L’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16066.

Non sempre per introdurre o resistere in un giudizio per questioni di interesse condominiale occorre aspettare l’amministratore o l’assemblea. Talvolta, può bastare semplicemente un condòmino di buona volontà. Nel condominio, vale il principio secondo cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione.

Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16066

Data udienza 21 novembre 2019

Tag – parola chiave: Condominio negli edifici – Parti comuni – Uso – Canna fumaria – Appoggio al muro comune perimetrale dell’edificio – Legittimità – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16836/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 292/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione regolarmente notificato, (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, (OMISSIS) per chiedere accertarsi il loro diritto ad installare la canna fumaria lungo la facciata del caseggiato, in aderenza o in appoggio al muro perimetrale del Condominio (OMISSIS), lamentando che il convenuto si era sempre opposto alla realizzazione dell’opera.
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del (OMISSIS), il Tribunale di Genova accolse la domanda.
Interposto gravame dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Genova integro’ il contraddittorio nei confronti del Condominio (OMISSIS), dispose CTU e, con sentenza del 20-25.2.2015, in riforma della sentenza di primo grado, rigetto’ la domanda.
La corte territoriale accerto’ che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito al (OMISSIS) di utilizzare il muro perimetrale al pari degli altri condomini, in violazione dell’articolo 1102 c.c..
Il progetto prevedeva, infatti, che fosse incassata nel muro perimetrale e cio’ avrebbe comportato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri; inoltre, per evitare l’immissione di fumi, avrebbe dovuto avere uno spessore maggiore, rispetto a quello progettato, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprieta’ del convenuto.
Quanto al pregiudizio alla statica dell’edificio, la corte distrettuale evidenzio’ la necessita’ di inserire delle putrelle di rinforzo, non previste nell’originario progetto, in corrispondenza dell’intradosso del solaio costituente il pavimento della proprieta’ dell’appellante.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di quattro motivi ed hanno prodotto memoria difensiva in prossimita’ dell’udienza.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il Condominio (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che non vi e’ prova della notifica del ricorso per cassazione nei confronti del condominio (OMISSIS), nei cui confronti la Corte d’appello aveva integrato il contraddittorio.
Cio’ nonostante, non e’ necessario verificare la regolarita’ della notifica in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di rapporti condominiali, nel giudizio instaurato a tutela della proprieta’ comune (nella specie, si trattava proprio dell’installazione di una canna fumaria) per l’eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, non e’ necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell’addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune (Cassazione civile sez. II, 07/09/2009, n. 19329).
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito ammesso in appello nuovi documenti e la perizia tecnica asseverata, in violazione del divieto di produzione di nuova documentazione. Inoltre, sempre in grado d’appello, sarebbe stata introdotta, per la prima volta la questione relativa alla statica dell’edificio, che non era stata dedotta nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., per non avere la corte di merito pronunciato sull’eccezione preliminare di inammissibilita’ per violazione dell’articolo 345 c.p.c..
Con il terzo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1102 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta l’erronea interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio, sia in relazione all’insussistenza del pregiudizio alla statica dell’edificio, sia in relazione all’utilizzo del bene comune. Contesta che l’installazione della canna fumaria in appoggio al muro perimetrale arrechi pregiudizio ai condomini, costituendo utilizzo della cosa comune.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio relativo al calcolo dello spessore del muro residuo a seguito dell’installazione della canna fumaria.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, in quanto attinenti a vizi processuali attinenti al giudizio d’appello, sono inammissibili.
Osserva il collegio che l’omesso esame, da parte del giudice, di una questione puramente processuale, non puo’ dare luogo al vizio di omessa pronunzia, configurabile con riferimento alle sole domande di merito (Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21230; Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n. 20864; Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n. 20864)
Ne’, l’omesso esame di una questione processuale integra il vizio motivazionale, che, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, puo’ configurarsi in relazione a fatti “storici”, principali o secondari, decisivi per il giudizio.
Quanto alla produzione di nuova documentazione in grado d’appello, il motivo e’ generico, in quanto non individua gli atti ed i documenti prodotti, in violazione dell’articolo 366 c.p.c. comma 1 n. 6, che prevede “la specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda.
Quanto alla perizia tecnica, prodotta per la prima volta in appello, va ribadito il principio, secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicche’ la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’articolo 345 c.p.c., e’ ammissibile anche in appello (Cassazione civile sez. un., 03/06/2013, n. 13902; Cassazione civile sez. II, 24/08/2017, n. 20347).
La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte in materia di utilizzo della cosa comune ai sensi dell’articolo 1102 c.c., che e’ ammessa da parte del condomino, purche’ non si alteri la destinazione del bene e limiti le facolta’ di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti (Cassazione civile sez. IL 15/06/2012, n. 9875).
Per quanto attiene, in particolare, all’installazione della canna fumaria, la giurisprudenza consolidata di questa Corte consente l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilita’ e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico (Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n. 30462; Cassazione civile sez. II, 16/05/2000, n. 6341).
Nella specie, la corte di merito, con apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’, ha accertato che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito al (OMISSIS) di utilizzare il muro perimetrale al pari degli altri condomini, in violazione dell’articolo 1102 c.c.. Il progetto prevedeva, infatti, che fosse incassata nel muro perimetrale e cio’ avrebbe comportato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri o addirittura maggiore, in caso di realizzazione di opere finalizzate ad evitare l’immissione di fumi, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprieta’ del convenuto. La riduzione dello spessore del muro perimetrale avrebbe cosi’ impedito all’attore di farne utilizzo, al pari degli altri condomini.
La violazione dell’articolo 1102 c.c., sotto il profilo del pregiudizio all’utilizzo della cosa comune da parte dei condomini costituisce autonoma ratio idonea a sorreggere la decisione, che rende ultroneo l’esame del motivo di ricorso relativo al pregiudizio alla statica dell’edificio, sia in relazione alla novita’ della questione proposta in appello, sia in relazione alla violazione dell’articolo 1120 c.c..
Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralita’ di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per se’ solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato, privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneita’ al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. 3633. del 2017). Infatti, se l’indicata seconda ragione della decisione “resiste” all’impugnazione proposta dalla ricorrente e’ del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perche’ l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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