Per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilita’

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40906.

Le massime estrapolate:

Per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilita’, l’iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell’induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell’esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l’induzione indebita e’ la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40906

Data udienza 19 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabin – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VIOLA ALFREDO POMPEO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi i difensori:
Avv. (OMISSIS) in difesa della parte civile (OMISSIS) che ha chiesto la conferma della sentenza e delle statuizioni civili, depositando conclusioni e nota spese.
Avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) si e’ riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso.
Avv. (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza emessa il 12.4.2016 dai Tribunale di Vicenza, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo 2) (articolo 81 cod. pen., L. n. 1393 del 1941, articolo 3) perche’ il fatto non sussiste e, riqualificato il fatto contestato al capo 1) (articolo 81 cpv. c.p., commi 1 e 2 e articolo 317 cod. pen.) ai sensi dell’articolo 319 quater cod. pen., ha confermato la responsabilita’ e rideterminato la pena inflitta, confermando altresi’ le statuizioni civili in favore della parte civile costituita (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto dei difensori deduce:
2.1. Violazione dell’articolo 178 c.p.p., lettera b) in relazione all’articolo 453 e ss. cod. proc. pen. con conseguente nullita’ assoluta dell’atto di instaurazione del giudizio immediato ai sensi dell’articolo 179 c.p.p., comma 1.
Alla eccezione difensiva avente ad oggetto l’anomalia genetica dell’instaurazione del giudizio di primo grado – conseguente alla disposizione del giudizio immediato “semplice” in assenza del relativo presupposto temporale, a fronte della richiesta del P.M. di giudizio immediato c.d. cautelare – la Corte di merito ha risposto facendo leva sul dictum di S.U. n. 42979/2014 non applicabile al caso di specie, nell’ambito del quale il G.I.P. risulta aver disposto un rito diverso da quello oggetto della richiesta dl P.M. violando il principio del ne procedat judex ex officio.
2.2. Vizio di omessa motivazione in ordine alla sollecitata eccezione di incostituzionalita’ prospettata in via subordinata dalla difesa dell’articolo 455 cod. proc. pen. per violazione dell’articolo 112 Cost. e del par. 6, commi 1 e 6 della CEDU laddove esso non consente di ravvisare una nullita’ assoluta per violazione del principio di legalita’ nell’esercizio dell’azione penale nel caso in cui il G.I.P. disponga un rito diverso da quello richiesto dal Pubblico ministero, ne’ al giudice del dibattimento di censurare il decreto che dispone il giudizio immediato emesso dal predetto Giudice.
2.3. Vizio cumulativo della motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione di credibilita’ soggettiva e attendibilita’ oggettiva della testimonianza della parte offesa.
La Corte, lungi dal valutare come indice di assoluta carenza di prova di un elemento tipico fondamentale per l’integrazione del reato di cui all’articolo 319 quater cod. pen. la genericita’ delle dichiarazioni della parte offesa che aveva dichiarato di non saper spiegare e giustificare in termini piu’ precisi e concreti le ragioni del timore incussogli dall’imputato, l’ha ingiustificatamente valorizzato ai fini del giudizio di attendibilita’.
Ma tale incertezza emerge anche rispetto all’elemento nevralgico delle asserite dazioni di denaro, coinvolgendo la collocazione temporale, le modalita’ e le ragioni (v. riferimenti testuali riportati in ricorso).
2.4. Vizio cumulativo di motivazione e violazione di legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ritenuta in sentenza, dovendosi – invece – ravvisare l’ipotesi di corruzione propria antecedente.
Al motivo di appello che contestava l’ipotesi concussiva ritenuta dal Giudice di primo grado in luogo di quella, nell’ordine, di truffa, di corruzione impropria, di tentata corruzione impropria e di concussione per induzione, la Corte di appello si e’ limitata a ritenere quest’ultima senza giustificare la insussistenza delle altre ipotesi prospettate.
In particolare, una attenta considerazione dei fatti di causa permette di giungere alla diversa conclusione circa l’esistenza di un rapporto sinallagmatico e paritario tra il ricorrente ed il (OMISSIS), culminato in un accordo tra i due con reciproca soddisfazione, avendo avuto luogo il travaglio del secondo solo successivamente. Non e’, infatti, presente in atti alcuna prova di un condizionamento del processo volitivo del (OMISSIS), causalmente innescato dal comportamento tenuto dal (OMISSIS), in epoca antecedente e concomitante a quella, quantomeno, della promessa di denaro; ne’, tantomeno, potendosi dire sussistente tale condizione per la sola qualifica del (OMISSIS).
2.5. Violazione di legge penale, vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in pejus in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha utilizzato un criterio piu’ grave (di poco superiore alla meta’ del massimo edittale e soltanto incrementato della meta’ del minimo) rispetto a quello utilizzato dal giudice di primo grado (meta’ del massimo edittale), cosicche’ risultando la cornice edittale piu’ favorevole quella di cui alla L. n. 190 del 2012 – la pena non avrebbe potuto attestarsi al di sopra dei quattro anni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato avendo la Corte di merito dato corretta risposta all’analoga deduzione in conformita’ a Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017 secondo cui l’inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, e’ rilevabile dal giudice per le indagini preliminari e, stante la natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della piu’ ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il relativo provvedimento e’ insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento. Tanto “in coerenza del resto, con i principi affermati dalla Consulta che ha condivisibilmente affermato che non esiste una norma costituzionale che imponga di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di’ valutare l’ammissibilita’ del rito (Corte cost. sent., n. 482 del 1992). Il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico che c.d. custodiale) chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che puo’ assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale. Una conclusione del genere non e’ contraddetta dalla circostanza che il giudice del dibattimento puo’ rilevare l’omesso interrogatorio dell’accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato. Tale vizio e’, infatti, rilevabile dal giudice del dibattimento in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullita’ a norma dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 180 cod. proc. pen. e non in quanto carenza di un presupposto del rito”.
