Per la banca non sussiste un obbligo informativo successivo sull’aggravamento del rischio legato ai titoli finanziari

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15567.

La massima estrapolata:

Per la banca, intermediaria finanziaria, non sussiste un obbligo informativo successivo sull’aggravamento del rischio legato ai titoli finanziari acquistati dal cliente, nel caso specifico, i rischiosi bond argenti. La volontà del cliente di acquistare i titoli al di fuori di un contratto di consulenza finanziaria, attraverso l’apertura di conto corrente per effettuare deposito titoli a seguito di uno specifico contratto di negoziazione non impone l’applicazione delle medesime garanzie in termini di informativa.

Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15567

Data udienza 7 luglio 2020

Tag – parola chiave: Bond argentini – Banca – Intermediaria finanziaria – Aggravamento del rischio legato ai titoli finanziari acquistati dal cliente – Obbligo informativo successivo – Non sussiste – Volontà del cliente di acquistare i titoli al di fuori di un contratto di consulenza finanziaria – Applicazione delle medesime garanzie in termini di informativa – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 12760/2016 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ed (OMISSIS) citarono la (OMISSIS) s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma invocandone la condanna alla restituzione di quanto a suo tempo versatole per l’acquisto di alcune obbligazioni argentine, del valore nominale di Euro 50.000,00, da dichiararsi nullo perche’ effettuato da un dipendente dell’istituto di credito non per iscritto ed omettendo la dovuta informativa ai clienti, la valutazione del loro profilo di rischio e la compilazione del modulo MIFID. In subordine, chiesero la risoluzione del contratto d’acquisto per inadempimento della banca ed il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti.
1.1. Costituitasi la convenuta, l’adito tribunale, con sentenza del 2 aprile 2009, n. 20116, respinte le domande di nullita’, di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno non patrimoniale, condanno’ la banca al pagamento, in favore degli attori (condannati, a loro volta, a restituire i titoli obbligazionari alla prima), della somma di Euro 42.936,00, oltre interessi, a titolo di danni ad essi derivati dalla violazione dell’obbligo di informativa, successivo all’acquisto, riguardante l’aggravamento del rischio in corso di rapporto.
2. Il gravame promosso da (OMISSIS) s.p.a. (quale incorporante la (OMISSIS) s.p.a.) avverso quella decisione e’ stato accolto dalla Corte di appello di Roma con la sentenza del 10 febbraio 2016, resa nel contraddittorio con lo (OMISSIS) e nella contumacia della (OMISSIS). In particolare, quella corte: i) ha considerato fondata la censura afferente l’insussistenza, in capo alla banca, di un obbligo di informativa successivo alla negoziazione dei titoli obbligazionari, altresi’ affermando che “gli altri motivi di impugnazione restano assorbiti dalla riforma della pronuncia che ha determinato la condanna: il Tribunale, infatti, pur avendo ravvisato un inadempimento dell’intermediario per violazione dell’obbligo di informazione anche al momento dell’acquisto dei titoli, ha rigettato la domanda di risoluzione, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’articolo 1453 c.c., e su tale pronuncia si e’ formato il giudicato, in mancanza di impugnativa della parte appellata”; ii) in parziale riforma della impugnata decisione del tribunale capitolino, “fermo il resto”, ha rigettato “la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), di risarcimento del danno patrimoniale” e ha condannato ” (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido fra loro, alla restituzione dell’importo di 58.367,62 Euro, versato in esecuzione della sentenza impugnata, con interessi legali dalla data del pagamento”, nonche’ al pagamento delle spese del doppio grado.
3. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione lo (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi. Resiste, con controricorso, la (OMISSIS) s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo prospetta la “nullita’ della sentenza e del procedimento” per avere la sentenza oggi impugnata “menzionato” lo (OMISSIS) e la di lui moglie, malgrado nel giudizio di appello si fosse costituito soltanto il primo e la (OMISSIS), ivi contumace, fosse deceduta nelle more di detto procedimento. Si evidenzia, inoltre, che “sia nel corpo della sentenza che nel dispositivo, vengono invertiti i cognomi delle parti, per cui il sig. (OMISSIS) viene ribattezzato (OMISSIS) e la Sig.ra (OMISSIS) viene nominata con l’appellativo (OMISSIS)”. Tutti questi “errori” dimostrerebbero “la superficialita’ con cui i Giudici di appello si sono pronunciati sulla richiamata vicenda e impongono la presente impugnazione”.
