Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 5 luglio 2019, n. 18048.

La massima estrapolata:

Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale, a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell’art. 427 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un implicito e consentito mutamento del rito nel provvedimento con cui il giudice, adito con il rito del lavoro, applicabile ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c.).

Sentenza 5 luglio 2019, n. 18048

Data udienza 5 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonella – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 122-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA) a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) SCPA, in persona del Dott. (OMISSIS) e del Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in qualita’ d’Impresa Designata per la Regione Calabria, in persona del procuratore speciale p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1543/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 4/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con separati giudizi (OMISSIS) (n. 4971/06 del Tribunale di Paola-Sezione Distaccata di Scalea), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (n. 67/2007), (OMISSIS) (n. 68/2007), (OMISSIS) (n. 472/2006) e l’INAIL (n. 422/2007) proposero separate domande risarcitorie (l’INAIL in surroga dei sopradetti danneggiati) dei danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditario, derivati dal sinistro avvenuto il (OMISSIS). In tale data, la vettura condotta da (OMISSIS), di sua proprieta’, nel percorrere a velocita’ elevatissima la (OMISSIS), aveva perso il controllo del mezzo ed aveva investito tre cantonieri, (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), che lavoravano nei pressi della strada. Il (OMISSIS) riporto’ nell’occorso lesioni gravissime, cui residuarono postumi invalidanti permanenti dell’80%, mentre gli altri due soggetti investiti decedettero sul colpo.
Si costitui’ in tutti i giudizi la societa’ (OMISSIS) che sostanzialmente eccepi’ l’incapienza del massimale rispetto alla pluralita’ dei danneggiati e l’assenza della istanza di condanna ultra massimale; contesto’ l’ammontare dei danni nonche’ la debenza del danno iure hereditario ai congiunti delle persone defunte.
Si costitui’ anche (OMISSIS), rilevando la concorrente responsabilita’ di una vettura non identificata, che aveva invaso la sua corsia di marcia costringendolo ad una brusca frenata, che gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo; chiese percio’, in tutti i processi, di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istanza, questa, disattesa perche’ tardiva.
Venne invece autorizzata, nei giudizi promossi dai soggetti privati, la chiamata in causa dell’INAIL, che, nel costituirsi, dichiaro’ l’ammontare delle prestazioni gia’ erogate in favore dei singoli danneggiati e dedusse di aver gia’ proposto autonomo giudizio di surroga nelle loro ragioni.
Mentre in tutti i giudizi promossi dai singoli danneggiati venne rigettata la richiesta di chiamata in causa dell’ (OMISSIS) S.p.a., quale Impresa Designata del FGVS, nel giudizio instaurato ad istanza dell’Inail detta richiesta, in quanto tempestiva, venne ammessa.
Tutti i giudizi vennero poi riuniti.
La causa, fino a quel momento trattata col rito speciale, all’udienza fissata per la discussione venne trattenuta a sentenza con l’assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.
Con sentenza n. 223/13 emessa in data 15 maggio 2013, il Tribunale di Paola – Sezione di Scalea addebito’ l’intera responsabilita’ del sinistro allo (OMISSIS).
Il Tribunale preciso’ che l’INAIL aveva diritto di surroga nella posizione dei danneggiati, con sua legittimazione esclusiva una volta espressa la volonta’ di surrogarsi in tali diritti, e che il limite di tale surroga era costituito dall’importo degli indennizzi liquidati ai danneggiati, che riguardavano esclusivamente poste di natura patrimoniale, pertanto l’INAIL non poteva aggredire le somme liquidate ai danneggiati a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici.
Il Tribunale adito riconobbe i danni cosi’ come precisato nel dispositivo di quella sentenza.; statui’ la responsabilita’ ultra massimale della compagnia assicuratrice (OMISSIS) S.p.a.; ritenne l’ (OMISSIS) parte nel solo giudizio instaurato dall’INAIL ma rigetto’ la domanda nei suoi confronti, atteso l’accertamento della responsabilita’ esclusiva dello (OMISSIS).
Avverso la sentenza propose appello, con ricorso depositato il 18 luglio 2013, (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), nella qualita’, che si dolse: a) della mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell’ (OMISSIS) S.p.a., quale impresa designata; dell’attribuzione della responsabilita’ in via” esclusiva a (OMISSIS); b) della condanna ultra massimale; c) dell’erroneo riconoscimento del diritto di rivalsa dell’INAIL, posto che il massimale della Toro risultava interamente destinato a risarcire i danneggiati.
