Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 maggio 2021| n. 21494.
In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l’arresto per il reato di furto, eseguito in “quasi flagranza” sulla base del comportamento dell’indagato che, alla vista di agenti di polizia municipale, tentava di fuggire liberandosi di confezioni di merce, poi risultata sottratta poco prima da banchi espositivi di esercizi commerciali della zona).
Sentenza|31 maggio 2021| n. 21494. Per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”
Data udienza 25 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola: Arresto in “quasi flagranza” – Configurabilità delle tracce del reato – Rilevanza anche dell’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto – Legittimità dell’arresto – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice monocratico del Tribunale di Genova non ha convalidato l’arresto di (OMISSIS), sul presupposto che difettasse il requisito della flagranza o della quasi flagranza, atteso che l’arrestato era stato trovato in possesso di alcune confezioni di cosmetici di cui non aveva giustificato il possesso e tali circostanze non erano indicative della commissione, immediatamente prima, del reato di furto, che veniva riscontrato solo all’esito di accertamenti nelle profumeria della zona e, soprattutto, visionando le immagini del servizio di sicurezza della farmacia presso la quale si appuro’, infine, essere stato perpetrato il furto dall’indagato mediante sottrazione della merce dai banchi espositivi.
2. Il ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova deduce il vizio di violazione di legge, assumendo che ai fini della legittimita’ dell’arresto ha rilievo, invece, unicamente la percezione da parte della polizia giudiziaria del possesso delle tracce del reato, che erano altamente indicative della consumazione del furto (accertato nella sua esatta portata mediante indagini comunque compiute in rapida successione), tant’e’ che l’arresto – a differenza di quanto assume il giudice – era intervenuto nell’immediatezza.
3. Nella requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo disporsi il rigetto del ricorso.
Per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1. Il rigetto della convalida nel caso di specie si incentra, invero, su una applicazione pedissequa della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/2015 – dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Vetrice, Rv. 267591, alla luce della quale l’assunzione di informazioni e’ considerata come momento di interruzione della immediatezza necessaria ai fini della cd. quasi flagranza allorquando proviene dalla vittima o da terzi ovvero da soggetti esterni al reato, che, ove non ricorra l’ipotesi dell’inseguimento riconducibile alla flagranza vera e propria, sono evidentemente soggetti che intervengono in un momento successivo, che, quand’anche prossimo, non e’ per definizione considerabile come immediato, con la conseguente impossibilita’ di ravvisarsi in un siffatto caso l’ipotesi della quasi-flagranza, e’ altrettanto vero che tale fattispecie – che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato – deve escludersi solo se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, Sentenza n. 5349 del 04/12/2019, Rv. 278443).
Ha, peraltro, gia’ avuto modo questa Corte di osservare, con argomenti qui condivisi, che in tema di arresto in flagranza, per la configurabilita’ della c.d. “quasi flagranza”, la nozione di “tracce” del reato, rilevante ex articolo 382 c.p.p. (non va considerata in senso solo letterale del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma puo’ ricomprendere anche l’atteggiamento tenuto dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilita’, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguita’ temporale rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria (cosi’ Sez. 5, Sentenza n. 3719 del 28/11/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278295 – 01).
Per la configurabilità della c.d. “quasi flagranza”
Nel caso di specie, il comportamento assunto dall’indagato, che, alla vista dei vigili, gettava in terra la borsa contenente confezioni nuove di cosmetici e tentava di fuggire, unitamente alla mancanza di una giustificazione in ordine al loro possesso da parte dello stesso, potevano ragionevolmente indurre a ritenere che si trattasse di merce rubata, con la conseguenza che legittimo deve ritenersi l’arresto eseguito dagli operanti a seguito di una siffatta constatazione; ne’ potrebbe diversamente rilevare il fatto che siano stati necessari degli accertamenti per individuare con esattezza l’esercizio commerciale ove i beni erano stati sottratti, trattandosi di indagine che intervenne dopo l’esecuzione dell’arresto, come e’ dato cogliersi dal verbale di arresto in cui si da’ atto di tale circostanza; in esso l’orario successivo indicato si riferisce, infatti, alla redazione dell’atto, che evidentemente intervenne in un momento successivo e non gia’ all’atto dell’esecuzione dell’arresto.
Ricorrevano, quindi, i presupposti per l’arresto, versandosi nella fattispecie della quasi-flagranza.
2. Per effetto dei vizi riscontrati, l’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perche’ l’arresto e’ stato legittimamente eseguito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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