1.1. Una siffatta doglianza si rivela manifestamente infondata.
1.2. In proposito, e’ sufficiente rimarcare che: i) la (OMISSIS) risulta essere rimasta contumace in appello (cfr. epigrafe della sentenza oggi impugnata), ne’ lo (OMISSIS) – che oggi, peraltro, agisce esclusivamente in proprio (cfr. intestazione del suo ricorso) – ha dedotto vizi di notificazione dell’atto di gravame nei confronti della stessa; ii) la sentenza impugnata nulla dice in ordine all’evento interruttivo che aveva colpito la menzionata appellata ed in parte qua e’ evidente il difetto di autosufficienza del motivo laddove riferisce che di detta circostanza si era “data notizia… in udienza” ma non riproduce nel ricorso il corrispondente verbale. In ogni caso, nemmeno risulta allegata e/o documentata l’esecuzione degli adempimenti che l’articolo 300 c.p.c., comma 4, nel testo anteriore alla modifica apportatagli dalla L. n. 69 del 2009 (qui applicabile ratione temporis, risalendo l’instaurazione del primo grado del giudizio al 20 dicembre 2006), richiedeva necessariamente ai fini dell’interruzione del giudizio se la parte deceduta fosse ivi contumace (cfr. Cass. n. 23906 del 2019; Cass. n. 8755 del 2012); iii) come si e’ gia’ riferito, lo (OMISSIS) ha agito in questa sede esclusivamente in proprio, non anche nella qualita’ di erede della (OMISSIS), e questa Corte ha gia’ puntualizzato che “la morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non e’ idonea a determinare immediatamente l’interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l’evento sia notificato o sia certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292 c.p.c., come espressamente dispone l’articolo 300 cit. codice, comma 4 la cui violazione puo’ essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse e’ unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo” (cfr., in termini, Cass. n. 7975 del 1995. In senso conforme, si vedano anche le successive Cass. n. 13293 del 2000; Cass. n. 15430 del 2005).
1.2.1. Peraltro, la “superficialita’”, tanto piu’ se integrata dalle circostanze oggi addotte dal ricorrente, non costituisce ragione di nullita’ della sentenza (semmai di erroneita’, che, pero’, avrebbe imposto lo svolgimento di specifiche censure – rientranti in quelle di cui all’articolo 360 c.p.c. – con riferimento a ciascun errore).
1.3. A tutto voler concedere, l’unico errore rinvenibile e’ quello dell’avvenuta inversione dei cognomi nel solo dispositivo della sentenza ( (OMISSIS) e’ li’ ribattezzato (OMISSIS) mentre (OMISSIS) e’ indicata come (OMISSIS)), ma si tratta, evidentemente, di meri errori materiali affatto inidonei ad inficiare la validita’ della stessa o, addirittura, dell’intero procedimento.
2. Il secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 418, del Reg. Consob 30.07.1997 nonche’ della comunicazione Consob n. DI/30.396, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articoli 23 e ss.; dell’articolo 29 Reg. Consob n. 11522/1998” – dopo aver richiamato i principi resi da Cass. n. 17726 del 2014 in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese dal cliente alla banca, allegate all’ordine di acquisto, in merito all’adeguatezza delle informazioni ricevute da quest’ultima sui rischi del proprio investimento, assume che “la violazione degli obblighi di informativa da parte degli intermediari, dipendenti della Banca, comporta la responsabilita’ dell’istituto bancario con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Ebbene, nel caso di specie, non solo tali obblighi di informazione sono stati palesemente violati e non e’ stato compilato il modulo MIFID, ma addirittura gli ordini di acquisto non sono stati sottoscritti dai due anziani investitori…”. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto applicabili, ratione temporis, al rapporto contrattuale la L. n. 1 del 1991 e la Delib. Consob 2 luglio 1994, n. 8850, invece che il Decreto Legislativo n. 23 luglio 1996, n. 418, ed il Reg. Consob del 30 luglio 1997, a suo dire, utilizzabili nella fattispecie.
2.1. Tale doglianza e’ inammissibile perche’ non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
2.1.1. Quest’ultima, infatti, innanzitutto ha opinato che la normativa applicabile, ratione temporis, al rapporto contrattuale in esame doveva individuarsi nella L. n. 1 del 1991 e nella Delib. Consob 2 luglio 1994, n. 8850: tanto sul presupposto che il contratto quadro per la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, in virtu’ del quale la banca aveva prestato il servizio di negoziazione nei confronti dei clienti, era stato sottoscritto il 16 maggio 1996, allorquando, cioe’, il Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 418, invocato dallo (OMISSIS), non era ancora entrato in vigore.