Errata e’ la prospettazione difensiva che – per escludere la pertinenza della citata sentenza delle S.U. al caso in esame – fa leva sulla diversita’ del rito ammesso, laddove si tratta – invece – di due forme del medesimo rito azionato dalla Accusa al quale si accede in base a distinti presupposti.
3. Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto la sollecitazione dell’eccezione di incostituzionalita’ non costituisce motivo di gravame (v. Sez. 1, n. 520 del 08/03/1984, Contena, Rv. 164382). In ogni caso, la questione e’ manifestamente infondata per le ragioni gia’ espresse da C. Cost. n. 482 del 1992, sopra ricordate.
4. Il terzo motivo costituisce generica censura per motivi non consentiti della piu’ articolata valutazione espressa dai Giudici di merito in ordine al compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilita’, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa.
La Corte – senza incorrere in vizi logici e giuridici – ha confermato l’attendibilita’ oggettiva e soggettiva della testimonianza del (OMISSIS) (v. pg. 19/21 della sentenza impugnata) non illogicamente considerando la valenza positiva al riguardo della assenza di forzature nelle sue accuse – mosse costantemente con continenza e distacco – e secondo un articolato ragionamento che il ricorrente non attacca; soprattutto, con riferimento a quello che i giudici di merito hanno appropriatamente definito quale “imponente e convergente serie di riscontri” alla versione della parte offesa (v. pg. 22/25 della sentenza impugnata) segnatamente sulla richiesta e sul pagamento dei ventimila Euro al ricorrente – che questi non censura in alcun modo riproponendo la gia’ censurata generica frammentarieta’ di osservazioni rispetto allo specifico compendio probatorio (v. pg. 26 della sentenza impugnata).
5. Il quarto motivo – al di la’ del profilo formalmente azionato – e’ inammissibile incursione in fatto, prospettando in base ad un diverso apprezzamento probatorio non scrutinabile in sede di legittimita’, l’esistenza di un sinallagma paritario tra il ricorrente e la parte offesa, invece escluso dalla sentenza impugnata che ha ravvisato nella condotta posta in essere dal ricorrente l’abuso induttivo ai danni del (OMISSIS) (v. pg. 28 e ss.), ricostruito a partire dall’iniziativa presa dallo stesso ricorrente nei confronti del (OMISSIS), con il quale intercorrevano diretti e formali rapporti in dipendenza della verifica ed in funzione della carica da questi rivestita in seno alla associazione ciclistica oggetto della attivita’ accertativa del ricorrente, con il successivo incontro con il (OMISSIS) nell’ambito del quale il ricorrente ha formulato la richiesta della somma di ventimila Euro con la precisazione che se, di fatto, l’associazione era in regola ne era necessario comunque il versamento, fino alla condotta del ricorrente volta a tenere “sulla corda” la stessa parte offesa per conseguire l’indebita corresponsione. Con la conclusiva considerazione che al margine di autodeterminazione lasciato alla parte offesa dalla pressione psicologica esercitata ai suoi danni si accompagnava l’interesse della stessa parte offesa a conseguire comunque dei benefici per se’ e per il (OMISSIS).
6. Ritiene questa Corte che il giudizio espresso dai Giudici di merito – in base ad una ricostruzione in fatto priva di vizi logici – in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’articolo 319 bis cod. pen., individuando la condotta prevaricatrice posta in essere dal ricorrente ed il correlativo interesse privatistico della parte offesa, si pone nell’alveo di legittimita’ secondo il quale il delitto di concussione, di cui all’articolo 317 cod. pen. nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, e’ caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della liberta’ di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per se’, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilita’ indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’articolo 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), di pressione morale con piu’ tenue valore condizionante della liberta’ di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di piu’ ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perche’ motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera e altri, Rv. 258470). Nell’ambito di tale piu’ autorevole orientamento e’ stato affermato che il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilita’ si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre “l’extraneus”, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la “par conditio contractualis” ed evidenzia l’incontro libero e consapevole della volonta’ delle parti (Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, De Napoli e altro, Rv. 265750); inoltre, che per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilita’, l’iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell’induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell’esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l’induzione indebita e’ la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520).
7. Il quinto motivo e’ manifestamente infondato, avuto riguardo al parametro del diverso piu’ grave reato ritenuto dal primo giudice e, comunque, alla minore pena inflitta in sede di appello (v. Sez. 3, n. 13223 del 03/12/2015, Boy, Rv. 266767).
8. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere, altresi’, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (OMISSIS) che vanno liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Manda ala cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 154 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (OMISSIS) che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 154 ter disp. att. cod. proc. pen..

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