passaggio del verbale di arresto – divenuto utilizzabile a seguito della scelta del rito abbreviato -, che gli agenti di p.g. operanti in loco erano intervenuti dopo aver constatato senza ombra di dubbio che mentre la prima “campanella” era stata capovolta e tolta dal gioco, e le altre due appoggiate sul piano del gioco, e quindi la pallina avrebbe dovuto essere collocata sotto una delle due, in realta’ essa si trovava nella mano destra di (OMISSIS), che aveva in tasca la banconota di 50 Euro a lui consegnata da (OMISSIS). La CORTE ha spiegato che la duplice frode e’ consistita, piu’ specificamente, dapprima nell’occultamento della pallina nelle mani di (OMISSIS), senza che (OMISSIS) se ne avvedesse, quindi nell’induzione dello stesso a puntare.
E’ tale obiettiva ricostruzione del fatto a far ritenere integrata nel caso in esame la truffa e non altre meno gravi fattispecie, sulla scorta del condiviso orientamento di questa S.C., in virtu’ del quale (cf. Sez. 2 sentenza n. 48159 del 17/07/2019 dep. 27/11/2019 Rv. 277805 imputato Pastore) “non configura il reato di truffa ma quello di cui all’articolo 718 c.p., il gioco dei “tre campanelli” – e quelli similari delle “tre tavolette” o delle “tre carte” – in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell’ambito dei fatti notori, sempre che all’abilita’ ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attivita’ del medesimo.(In motivazione la Corte ha altresi’ evidenziato che l’induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per se’ un artificio o raggiro).(Conf. Sez. 2, n. 625/1970, Rv. 117044; Sez. 3, n. 11666/1985, Rv. 171261; Sez. 3, n. 1566/1985, Rv. 171944)”. Nella specie, come si e’ detto, si e’ realizzata qualcosa di piu’ della mera organizzazione di un gioco di abilita’. Negli stessi termini Sez. feriale sentenza n. 26321 del 02/09/2020 Ud. dep. 21/09/2020 Rv. 279545 imputato Alamaru.
3. Manifestamente infondato e’ altresi’ il secondo motivo, poiche’ la assai sintetica risposta fornita dalla CORTE di APPELLO rispetto alla contestazione difensiva in ordine al mancato giudizio di prevalenza, invece di quello di equivalenza, delle attenuanti generiche, comunque rivela una presa in esame della contestazione medesima, che si correla a quanto osservato sul punto dal primo Giudice: il TRIBUNALE, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti, al fine di bilanciare le aggravanti, in considerazione della condotta processuale degli imputati, ha giustificato la distanza dal minimo edittale, collegandola all’antisocialita’ della condotta e alla vocazione turistica del luogo di consumazione.
4. Quanto al terzo motivo, riguardante l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, pur esso e’ manifestamente infondato. Puo’ riprendersi, quanto all’affermazione di principio, il ragionamento costantemente elaborato da questa S.C. in tema di truffe on line, per il quale (cf. Sez. 2 sentenza n. 40045 del 17/07/2018 dep. 06/09/2018 Rv. 273900 imputato Onnis) “e’ configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete”. Tale principio, in base a quanto chiarito dalla motivazione della pronuncia menzionata “non comporta affatto la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale si’ finirebbe, in realta’, per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili modalita’ della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunita’ decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensi’ con lo strumento on line, ma senza che cio’ comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore”.
Nella stessa direzione, Sez. 6 sentenza n. 17937 del 22/03/2017 dep. 10/04/2017 Rv. 269893 imputato Cristaldi “sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 5, abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiche’, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identita’, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.