Si costituirono, con separate comparse, (OMISSIS) e (OMISSIS), che svolsero identiche argomentazioni, preliminarmente eccependo la inammissibilita’ dell’appello per sua tardivita’; dedussero infatti che, a istanza di (OMISSIS), alla compagnia appellante era stata notificata la sentenza in data 21 giugno 2013, e l’appello era stato depositato il 18 luglio 2013, ma notificato il 30 luglio successivo, ossia decorsi i trenta giorni di cui all’articolo 325 c.p.c.; evidenziarono che il solo deposito non era sufficiente alla proposizione dell’appello, posto che il giudizio, pur essendo stato trattato originariamente con il rito speciale, aveva poi registrato l’implicito mutamento del rito al momento della decisione, poiche’ le parti avevano precisato le conclusioni e chiesto – ed ottenuto – la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c., in esito al decorso dei quali era stata depositata la sentenza; sostennero che la notifica della sentenza, pur se effettuata ad istanza di un solo soggetto, faceva decorrere il termine per l’appello anche nei confronti degli altri, attesa la condizione di litisconsorzio necessario previsto ex lege tra i danneggiati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 140, comma 4. Le predette appellate eccepirono l’inammissibilita’ dell’appello anche in relazione al testo novellato dell’articolo 342 c.p.c. e contestarono il gravame nel merito, anche sotto il profilo dell’articolo 348-bis c.p.c., e ne chiesero infine il rigetto.
Eccezioni analoghe a quelle sollevate dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) vennero prospettate da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali inoltre, nel merito, sostennero di aver diritto a tutti i danni non patrimoniali richiesti nell’atto introduttivo, con estensione della domanda nei confronti dell’ (OMISSIS) S.p.a., ove ne fosse stata ammessa la chiamata.
Anche (OMISSIS) eccepi’, in via preliminare, l’inammissibilita’ dell’appello ed aggiunse contestazioni soprattutto con riguardo all’azione di surroga dell’INAIL, ritenendo piu’ contenuto il credito vantato dal detto istituto (Euro 417.166,44) in luogo di quello riconosciuto dal giudice (Euro 486.127,60).
Si costitui’ la (OMISSIS) S.c.p.a., nella qualita’ di procuratrice della (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a., nella qualita’ di impresa designata, che contesto’ il merito dell’impugnazione, ritenendola infondata ed immotivata.
L’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, si costitui’ con memoria contenente appello incidentale, notificata alle controparti nei termini di legge.
Nel gravame cosi’ proposto, tale ente chiese la riforma della sentenza con riguardo alle parti concernenti la domanda di surroga.
In relazione all’appello principale, l’istituto appellato e appellante incidentale eccepi’ preliminarmente l’assenza di prova della procura e dunque del potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale; nel merito, contesto’ i motivi dell’impugnazione.
In esito alla notifica dell’appello incidentale, (OMISSIS) deposito’ memoria difensiva.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 4 novembre 2014 cosi’ decise: 1) dichiaro’ inammissibile l’appello principale; 2) in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condanno’ (OMISSIS), in solido con l’ (OMISSIS) S.p.a., al pagamento delle somme riconosciute all’INAIL in surroga di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e di (OMISSIS); 3) in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condanno’ l’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS), in solido, anche alla rivalutazione monetaria ed agli interessi “graduali” sulle somme riconosciute all’INAIL in surroga di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei termini e con le decorrenze di cui nella motivazione di quella sentenza; 3) confermo’ nel resto l’impugnata decisione; 4) condanno’ l’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) al pagamento delle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) S.c.p.a., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi (OMISSIS), l’INAIL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di impresa designata per la Regione Calabria Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 286 nonche’, con unico controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
L’intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
(OMISSIS) S.p.a., anche quale impresa designata, ha depositato distinte memorie.
All’udienza del 20 dicembre 2017 e’ stata disposta l’acquisizione dei fascicoli di entrambi i gradi di merito.
In prossimita’ dell’odierna udienza l’INAIL e (OMISSIS) S.p.a., quest’ultima a mezzo della propria mandataria e rappresentante (OMISSIS) S.c.p.a., hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo si lamenta “Error in procedendo per avere la Corte di appello di Catanzaro ritenuto applicato ed applicabile il rito ordinario e, quindi, per aver inopinatamente dichiarato inammissibile l’appello svolto dalla (OMISSIS) S.p.A., pur non essendovi mai stato un mutamento del rito (articolo 360 c.p.c., n. 4))”.