2.1.2. Successivamente, la corte distrettuale ha valutato anche l’ipotesi dell’applicabilita’, al caso di specie, di quest’ultima normativa. Invero, alla pagina 2 della sentenza impugnata, si afferma, tra l’altro, che, anche volendo ipotizzare la vigenza del Regolamento Consob n. 11522/98, “nulla di specifico e’ aggiunto nelle norme regolamentari, se non nella Delib. Consob n. 11522 del 1998, articolo 28. Tale articolo, se applicabile ratione temporis, trattandosi di norma comportamentale per rapporti in corso, non e’, pero’, pertinente perche’ riguarda la diversa ipotesi della gestione del patrimonio del cliente, che presuppone un mandato ed uno svolgimento su base discrezionale ed individualizzata. Nella fattispecie, e’ intercorso tra le parti un contratto di negoziazione titoli e non risulta nemmeno dedotta la stipula di un contratto per la prestazione del servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, che presenta caratteristiche piu’ vicine al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento”.
2.1.3. La censura in esame, lungi dal confrontarsi con queste specifiche argomentazioni, ripropone questioni attinenti al merito del giudizio, sembrando lamentare il mancato accertamento, da parte della corte capitolina, di un’asserita omessa sottoscrizione dei moduli di conferimento degli ordini di negoziazione ovvero di una mancata compilazione del modulo MIFID (cfr. pag. 10 del ricorso): trattasi, pero’, di questioni ormai precluse all’esame della Suprema Corte perche’, gia’ disattese in primo grado (per effetto del rigetto delle domande di nullita’ e di risoluzione contrattuale, e di accoglimento della richiesta risarcitoria solo per violazione di asseriti obblighi informativi successivi alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto), non risultano essere state fatte oggetto di appello incidentale dell’odierno ricorrente in sede di gravame. Esse, comunque, postulano accertamenti fattuali incompatibili con il giudizio di legittimita’.
3. Il terzo motivo e’ rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Si afferma che la corte distrettuale “…sostiene che tra le parti e’ intercorso un contratto di negoziazione titoli e non risulta dedotta la stipula di un contratto per la prestazione del servizio di consulenza. Dalla documentazione in atti si evince chiaramente che non vi e’ traccia di alcun documento definibile come ordine acquisto titoli, vi sono solo dei fogli scritti a mano dall’intermediario e nessuna firma dei clienti investitori. La stessa Banca, per sostenere la tesi dell’aver avuto incarico, da parte dei clienti, ad effettuare l’operazione di acquisto dei bond, ha depositato non gia’ un ordine di acquisto (in quanto inesistente) bensi’ un conto deposito titoli generico al quale non era allegato alcun ordine di acquisto ed alcuna informativa. I clienti, in sostanza, hanno aperto il conto deposito in previsione di futuri ed eventuali investimenti senza alcuna specifica intenzione di acquistare i bond”.
3.1. Trattasi di censura manifestamente inammissibile perche’ (pure tacendosi il palese difetto di autosufficienza del motivo perche’ nemmeno riproduce il contenuto dei documenti ivi richiamati. Cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019) oblitera completamente che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo – qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 10 febbraio 2016 – novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicche’ sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
4. Infine, alla pagina 11 del ricorso (cfr. paragrafo intestato con la lettera “D”), si rinviene un’ulteriore censura alla sentenza impugnata, priva, peraltro, dell’indicazione di qualsivoglia indicazione circa la tipologia di vizio, tra quelli di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, che si e’ inteso denunciare.
4.1. Essa, per come concretamente argomentata, e’ affatto inammissibile perche’ il processo di cassazione e’ un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita’ e della specificita’ ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c.. (cfr. Cass. 11603 del 2018; Cass. n. 6519 del 2019).
4.2. La doglianza, inoltre, fa riferimento a circostanze fattuali (l’entita’ del rimborso che il Governo dell'(OMISSIS) riconoscera’ ai possessori di proprie obbligazioni che non abbiano aderito ai due swap del 2015 e del 2010) di cui e’ impossibile l’accertamento in questa sede e dalle quali si intenderebbe far derivare conseguenze solo ipotizzate.
5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, altresi’ dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spettera’ all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, sostenute dalla banca controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

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