Il richiamo di tali pronunce ha senso nel caso in esame perche’ il principio che esso confermano, con riferimento alle fattispecie di truffe on line, e’ logicamente estensibile alla vicenda oggetto del presente giudizio, ed e’ che l’aggravante in questione e’ configurabile ogni qual volta sussista in concreto un elemento ulteriore e peculiare, rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice, con cui l’autore del reato provoca un abbassamento delle difese della vittima, profittando di un contesto spazio temporale: come ha correttamente osservato la CORTE territoriale, cio’ e’ accaduto da parte degli imputati, i quali si erano divisi i ruoli, taluni fingendosi scommettitori al fine di attirare i curiosi, e comunque dando ciascuno di se’ una immagina di autonomia rispetto agli altri, si’ da far allentare l’eventuale ritrosia della vittima e da indurla a prendere parte al gioco, peraltro sfruttando la circostanza che si trattasse di un turista, quindi non a proprio agio in un Paese non suo.
5. E’ invece fondato il motivo attinente all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, poiche’ questa S.C. ha in piu’ occasioni (a partire da Sez. V, sentenza n. 102 del 29 ottobre 1982, dep. 7 gennaio 1983, CED Cass. n. 156807) evidenziato che l’articolo 62 c.p., n. 4 impone che si faccia riferimento unicamente al “danno patrimoniale” e non al “fatto”, come per es. diversamente previsto nel caso della circostanza attenuante di cui all’articolo 648 c.p., comma 2. Cio’ preclude che si assumano a parametri dati ulteriori, che investano – come e’ avvenuto nel caso in esame – il contesto ambientale o la persona della vittima: per escludere l’invocata attenuante la CORTE di BOLOGNA ha evidenziato il disagio arrecato a un soggetto che si trovava in vacanza all’estero, derivante anche dalla perdita del contante di notte, ma tali elementi non sono strettamente correlati al valore del bene sottratto. Sul punto, quindi, si impone l’annullamento con rinvio, oltre che per valutare l’eventuale riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, pure per le ricadute che cio’ potra’ avere sull’entita’ della sanzione inflitta a ciascun imputato. In tal senso, l’affermazione della CORTE dell’essere la sanzione attestata gia’ al minimo edittale non appare corretta, perche’ invece il primo Giudice l’ha fissata in 9 mesi di reclusione, oltre alla multa, ed e’ sceso a 6 mesi in virtu’ dell’abbattimento dovuto al rito.
6. E’ infine fondata per tutti gli imputati, tranne che per (OMISSIS), la censura riguardante la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, nonostante l’incensuratezza e benche’ sia stata invece riconosciuto la sospensione della pena: la CORTE territoriale ha giustificato il diniego con l’opportunita’ che la condanna risulti in relazione alla natura del reato, in vista dei rapporti sociali e lavorativi futuri dei ricorrenti. Tale motivazione conferisce all’istituto della non menzione una funzione socialpreventiva che gli e’ estranea; il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. e’ nel senso che il beneficio e’ correlato al principio dellmemenda” (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 16366 del 28/03/2019 dep. 15/04/2019 Rv. 275813 imputata Iannaccone), e tende a favorire il recupero morale e sociale del condannato: i suoi parametri sono pertanto quelli di cui all’articolo 133 c.p., senza ricorso a elementi valutativi a essi estranei (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011 – dep. 20/09/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 2, n. 6949 del 12/03/1998 – dep. 10/06/1998, Pennisi S, Rv. 211100).
Nella specie, dopo che il GUP aveva formulato un giuclizio prognostico favorevole quanto alla sospensione della pena, in ragione della incensuratezza di tutti gli imputati, tranne (OMISSIS), la CORTE territoriale ha poi richiamato parametri differenti per negare la non menzione. E’ precluso a questa S.C. procedere alla rettifica di questo capo della sentenza, che compete al Giudice di merito, previo annullamento. (OMISSIS) e’ invece escluso dal beneficio, come lo e’ stato dalla sospensione della pena, in considerazione dei suoi precedenti penali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 4 e alla misura della pena per tutti i ricorrenti e, tranne che per il ricorrente (OMISSIS), al mancato riconoscimento del beneficio
della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di BOLOGNA. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabili le affermazioni di responsabilita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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