La parte ricorrente deduce che la Corte di merito ha ritenuto che il Tribunale avesse mutato il rito – da speciale in ordinario -, evidenziando a tale proposito che la Corte territoriale ha fatto riferimento all’udienza del 10 gennaio 2013, in cui il Tribunale aveva invitato le parti a precisare le conclusioni ed aveva assegnato i termini di ex articolo 190 c.p.c., reputando che tali provvedimenti “indica(ssero) di necessita’” l’intervenuto mutamento di rito, e ha rappresentato che la medesima Corte ha proseguito la trattazione anche nel grado di appello con l’asseritamente mutato rito ordinario (v. ricorso p. 23).
La ricorrente contesta che nell’ordinanza del 10 gennaio 2013 possa rinvenirsi un provvedimento di mutamento del rito; assume che al tempo dell’instaurazione della presente causa, ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 3 (vigente all’epoca e abrogato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 53, comma 1), ai giudizi relativi al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a sinistri stradali, si applicavano le disposizioni del codice di rito inerenti ai rapporti di lavoro; rappresenta che il gia’ richiamato articolo 53, comma 2 aveva tuttavia transitoriamente disposto che alle controversie gia’ disciplinate dall’articolo 3 predetto, pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009) dovessero continuare ad applicarsi le disposizioni di cui al cd. processo del lavoro, sicche’ la presente controversia non avrebbe potuto essere trattata secondo le norme del rito ordinario; evidenzia che l’intero processo – tranne l’udienza del 10 gennaio 2013 – si sarebbe svolto secondo il c.d. rito del lavoro; deduce (v. ricorso p. 26) che la stessa Corte territoriale avrebbe dimostrato di aver proseguito nella trattazione con il rito speciale anche dopo l’udienza del 10 gennaio 2013, leggendosi nella sentenza impugnata in questa sede che (v. p. 10): “In esito alla comparizione delle parti e previo deposito, da parte dell’ (OMISSIS) Spa, per la produzione della procura, la causa veniva rimessa per la discussione e quindi decisa con lettura del dispositivo all'”udienza del 29 ottobre 2014”.
Pertanto, la ricorrente sostiene che sarebbe “arbitrario, irragionevole ed ingiustificatamente lesivo dei diritti dell’istante dichiarare l’inammissibilita’ del gravame sulla base di una semplice distrazione del Tribunale… atteso che l’ (OMISSIS) S.p.A. non avrebbe in alcun modo potuto comprendere di essere di fronte ad un provvedimento di mutamento del rito, a fortiori in un quadro processuale nel quale lo stesso Collegio catanzarese riconosce candidamente di aver fatto applicazione del rito speciale, come si evince dal riportato passaggio della decisione impugnata”.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione/falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 427 c.p.c. e della L. n. 102 del 2006, articolo 3 per avere la Corte d’Appello di Catanzaro ritenuto applicato ed applicabile il rito ordinario, pur non essendovi mai stato un mutamento del rito ed in carenza dei presupposti per tale mutamento (articolo 360 c.p.c., n. 3))”, la ricorrente, “in via alternativa o integrativa rispetto alla precedente doglianza”, deduce che a sostegno dell’asserita conversione del rito, non militerebbe alcuna ragione, che l’invito alle parti di precisare le conclusioni sarebbe “un mero errore e non un provvedimento, quale risultato di una scelta consapevole del giudicante” e che del resto, ove cosi’ non fosse, dovrebbe ritenersi esistente “una situazione di gravissima incertezza indotta dall’inopinata condotta del Giudice di promo grado – ma anche (e soprattutto) da quanto richiamato nella sentenza della Corte d’Appello – con conseguente numero di possibilita’ pari al 50% per la (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), di optare per la scelta esatta nella proposizione dell’appello”.
Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito, nel ritenere mutato il rito non solo avrebbe commesso un gravissimo error in procedendo ma avrebbe anche violato e falsamente applicato le norme che disciplinano il passaggio dal rito speciale a quello ordinario, non sussistendo alcuna ragione per disporre tale mutamento.
3. Con il terzo motivo si lamenta “Conseguente violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 325, 326 e 434 c.p.c. e della L. n. 102 del 2006, articolo 3 per avere la Corte d’Appello di Catanzaro erroneamente dichiarato inammissibile l’appello svolto dalla (OMISSIS) S.p.A., nonostante il processo si svolgesse secondo il rito speciale e non vi fosse mai stato mutamento di rito (articolo 360 c.p.c., n. 3))”.
Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, quale effetto della ritenuta mutatio del regime processuale, ha dichiarato la tardivita’ e, quindi, l’inammissibilita’ dell’appello dalla medesima proposto per essere stata la notifica dell’atto di appello richiesta successivamente allo scadere di trenta giorni di cui all’articolo 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado. Tale ragionamento sarebbe, ad avviso della ricorrente, errato nei suoi presupposti, non essendovi stato effettivamente il mutamento del rito, in difetto di emissione di un’ordinanza a tale riguardo.
4. In linea subordinata, con il quarto motivo si deduce “violazione/falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., comma 4, e articolo 134 c.p.c. – ancorche’ in via mediata – per avere la Corte d’Appello di Catanzaro ritenuto mutato il rito, da speciale ad ordinario, senza alcuna motivazione, atteso il recepimento sic et simpliciter di una presunta ordinanza del Tribunale priva dell’esplicazione dei motivi per i quali sarebbe stato mutato il rito; conseguentemente, per aver dichiarato inammissibile l’appello della (OMISSIS) S.p.A. (articolo 360 c.p.c., n. 3))”.
Sostiene la ricorrente che, ove mai potesse ritenersi esistente un’ordinanza di mutamento del rito, la stessa sarebbe abnorme e priva della succinta motivazione di cui all’articolo 134 c.p.c. e da ritenersi inesistente e comunque illegittimo, in quanto emesso in totale carenza di motivazione e dei presupposti per la sua adozione.
5. Con il quinto motivo si deduce “In ulteriore subordine error in procedendo per non avere la Corte d’Appello proceduto ad un nuovo mutamento del rito ai sensi dell’articolo 439 c.p.c. (da ordinario a speciale), ove si ritenesse mutato il rito in primo grado (da speciale ad ordinario) rientrando il giudizio in quelli sottoposti al c. d. “rito del lavoro”, ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 3 e, quindi, per non avere dichiarato ammissibile l’appello svolto dalla (OMISSIS) S.p.A. (articolo 360 c.p.c., n. 4)”.
Sostiene la ricorrente che, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi avvenuto un mutamento del rito ad opera del Tribunale, la Corte di merito avrebbe dovuto avvedersi dell’errore del giudice di prime cure e ricondurre d’ufficio il processo nel corretto alveo, procedendo ad un nuovo mutamento del rito in senso inverso, il che avrebbe comportato l’ammissibilita’ dell’appello proposto.
6. Con il sesto motivo si lamenta “Sempre in via ulteriormente subordinata, violazione/falsa applicazione dell’articolo 409 c.p.c. e ss. e della L. n. 102 del 2006, articolo 3 per non avere la Corte territoriale proceduto ad un nuovo mutamento del rito (da ordinario a speciale), ove si ritenesse mutato il rito in primo grado, rientrando il giudizio in quelli sottoposti al c. d. “rito del lavoro”, ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 3 e, quindi, per non avere dichiarato ammissibile l’appello svolto dalla (OMISSIS) S.p.a. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
7. I primi sei motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti infondati.
7.1. Osserva il Collegio che certamente con la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. e’ stato disposto il mutamento del rito da speciale in ordinario in primo grado senza che nulla abbiano opposto le parti presenti, con la precisazione che dal verbale di udienza 10 gennaio 2013, a differenza di quanto indicato nella sentenza impugnata in questa sede (v. p. 11), risulta che non erano presenti tutte le parti, non essendo comparso nessuno per INAIL che, comunque, nulla ha contestato in relazione al rito adottato.
Risulta dal medesimo verbale che tutte le parti presenti all’udienza del 10 gennaio 2013 hanno chiesto di precisare le conclusioni e a tanto ha espressamente dichiarato di non opporsi il procuratore dell’attuale ricorrente, il quale, unitamente agli altri difensori presenti, ha pure rassegnato le sue conclusioni.
Il Tribunale, quindi, aderendo alle richieste formulate, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni e ha pure loro concesso i termini di cui all’articolo 190 c.p.c.. Pertanto, deve ritenersi che sussista un provvedimento che, sia pure implicitamente, ha operato il cambio del rito ne’ tale provvedimento risulta essere stato contestato all’epoca dalla ricorrente, che non risulta averne richiesto la revoca o la modifica.
Peraltro, va precisato che, per il passaggio da rito speciale al rito ordinario, non e’, secondo Cass. 9/10/1990 n. 9902, necessario un provvedimento formale ove non ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 427 c.p.c. (necessita’ di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o mutamento di competenza).
Va quindi ribadito, anche in questa sede, il principio piu’ volte affermato da questa Corte e del quale risulta aver fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, secondo cui, ove una controversia sia stata – sia pur erroneamente – trattata in primo grado con il rito ordinario, anziche’ con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziche’ con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale; cio’, in ossequio al principio della ultrattivita’ del rito, che – quale specificazione del piu’ generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioe’ con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo e’ erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass., ord., 9/08/2018, n. 20705, Cass. 11/07/2014, n. 15897; Cass. 14/01/2005, n. 682).
Va poi evidenziato che la doglianza relativa all’erroneita’ del mutamento del rito, ove operato con l’ordinanza del 10 gennaio 2013 (v. quarto motivo del ricorso) va disattesa, in quanto, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, che va in questa sede ribadito, l’omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iure l’inesistenza o la nullita’ della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 27/01/2015, n. 1448; Cass. 18/07/2008, n. 19942), ma siffatte specifiche censure non risulta siano state, nella specie, proposte.
Neppure rileva, ai fini che interessano in questa sede, che la Corte di merito abbia poi indicato a p. 10 della sentenza ora impugnata che: “In esito alla comparizione delle parti e previo deposito, da parte dell’ (OMISSIS) Spa, per la produzione della procura, la causa veniva rimessa per la discussione e quindi decisa con lettura del dispositivo all’udienza del 29 ottobre 2014”, trattandosi di circostanza successiva alla proposizione dell’appello della cui ammissibilita’ si discute in questa sede ne’ puo’ la ricorrente dolersi del fatto che la Corte territoriale non abbia provveduto ad un ulteriore cambiamento del rito, evidenziandosi, peraltro, che tanto avrebbe potuto avere effetti in relazione ad atti successivi ad un siffatto provvedimento ma non certo sanare quelli irrituali posti in essere precedentemente.
8. Con il settimo motivo si deduce “In via ancor piu’ subordinata, error in procedendo in ordine alla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello nei confronti delle parti diverse dalla sig.ra (OMISSIS), nonostante l’affermata scindibilita’ delle cause e la tempestivita’ dell’appello nei riguardi di dette parti (articolo 360 c.p.c., n. 4) “.
Assume la ricorrente che, nel dichiarare la tardivita’ e la conseguente inammissibilita’ dell’appello dalla medesima proposto anche nei riguardi degli altri soggetti, la Corte territoriale avrebbe implicitamente ritenuto le diverse cause inscindibili laddove la stessa Corte, con l’ordinanza del 17 ottobre 2013, con cui aveva provveduto sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, aveva ritenuto le cause scindibili.
9. Con l’ottavo motivo si deduce “Sempre in via ancor piu’ subordinata, violazione/falsa applicazione degli articoli 327 e 332 c.p.c. per aver ritenuto la Corte territoriale inammissibile l’appello nei confronti anche delle parti diverse dalla sig.ra (OMISSIS), nonostante la dichiarata scindibilita’ delle cause e la tempestivita’ della proposizione in dell’appello nei confronti delle altre parti (articolo 360 c.p.c., n. 3))”.
10. Gli ultimi due motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono anch’essi infondati.
10.1. Trattasi pacificamente di controversia iniziata dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 sicche’ alla stessa va applicato l’articolo 140 della normativa appena richiamata, che ha introdotto il litisconsorzio necessario sostanziale fra l’impresa di assicurazione e la pluralita’ di persone danneggiate da un sinistro stradale (e cio’ vale anche per l’INAIL che ha agito in surroga) comunque, trattasi di cause tra loro dipendenti per le quali sussiste quanto meno un litisconsorzio processuale (o litisconsorzio unitario o quasi necessario) sicche’ nella specie e’ applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarieta’ del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicche’ la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass., ord., 7/06/2018 n. 14722; Cass. 29/09/2011, n. 19869).
Ne’ rileva quanto affermato nell’ordinanza richiamata, trattandosi di ordinanza non decisoria, superata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello a conclusione del secondo grado del giudizio di merito.
11. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
12. Tenuto conto della particolarita’ della vicenda esaminata, vanno compensate per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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